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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22362/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CRETO Sul ricorso iscritto al n. 16090/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa in qualità di Avvocato e domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 26; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 7632/28/14 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2012/171883; Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte contribuente, il 04/07/2018, corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che si è effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 3 E dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definiziione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi.

Roma, [OSCURATO:PERSONA] oggi. ' 5 LUG 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO Sul ricorso iscritto al n. 16090/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da se stessa in qualità di Avvocato e domiciliata presso il suo Studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 26; contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; avverso la sentenza n. 7632/28/14 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. 2012/171883; Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte contribuente, il 04/07/2018, corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che si è effettuato il pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 3 E dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definiziione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. Roma, [OSCURATO:PERSONA] oggi. ' 5 LUG 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22362/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris