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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14433/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Piansaccoccia n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 600/4/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 19 aprile 2016; udita la relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: IRPEF -RIMBORSO – [OSCURATO:PERSONA] – DIPENDENTE N.A.T.O. [OSCURATO:PERSONA] impugnava– con distinti ricorsi - il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'Irpef versata, dal 2005 al 2008, sul trattamento pensionistico erogatogli, e la cartella di pagamento per l’anno 2009,rilevando che dal 1980 al 2005 aveva fatto parte del personale civile “internazionale”, nel contesto della [OSCURATO:PERSONA], il cui statusè regolato dall’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962, con retribuzioneesente da tassazione secondo i parametri stabiliti dalla N.A.T.O., esenzioneda estendersi – secondo il contribuente -anche al trattamento di quiescenza. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, li accoglieva.Premesso che il possesso del reddito comporta di per sé la nascita dell’obbligazione tributaria in Italia, salvo che si tratti di redditi esenti in forza di specifiche disposizioni di legge, rilevavala CTR che dall’esame dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 si ricava che l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi presuppone che si tratti di «redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti», con la conseguenza che «l’esenzione in esame concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo e che la mancata menzione anche delle “pensioni” corrisposte dopo la cessazione del lavoro comportail divieto di estensione anche a questi redditi dell’esenzione limitata alle sole voci retributive in costanza di lavoro».

Avverso lasentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Considerato che:1.

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la CTR ritenuto, erroneamente interpretando il citato art. 8 ed in assenza di apposita previsione normativa, che l’esenzione dall’imposta sui redditi poteva essere riconosciuta solo «in costanza del rapporto lavorativo» e non anche per le somme ricevute a titolo di trattamento pensionistico. 2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR considerato che gli emolumenti in questione avevano natura di retribuzione differita, in quanto corrisposti dallo stesso datore di lavoro e non da un diverso ente pensionistico. 3.

I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati.

3.1. Questa Corte (Cass. n. 705 e n. 4422 del 20 19; Cass . n. 27965 del 2021), in controversie del tutto assimilabil i a quella in esame, ha osservato quanto segue.

3.2. LeSezioni Unite (Cass. n. 3059 del 1/3/2003) e la Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n. 3995 del 27/4/1994; Cass. n. 10615 del 19/7/2002; Cass. n. 5505 del 19/5/1995)hanno affermato che la funzione previdenziale di una prestazione pecuniaria non è sufficiente per qualificare di natura previdenziale il credito, occorrendo invece che sussista l'elemento strutturale della sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso; di conseguenza, i trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo d'imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di "retribuzione differita", costituendo l'oggetto di obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, sicché l'emolumento aggiuntivo, sulla base di tale orientamento, sfugge alla normativa che regola le pensioni e viene sottoposto alle norme tipiche del rapporto di lavoro in corso di svolgimento.

Va, tuttavia, rilevato, come già affermato da questa Corte (Cass.15 gennaio 2019, n. 705) che l'art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di «redditi derivanti da stipendi ed emolumenti» e che essi siano corrisposti al personale civile «dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali».

La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo.

Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera.

L’interpretazione letterale dell'art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire l’esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui «i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro», e ciò in quanto «le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate».L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalità di "omogeneizzare il relativo trattamento tributario" e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente.

Va, d'altro canto , ricordato che le Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di "retribuzione differita", conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perché «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa» (Cass.,Sez.

U., n. 974 del 1/2/1997) e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro.

3.3. La sentenza impugnataè conforme ai richiamati principi, cui questa Corteintende dare continuità, e si rivela pertanto immune dalle censure formulate dal ricorrente.

4. Il ricorso va dunque rigettato.

Poiché l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia si è consolidato in epoca successiva a quella di proposizione del ricorso per cassazione , le spese del giudizio sono compensate tra le parti.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Piansaccoccia n. 6, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 600/4/2016 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 19 aprile 2016; udita la relazione della causa sv olta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF -RIMBORSO – [OSCURATO:PERSONA] – DIPENDENTE N.A.T.O. [OSCURATO:PERSONA] impugnava– con distinti ricorsi - il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'Irpef versata, dal 2005 al 2008, sul trattamento pensionistico erogatogli, e la cartella di pagamento per l’anno 2009,rilevando che dal 1980 al 2005 aveva fatto parte del personale civile “internazionale”, nel contesto della [OSCURATO:PERSONA], il cui statusè regolato dall’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962, con retribuzioneesente da tassazione secondo i parametri stabiliti dalla N.A.T.O., esenzioneda estendersi – secondo il contribuente -anche al trattamento di quiescenza. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, riuniti gli appelli proposti dall’Agenzia delle entrate, li accoglieva.Premesso che il possesso del reddito comporta di per sé la nascita dell’obbligazione tributaria in Italia, salvo che si tratti di redditi esenti in forza di specifiche disposizioni di legge, rilevavala CTR che dall’esame dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 si ricava che l’esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi presuppone che si tratti di «redditi derivanti dagli stipendi ed emolumenti», con la conseguenza che «l’esenzione in esame concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza del rapporto lavorativo e che la mancata menzione anche delle “pensioni” corrisposte dopo la cessazione del lavoro comportail divieto di estensione anche a questi redditi dell’esenzione limitata alle sole voci retributive in costanza di lavoro». Avverso lasentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che:1. Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, per avere la CTR ritenuto, erroneamente interpretando il citato art. 8 ed in assenza di apposita previsione normativa, che l’esenzione dall’imposta sui redditi poteva essere riconosciuta solo «in costanza del rapporto lavorativo» e non anche per le somme ricevute a titolo di trattamento pensionistico. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR considerato che gli emolumenti in questione avevano natura di retribuzione differita, in quanto corrisposti dallo stesso datore di lavoro e non da un diverso ente pensionistico. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per connessione, sono infondati. 3.1. Questa Corte (Cass. n. 705 e n. 4422 del 20 19; Cass . n. 27965 del 2021), in controversie del tutto assimilabil i a quella in esame, ha osservato quanto segue. 3.2. LeSezioni Unite (Cass. n. 3059 del 1/3/2003) e la Sezione lavoro di questa Corte (Cass. n. 3995 del 27/4/1994; Cass. n. 10615 del 19/7/2002; Cass. n. 5505 del 19/5/1995)hanno affermato che la funzione previdenziale di una prestazione pecuniaria non è sufficiente per qualificare di natura previdenziale il credito, occorrendo invece che sussista l'elemento strutturale della sua inerenza ad un rapporto giuridico distinto da quello di lavoro, ancorché connesso; di conseguenza, i trattamenti di pensione corrisposti dallo stesso datore di lavoro, e non da un centro autonomo d'imputazione di un distinto rapporto previdenziale, hanno natura di "retribuzione differita", costituendo l'oggetto di obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, sicché l'emolumento aggiuntivo, sulla base di tale orientamento, sfugge alla normativa che regola le pensioni e viene sottoposto alle norme tipiche del rapporto di lavoro in corso di svolgimento. Va, tuttavia, rilevato, come già affermato da questa Corte (Cass.15 gennaio 2019, n. 705) che l'art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 2083 del 1962, ai fini della esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi, presuppone per l'applicabilità del beneficio due condizioni tassative, ossia che si tratti di «redditi derivanti da stipendi ed emolumenti» e che essi siano corrisposti al personale civile «dai quartieri generali interalleati nella loro qualità di impiegati di detti quartieri generali». La disposizione normativa fa, quindi, esclusivo riferimento agli stipendi ed agli "emolumenti" percepiti in costanza del rapporto lavorativo, senza menzionare le pensioni corrisposte dopo la cessazione del medesimo. Tale limitazione, come è stato evidenziato nella Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16/12/2009, n. 285/E, trova la sua ratio nella funzione stessa della norma che ha lo scopo di prevedere un trattamento speciale in relazione alle finalità istituzionali perseguite dalle organizzazioni internazionali attraverso la loro struttura, della quale fa parte il personale in servizio, per cui tale regime agevolativo non trova applicazione per coloro che non vi prestano più la loro opera. L’interpretazione letterale dell'art. 8, lett. c) del d.P.R. n. 2083/1962, che impone di attribuire l’esenzione unicamente agli emolumenti derivanti dai rapporti di lavoro in corso di svolgimento, trova, peraltro, conferma nei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 16098 del 18/8/2004 (che ha deciso in ipotesi analoga in cui era prevista l'esenzione per i redditi da lavoro prestato all'estero), secondo cui «i redditi da pensione sono equiparati ai redditi da lavoro dipendente solo ai fini della loro inclusione nella base imponibile, ma non anche ai fini della loro esclusione, per cui l'esenzione disposta per gli uni (quali, appunto, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero) non si estende, in mancanza di una espressa disposizione di legge, ai redditi da pensione derivanti dal medesimo lavoro», e ciò in quanto «le norme fiscali che prevedono esclusioni o esenzioni sono regole di stretta interpretazione, che non trovano applicazione se non nelle ipotesi da esse espressamente contemplate».L'equiparazione dei redditi da pensione a quelli da lavoro dipendente è, infatti, dettata dalla finalità di "omogeneizzare il relativo trattamento tributario" e non anche per estendere ai primi una disposizione speciale prevista solo per una categoria ben precisa di lavoro dipendente. Va, d'altro canto , ricordato che le Sezioni Unite, sempre nell'ambito di controversie di lavoro, hanno precisato che gli emolumenti pensionistici, anche qualora siano erogati dallo stesso datore di lavoro ed abbiano natura di "retribuzione differita", conservano la loro funzione previdenziale e non sono esattamente equiparabili ai redditi da lavoro dipendente, perché «sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavorativa» (Cass.,Sez. U., n. 974 del 1/2/1997) e sono conseguentemente sottratti al criterio inderogabile di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro che caratterizza gli emolumenti da lavoro. 3.3. La sentenza impugnataè conforme ai richiamati principi, cui questa Corteintende dare continuità, e si rivela pertanto immune dalle censure formulate dal ricorrente. 4. Il ricorso va dunque rigettato. Poiché l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia si è consolidato in epoca successiva a quella di proposizione del ricorso per cassazione , le spese del giudizio sono compensate tra le parti. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe
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