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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15917/2026

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lo Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baratta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legaleNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5922/2023depositata il 20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Coop. a r.l. assumendo di essere creditrice della somma di euro1.090.204,54 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale avevaprestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che ex art. 2901 c.c.venisse dichiarata l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei propri confronti dellascrittura privata autenticata del 24 luglio 2012, con la quale ilfideiussore aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] di Interesse EconomicoHomelord Assets EEIG, costituito con la Homelord LTD, gli immobili disua proprietà siti in Roma e in Artena, deducendo che con tale atto ilfideiussore si era spogliato dell’intero suo patrimonio.

Nel giudizio sicostituiva il solo [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rigetto della domandarevocatoria.2.

Il giudizio veniva riunito a quello iscritto al R.G. n. 67241/12, promossodalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

P.A. nei confronti deimedesimi convenuti per l’accertamento della simulazione ovvero, in viasubordinata, dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo atto diconferimento.

Nei giudizi riuniti intervenivano ulteriori banche creditricidel [OSCURATO:PERSONA], tra cui l’attuale ricorrente.

Con ordinanza dell’8 giugno2020, ritenuto l’anomalo protrarsi della fase di instaurazione delcontraddittorio nei confronti dell’ente estero convenuto, il TribunaleNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026disponeva la separazione delle domande per le quali il contraddittorionon risultava instaurato (non avendo le parti intervenute documentatola tempestiva notifica degli atti di intervento), ai sensi dell’art. 103 ,comma 2 , c.p.c. , dichiarando, con successiva ordinanza del 22 luglio2020, improcedibili le domande spiegate dagli intervenuti e disponendola separazione delle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano edalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio.

Con sentenza n. 12955/2021 ilTribunale accoglieva la domanda delle due attrici nei confronti deiconvenuti condannandoli in solido al rimborso delle spese di lite infavore delle attrici.3. [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava lasentenza.

Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigettodell’impugnazione.

La GEIE [OSCURATO:PERSONA] EEIG non risultavacostituita.

Con autonomo atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] EEIGimpugnava la sentenza chiedendone la riforma integrale.

Consuccessivo autonomo atto di appello anche la [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. impugnava la sentenza del Tribunale chiedendone lariforma.

I procedimenti di appello venivano riuniti.4.

Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di appello di Romadichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 SecuritisationS.r.l., iscritto al n. 813/2022 R.G., nonché quello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al n. 1425/2022 R.G. in quantoproposto in assenza di impugnazione dell’ordinanza che le avevaestromesse dal giudizio di primo grado, dichiarando improcedibili ledomande, posto che la sentenza risulta essere stata pronunciata nelmerito solo in confronto delle altre parti del giudizio, disponendo lacompensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.5.

Con ricorso notificato il 22/01/2024, affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]., impugna per cassazione la sentenza n. 5922/2023della Corte di Appello di Roma pubblicata il 20/09/2023.

La parteNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso per resistere,mentre le restanti parti non hanno svolto difese.

Entrambe le partihanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe precisamente del combinato disposto degli artt. 354 e 177 c.p.c.”,nella parte in cui il Giudice di seconde cure l’avrebbe erroneamenteinclusa tra le parti creditrici estromesse nel primo grado dichiarandoinammissibile l’appello.

Assume al proposito di avere immediatamentedepositato istanza di revoca dell'ordinanza, da ritenersi semprerevocabile, riservando espressamente l'appello a verbale in occasionedell'udienza dell'otto settembre 2020 e che detta istanza sia statacompletamente disattesa dal giudice, anche se ribadita a verbale enegli atti conclusionali.

La parte estromessa pertanto sarebbe statacostretta ad appellare la sentenza denunciando la violazione dell’ art.354 cpc, che in tali casi implicherebbe la rimessione della causa alprimo giudice.

Deduce altresì che erroneamente la Corte d’appelloavrebbe dato natura di sentenza alla pronunzia di improcedibilità delladomanda del Tribunale7.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nella parte incui il Giudice avrebbe omesso di esaminare l’atto di interventodell’odierna ricorrente e la relativa notifica, accomunandola nelladeclaratoria di improcedibilità propria di altre parti omettendo diverificare il contraddittorio.8.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Numero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/20269.

La ricorrente non offre argomenti idonei a contrastare la ratio decidendilà dove la Corte di merito ha ritenuto che la parte estromessa dalgiudizio avrebbe dovuto impugnare autonomamente la statuizione diimprocedibilità rilevata.10.

La corte d’appello, nel rilevare l’inammissibilità dell’appellodell’odierna ricorrente per mancata impugnazione del provvedimento diestromissione della parte dal giudizio, ha correttamente applicato ilprincipio per cui la legittimazione all'impugnazione, fatta eccezione perl'opposizione di terzo, spetta solo a chi ha formalmente assunto laqualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria ointervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisioneimpugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapportogiuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione nonsi esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito soloa chi ha partecipato al processo (cfr.Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 33135 del 18/12/2024;Cass.

Sez. 3,Sentenza n. 11525 del 23/05/2014).11.

Nel dichiarare l’assenza di legittimazione ad impugnare, la Cortedistrettuale ha altrettanto correttamente precisato che la decisione concui il giudice di primo grado estromette dal processo uno dei convenuti,ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgradol'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto delladomanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se nontempestivamente impugnata.

Ne consegue che la parte rimastasoccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti,accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuaresolo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parteestromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazionesulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può esserequalificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo iNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanzan. 7612 del 09/03/2022; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 8693 del29/04/2015)12.

Ne consegue che l’istanza di revoca dell’ordinanza di estromissionein tesi non considerata dal primo giudice, alla luce di quanto sopra, nonavrebbe potuto valere come riserva di impugnazione dell’ordinanza diestromissione e separazione dei giudizi, non essendo idonea a essereinterpretata quale atto di impugnazione.13.

Né avrebbe potuto conseguire gli effetti di una riserva diimpugnazione là dove il giudice, nell’estromettere la parte dal giudizioin presenza di un cumulo di domande, abbia emesso -come nel caso inesame- un provvedimento formale di separazione delle cause ai sensidell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., poiché tale provvedimento assumeil carattere di pronunzia definitiva e, pertanto, è sottratto alla riserva diimpugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (Cass. Sez.

U - ,Sentenza n. 10242 del 19/04/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.22854 del 13/09/2019).14.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.15.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.16.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ), oltrea spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 14.000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo Paolo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baratta unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legaleNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5922/2023depositata il 20/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].Coop. a r.l. assumendo di essere creditrice della somma di euro1.090.204,54 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., per il quale avevaprestato fideiussione [OSCURATO:PERSONA], chiedeva che ex art. 2901 c.c.venisse dichiarata l’inefficacia ex art.2901 c.c. nei propri confronti dellascrittura privata autenticata del 24 luglio 2012, con la quale ilfideiussore aveva conferito al [OSCURATO:PERSONA] di Interesse EconomicoHomelord Assets EEIG, costituito con la Homelord LTD, gli immobili disua proprietà siti in Roma e in Artena, deducendo che con tale atto ilfideiussore si era spogliato dell’intero suo patrimonio. Nel giudizio sicostituiva il solo [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rigetto della domandarevocatoria.2. Il giudizio veniva riunito a quello iscritto al R.G. n. 67241/12, promossodalla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Coop. P.A. nei confronti deimedesimi convenuti per l’accertamento della simulazione ovvero, in viasubordinata, dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. del medesimo atto diconferimento. Nei giudizi riuniti intervenivano ulteriori banche creditricidel [OSCURATO:PERSONA], tra cui l’attuale ricorrente. Con ordinanza dell’8 giugno2020, ritenuto l’anomalo protrarsi della fase di instaurazione delcontraddittorio nei confronti dell’ente estero convenuto, il TribunaleNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026disponeva la separazione delle domande per le quali il contraddittorionon risultava instaurato (non avendo le parti intervenute documentatola tempestiva notifica degli atti di intervento), ai sensi dell’art. 103 ,comma 2 , c.p.c. , dichiarando, con successiva ordinanza del 22 luglio2020, improcedibili le domande spiegate dagli intervenuti e disponendola separazione delle domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano edalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. Con sentenza n. 12955/2021 ilTribunale accoglieva la domanda delle due attrici nei confronti deiconvenuti condannandoli in solido al rimborso delle spese di lite infavore delle attrici.3. [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., impugnava lasentenza. Si costituivano le parti appellate, chiedendo il rigettodell’impugnazione. La GEIE [OSCURATO:PERSONA] EEIG non risultavacostituita. Con autonomo atto di appello, [OSCURATO:PERSONA] EEIGimpugnava la sentenza chiedendone la riforma integrale. Consuccessivo autonomo atto di appello anche la [OSCURATO:PERSONA] delLavoro S.p.A. impugnava la sentenza del Tribunale chiedendone lariforma. I procedimenti di appello venivano riuniti.4. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte di appello di Romadichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 2 SecuritisationS.r.l., iscritto al n. 813/2022 R.G., nonché quello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., iscritto al n. 1425/2022 R.G. in quantoproposto in assenza di impugnazione dell’ordinanza che le avevaestromesse dal giudizio di primo grado, dichiarando improcedibili ledomande, posto che la sentenza risulta essere stata pronunciata nelmerito solo in confronto delle altre parti del giudizio, disponendo lacompensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.5. Con ricorso notificato il 22/01/2024, affidato a due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]., impugna per cassazione la sentenza n. 5922/2023della Corte di Appello di Roma pubblicata il 20/09/2023. La parteNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026intimata [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso per resistere,mentre le restanti parti non hanno svolto difese. Entrambe le partihanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di dirittoe precisamente del combinato disposto degli artt. 354 e 177 c.p.c.”,nella parte in cui il Giudice di seconde cure l’avrebbe erroneamenteinclusa tra le parti creditrici estromesse nel primo grado dichiarandoinammissibile l’appello. Assume al proposito di avere immediatamentedepositato istanza di revoca dell'ordinanza, da ritenersi semprerevocabile, riservando espressamente l'appello a verbale in occasionedell'udienza dell'otto settembre 2020 e che detta istanza sia statacompletamente disattesa dal giudice, anche se ribadita a verbale enegli atti conclusionali. La parte estromessa pertanto sarebbe statacostretta ad appellare la sentenza denunciando la violazione dell’ art.354 cpc, che in tali casi implicherebbe la rimessione della causa alprimo giudice. Deduce altresì che erroneamente la Corte d’appelloavrebbe dato natura di sentenza alla pronunzia di improcedibilità delladomanda del Tribunale7. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, nella parte incui il Giudice avrebbe omesso di esaminare l’atto di interventodell’odierna ricorrente e la relativa notifica, accomunandola nelladeclaratoria di improcedibilità propria di altre parti omettendo diverificare il contraddittorio.8. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono infondati.Numero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/20269. La ricorrente non offre argomenti idonei a contrastare la ratio decidendilà dove la Corte di merito ha ritenuto che la parte estromessa dalgiudizio avrebbe dovuto impugnare autonomamente la statuizione diimprocedibilità rilevata.10. La corte d’appello, nel rilevare l’inammissibilità dell’appellodell’odierna ricorrente per mancata impugnazione del provvedimento diestromissione della parte dal giudizio, ha correttamente applicato ilprincipio per cui la legittimazione all'impugnazione, fatta eccezione perl'opposizione di terzo, spetta solo a chi ha formalmente assunto laqualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria ointervenuta) nel precedente grado conclusosi con la decisioneimpugnata, indipendentemente dall'effettiva titolarità del rapportogiuridico sostanziale dedotto in giudizio, poiché con l'impugnazione nonsi esercita un'azione, bensì un potere processuale che è attribuito soloa chi ha partecipato al processo (cfr.Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 33135 del 18/12/2024;Cass. Sez. 3,Sentenza n. 11525 del 23/05/2014).11. Nel dichiarare l’assenza di legittimazione ad impugnare, la Cortedistrettuale ha altrettanto correttamente precisato che la decisione concui il giudice di primo grado estromette dal processo uno dei convenuti,ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgradol'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto delladomanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se nontempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimastasoccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti,accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuaresolo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parteestromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazionesulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può esserequalificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo iNumero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanzan. 7612 del 09/03/2022; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 8693 del29/04/2015)12. Ne consegue che l’istanza di revoca dell’ordinanza di estromissionein tesi non considerata dal primo giudice, alla luce di quanto sopra, nonavrebbe potuto valere come riserva di impugnazione dell’ordinanza diestromissione e separazione dei giudizi, non essendo idonea a essereinterpretata quale atto di impugnazione.13. Né avrebbe potuto conseguire gli effetti di una riserva diimpugnazione là dove il giudice, nell’estromettere la parte dal giudizioin presenza di un cumulo di domande, abbia emesso -come nel caso inesame- un provvedimento formale di separazione delle cause ai sensidell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., poiché tale provvedimento assumeil carattere di pronunzia definitiva e, pertanto, è sottratto alla riserva diimpugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (Cass. Sez. U - ,Sentenza n. 10242 del 19/04/2021; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.22854 del 13/09/2019).14. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.15. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.16. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredel controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 14.200,00 ( di cui euro 14.000,00 per onorari ), oltrea spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 14.000,00ex art. 96, 3° co., c.p.c.Numero registro generale 2733/2024Numero sezionale 533/2026Numero di raccolta generale 15917/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris