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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04064/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29939/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen.

Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 10/12/25 — nell'interesse della ricorrente — in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - è manifestamente infondato perché ignora il divieto di prevalenza sancito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 29939/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 624 cod. pen. Premesso che non può tenersi conto della memoria inviata telematicamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 10/12/25 — nell'interesse della ricorrente — in quanto depositata senza il rispetto del termine di 15 giorni liberi antecedenti all'udienza di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale - è manifestamente infondato perché ignora il divieto di prevalenza sancito dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 dicembre 2025 Il consigliere sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04064/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris