CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 luglio 2021
Cassazione n. 21492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Verona, ai sensi dell'art. 461 comma 4 c.p.p., ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti il 21 luglio 2021 per il reato di lesioni volontarie, ordinando l'esecuzione del medesimo decreto. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputata articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge per la mancata revoca del decreto penale ai sensi dell'art. 460 comma 4 c.p.p. a seguito del fallimento per irreperibilità del destinatario del primo tentativo di notifica del medesimo all'originaria residenza dell'imputata, nel frattempo trasferitasi. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo con il quale viene eccepita la nullità della notifica al difensore d'ufficio di una copia del decreto nel quale era riportata la residenza originaria dell'imputata, diverso da quello poi notificato a quest'ultima presso la sua nuova residenza, in quanto l'omessa reiterazione della notifica avrebbe impedito al suddetto difensore di prendere contatto con la propria assistita, avendo egli inviato per raccomandata a quest'ultima comunicazione contenente l'avviso della propria designazione all'indirizzo inevitabilmente sbagliato. Ancora violazione di legge viene denunziata anche con il terzo motivo, con il quale eccepisce il difetto della prova dell'effettivo recepimento da parte dell'imputata della seconda notifica del decreto, pur effettuata questa volta all'indirizzo corretto. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, infatti, essendosi perfezionata la notifica - effettuata a mezzo del servizio postale - per compiuta giacenza, non potendo ritenersi sufficiente a dimostrare la regolarità della relativa procedura la prova dell'avvenuta spedizione della comunicazione del deposito del plico conseguente alla sua mancata consegna per il mancato rinvenimento del destinatario, essendo necessaria l'acquisizione - invece non avvenuta - dell'avviso di ricevimento di tale comunicazione, anche ai fini della verifica che la stessa sia stata effettivamente spedita alla Diaz al suo indirizzo corretto e che siano stati rispettati tutti i requisiti previsti dall'art. 8 I. n. 890/1982. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Invero il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che l'art. 460 comma 4 c.p.p. impone la revoca del decreto penale qualora non venga notificato per l'accertamento dell'effettiva irreperibilità dell'imputato, la quale presuppone che siano state invano eseguite le eventuali ricerche del medesimo. E' dunque escluso che il fallimento di un primo tentativo di notifica presso l'indirizzo originariamente noto all'autorità giudiziaria comporti automaticamente la necessità di procedere alla suddetta revoca, né l'acquisizione delle informazioni utili all'individuazione dell'effettivo recapito del destinatario implica una nuova emissione del decreto, ma soltanto l'esecuzione della notifica presso l'indirizzo accertato. Il secondo motivo è invece infondato, posto che la notifica al difensore d'ufficio di una copia del decreto penale recante l'indirizzo errato di residenza dell'imputata non ha comportato alcune effettiva lesione del diritto di difesa, posto che il medesimo difensore, avendo libero accesso al fascicolo processuale, era in grado di assumere dal suo esame le informazioni necessarie a consentirgli di prendere contatto con la propria assistita. 3. Coglie invece nel segno il terzo motivo. L'opposizione dell'imputata è stata giudicata tardiva in quanto proposta dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 461 c.p.p., calcolato dal Tribunale con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe completata ex art. 8 I. n. 890/1982 la procedura di notificazione all'imputata del decreto penale. Tale giorno è stato individuato dall'ordinanza impugnata in quello in cui si è compiuta la giacenza presso l'ufficio postale del plico non consegnato presso la residenza effettiva dell'imputata per temporanea assenza della destinataria. Il giudice del merito ha poi rilevato che la regolarità della notifica è determinata dal fatto che l'ufficiale postale ha provveduto a spedire alla Diaz lo stesso giorno la comunicazione relativa all'avvenuto deposito del plico e comunque dalla circostanza che dalla documentazione trasmessa dall'ente postale risulta che la relativa raccomandata è stata effettivamente consegnata il 20 aprile 2021. Il Tribunale in definitiva ha dunque ritenuto la regolarità della notifica in ragione della prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte, per cui, in caso di notifica a mezzo del servizio postale, la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario si perfeziona, dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, con l'ulteriore adempimento della spedizione allo stesso della lettera raccomandata che lo informa dell'avvenuto deposito dell'atto ovvero del recapito dello stesso a terzo estraneo, senza che sia necessaria la prova che lo stesso destinatario abbia ricevuto detta raccomandata (ex multis Sez. 3, n. 36598 del 02/02/2017, Pittalis, Rv. 270729), mentre la decorrenza del termine di dieci giorni trascorsi i quali la notifica si ha per avvenuta è fissata non con riguardo alla ricezione della raccomandata con la quale il destinatario viene informato delle attività svolte dall'agente postale, bensì con riferimento alla data dell'invio di detta lettera raccomandata (ex multis Sez. 3, n. 36241 del 21/02/2019, Biagini, Rv. 277583; Sez. 3 5, n. 3514 del 19/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275341; Sez. 5, n. 40481 del 18/05/2018, Iodice, Rv. 273886). In proposito va anzitutto premesso che la maggior parte delle pronunzie che hanno consolidato l'orientamento richiamato dal giudice del merito fanno in realtà riferimento alla diversa fattispecie della consegna del plico a persona diversa dal destinatario, che trova la sua disciplina dall'art. 7 della citata legge n. 890/1982, il quale prevede in tal caso l'inoltro al destinatario di una raccomandata semplice e non già di una raccomandata con ricevuta di ritorno, come invece stabilisce il successivo art. 8 per le diverse ipotesi del rifiuto di ricezione dell'atto e dell'impossibilità di consegnarlo per la temporanea assenza del destinatario o per l'assenza di altre persone in grado di riceverlo. Anche con riguardo a queste ultime ipotesi si registrano comunque alcune pronunzie - in parte richiamate dall'ordinanza impugnata - che hanno ribadito la sufficienza ai fini del perfezionamento della procedura di notificazione della mera spedizione dell'avviso di deposito, rimanendo irrilevante la prova della sua ricezione (Sez. 4, Sentenza n. 18949 del 27/03/2019, Veronese, Rv. 276263; Sez. 3, n. 11938/17 del 10/11/2016, Pietrobon, Rv. 270306; Sez. 3, Sentenza n. 32119 del 11/06/2013, Busetto, Rv. 257052; Sez. 5, Sentenza n. 7276 del 11/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262619). Tale ultimo indirizzo non è peraltro incontrastato nella giurisprudenza di legittimità, come invece dimostra di credere il Tribunale, atteso che la Corte nel corso degli ultimi anni si è dimostrata progressivamente più rigorosa nel controllo del rispetto degli adempimenti formali espressamente previsti dall'art. 8 legge n. 890/1982 in relazione alla ricezione dell'avviso del deposito in ragione della mancata instaurazione di qualsivoglia contatto diretto o indiretto con il destinatario al momento dell'esperimento del tentativo di consegna dell'atto. Si è dunque venuto affermando anche un altro e divergente orientamento per cui la notifica a mezzo posta rimasta ineseguita per la mancata consegna dell'atto ovvero per la consegna del medesimo a persona diversa da quella cui è destinato non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo (Sez. 2, n. 13900 del 05/02/2016, Firenze, Rv. 266718; Sez. 2, Sentenza n. 24807 del 04/04/2019, Lupica, Rv. 276968; Sez. 3, Sentenza n. 36330 del 30/06/2021, Schweiggl, Rv. 281947). Principio questo che ha ricevuto infine l'autorevole avvallo delle Sezioni Unite civili, che hanno affermato come, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Sez. U civ., n. 10012 del 15/04/2021, Rv. 660953). E' dunque intenzione del Collegio recepire e dare seguito a tale ultimo orientamento, condividendone i fondamenti. Infatti la mera spedizione dell'avviso non è di per sé modalità idonea ad informare l'imputato del deposito dell'atto (e dunque della possibilità di prenderne effettiva conoscenza ritirandolo presso l'ufficio postale) se alla stessa non segue la ricezione dello stesso avviso da parte dello stesso. In altri termini la spedizione sarebbe adempimento del tutto inutile se non avesse rilevanza l'accertamento dell'effettiva ricezione dell'avviso di deposito da parte dell'interessato, adempimento che assume un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando e dunque quella del concreto esercizio dei diritti di difesa, a maggior ragione qualora l'atto consista in un decreto penale di condanna, la quale viene pronunziata inaudita altera parte e, se non viene proposta opposizione nei ristretti termini previsti dall'art. 461 c.p.p., diviene definitiva e deve essere eseguita. Tali conclusioni appaiono poi in linea con il dictum imperativo del giudice delle leggi (Corte cost. n. 346/1998), con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'originaria formulazione dell'art. 8, quarto comma, legge 890/1982 laddove non prevedeva che, in caso di mancata consegna dell'atto al destinatario o a persone idonee, non venisse data comunicazione del tentativo mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ed infatti l'indicazione della citata sentenza additiva della Corte costituzionale, poi recepita dal legislatore ordinario, non era diretta ad introdurre un adempimento pleonasticamente ridondante, bensì una pregnante direttiva, tesa a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario quale condizione di compatibilità della procedura di notificazione di cui si tratta con i principi costituzionali. Non a caso, del resto, la Corte nell'occasione aveva precisato come l'informazione del destinatario dell'atto dovesse avvenire a mezzo di raccomandata con avviso di / ricevimento, la cui previsione sarebbe stata per l'appunto inutile se l'effettività ed il contenuto di quest'ultimo fosse irrilevante ai fini della verifica della regolarità della procedura di notificazione. E' dunque solo la prova della effettiva ricezione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto notificando e non solo la spedizione di quest'ultima a definire la validità della notifica dell'atto, contrariamente a quanto assunto dall'ordinanza impugnata. 3. Come accennato in precedenza, però, il Tribunale ha giudicato la regolarità della notifica all'imputata del decreto anche in ragione della circostanza ritenuta decisiva che dagli atti acquisiti risulterebbe che l'avviso di deposito è stato invero effettivamente consegnato il 20 aprile 2021. Dall'esame degli atti - cui questa Corte ha accesso in ragione della natura processuale dell'eccezione sollevata dalla ricorrente - si ricava che il giudice del merito ha fatto riferimento esclusivamente al rapporto sull'esito della spedizione trasmesso dall'ente notificatore, non essendo stato acquisito l'avviso di ricevimento della raccomandata. Dal menzionato rapporto, però, si evince esclusivamente che la raccomandata è stata consegnata all'indirizzo previsto, ma non anche se a riceverla sia stata l'imputata o altra persona legittimata. Ne consegue che tale documento non è di per sé solo idoneo a fornire la prova certa dell'informazione dell'imputata dell'avvenuto deposito del decreto penale presso l'ufficio postale e della facoltà di provvedere al suo ritiro in loco. Se ne deve concludere che l'accertamento compiuto dal Tribunale era sufficiente ai fini dell'affermazione della regolarità della notifica del decreto per compiuta giacenza. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona, il quale, per ribadire l'inammissibilità dell'opposizione, dovrà acquisire prova certa della ricezione da parte dell'imputata dell'avviso di deposito del decreto penale ovvero dichiarare ammissibile l'opposizione e procedere al giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di V