CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12547/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15795-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] C. TORELLO edomiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Ric. 2019n. 15795sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 2 - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA – [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 313/2019 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.3.2009 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] dell’Annunziata di Sulmona innanzi il Tribunale di Pescara, invocando l’usucapione di un terreno sito in territorio del Comune di Montesilvano. Si costituiva in giudizio l’ente convenuto, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la restituzione del bene e la condanna dell’attrice al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Con sentenza n. 290/2013 il Tribunale rigettava la domanda principale, dichiarando il bene controverso di proprietà dell’ente convenuto e compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 313/2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava il gravame interposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di prime cure, condannandola alle spese del doppio grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motivi . Resistecon controricorso il Comune di Montesilvano. L’altra parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Ric. 2019n. 15795sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrent e lamenta l a violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, ritenendo non conseguita la prova certa dell’esatta estensione dell’area oggetto della domanda di usucapione. La Corte distrettuale non avrebbe, in particolare, tenuto conto che l’ente convenuto non aveva mai specificamente contestato l’estensione indicata dall’attrice, pari a 448 mq., ed anzi aveva parametrato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da occupazione senza titolo proprio alla predetta estensione. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte territorialenon avrebbe esaminato il contenuto di una serie di documenti, sia in relazione alla durata del possesso esercitato dalla Anzolin sul terreno controverso, sia in riferimento all’esatta individuazione di quest’ultimo. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto che non fosse stata conseguita la dimostrazione del possesso ultraventennale, pacifico e continuativo, utile ad usucapionem, stante l’insufficienza della prova testimoniale , l’impossibilità di individuare esattamente l’inizio della relazione con la res ed il contrasto tra quanto riferito daidiversi testimoni indicati da ciascuna delle parti in causa (cfr. penultima e terzultima pagina della sentenza impugnata). La ricorrente contrappone a questa ricostruzione del fatto e delle prove una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento Ric. 2019n. 15795sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 4 - diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta invece la violazione dell’art.329 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello la avrebbe erroneamente condannata anche alle spese del primo grado, in assenza di appello incidentale sul punto. La censura è fondata. Il Tribunale aveva compensato le spese del primo grado ela sentenza impugnata non indica che l’ente appellate avesse spiegato impugnazione Ric. 2019n. 15795sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 5 - incidentale in relazione al capo della decisione di prime cure concernente il governo delle spese. La Corte di Appello, dunque, nel confermare la decisione di prima istanza, avrebbe dovuto limitarsi a regolare le spese del secondo grado di giudizio, senza statuire sulle spese del primo grado. Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “ Il potere del giudice d'appellodi procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento dellespese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso diconferma della sentenza impugnata, la decisione sullespese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se ilrelativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (Cass. Sez. 1 , Ordinanzan. 14916 del 13/07/2020 , Rv. 658671; conf. Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017 , Rv. 642738; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013 , Rv. 628731; Cass. Sez.L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009 , Rv. 611189). In definitiva, vannodichiarat i inammissibil i i primi due motivi, mentre va accolto il terzo. Poiché il giudice di appello, sulla base del principio appena richiamato, non aveva il potere di decidere sul capo della decisione di prima istanza relativo al governo delle spese, la sentenza di appello va cassata, sul punto, senza rinvio, con eliminazione della statuizione concernente le spese del primo grado di giudizio. Queste ultime, pertanto, restano compensate come statuito dal Tribunale con sentenza non impugnata sul punto e,dunque, ormai passata in giudicato. In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità sono integralmente compensate. PQM Ric. 2019n. 15795sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 - 6 - la Corte dichiara inammissibile ilprimo e secondo motivo di ricorso e d accoglie il terzo. Cassa senza rinvio la decisione impugnata, limitatamente al capo concernente il governo delle spese di prime cure, che va espunto dal dispositivo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legit