Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 39929/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha definitivamente revocato la misura della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato un comportamento del condannato gravemente violativo degli obblighi di condotta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di illustraziont delle ragioni sottese alla revoca della misura.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione perché il Tribunale è stato presieduto dal magistrato che aveva disposto la sospensione provvisoria della misura.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha riscontrato una plurima violazione degli obblighi gravanti sul condannato in quanto ammesso alla misura della semilibertà, per essersi questi accompagnato in più occasioni a soggetti pregiudicati.

Ha preso in considerazione i rilievi difensivi e ne ha valutato l'inconcludenza, con argomentazioni logiche e adeguate.

Ha escluso la fondatezza della deduzione difensiva secondo cui il condannato non conosceva le persone con cui fu sorpreso e, quindi; ha sostanzialmente superato l'obiezione della mancata prova che fosse consapevole dei precedenti a carico dei soggetti con i quali si intrattenne.

Ha ancora spiegato come l'assenza di ogni possibile giustificazione circa l'incontro con quei soggetti abbia significato la non meritevolezza del beneficio.

Quanto poi alla composizione del Tribunale che ha deciso sul reclamo, il rilievo è manifestamente infondato perché ignora i principi di diritto secondo cui: - "l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen." - Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419 -; - "l'esistenza di una causa d incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" - Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Rv. 263179 -.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il con lie estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha definitivamente revocato la misura della semilibertà concessa a [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato un comportamento del condannato gravemente violativo degli obblighi di condotta. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di illustraziont delle ragioni sottese alla revoca della misura. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione perché il Tribunale è stato presieduto dal magistrato che aveva disposto la sospensione provvisoria della misura. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha riscontrato una plurima violazione degli obblighi gravanti sul condannato in quanto ammesso alla misura della semilibertà, per essersi questi accompagnato in più occasioni a soggetti pregiudicati. Ha preso in considerazione i rilievi difensivi e ne ha valutato l'inconcludenza, con argomentazioni logiche e adeguate. Ha escluso la fondatezza della deduzione difensiva secondo cui il condannato non conosceva le persone con cui fu sorpreso e, quindi; ha sostanzialmente superato l'obiezione della mancata prova che fosse consapevole dei precedenti a carico dei soggetti con i quali si intrattenne. Ha ancora spiegato come l'assenza di ogni possibile giustificazione circa l'incontro con quei soggetti abbia significato la non meritevolezza del beneficio. Quanto poi alla composizione del Tribunale che ha deciso sul reclamo, il rilievo è manifestamente infondato perché ignora i principi di diritto secondo cui: - "l'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen." - Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, Rv. 267419 -; - "l'esistenza di una causa d incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria)" - Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Rv. 263179 -. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il con lie estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] ia [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39929/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris