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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01693/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito inRoma, via Collatina n. 76 - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, depositata il 12 aprile 2022 nel procedimento n.

R.G. 4989/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] ;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro.

Rilevato che:

1. il Tribunale di Velletri , in un processo di impugnazione del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla società datrice di lavoro, ha declinato la propria competenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Roma, quale luogo in cui era sorto il rapporto, atteso che il contratto di lavoro era stato sottoscritto a Roma, il luogo in cui si trova l’azienda èRoma, presso cui risultavano impiegati tutti i quindici dipendenti, con una sede operativa/secondaria in [OSCURATO:PERSONA] (come da visura camerale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), presso cui la ricorrente non aveva neppure dedotto di aver mai lavorato, mentre non risultavache la sede lavorativa di assunzione fosse mutata sino al momen to della cessazione del rapporto né risulta va l’esistenza di una dipendenza economica della società resistente presso gli appalti in [OSCURATO:PERSONA] e Velletricui era stata addetta la lavoratrice , né parte ricorrente avev a formulato istanze istruttorie idonee alla relativa prova, avendo dedotto di aver lavorato semplicemente presso due “appalti”;

2. avverso questo provvedimento la Agostinelli ha proposto ricorso per regolamento di competenza, insistendo per dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, assumendo che: 1) il rapporto di lavoro non era sorto a Roma bensì ove l’azienda aveva avuto conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale, vale a dire nella sede operativa di [OSCURATO:PERSONA], luogo ove si erano perfezionate le pratiche di assunzione mediante la consegna da parte della lavoratrice della documentazione richiesta per l’assunzione, ininfluente la circostanza che la lettera di assunzione fosse stata redatta a Roma; 2) le prestazioni lavorative si erano svolte presso la dipendenza aziendale di [OSCURATO:PERSONA], come poteva desumersi dalla carte intestata aziendale utilizzata anche per le contestazioni disciplinari e la lettera di licenziamento, che recava l’indicazione della sede operativadi [OSCURATO:PERSONA] , ove, secondo quanto dedotto dalla stessa parte datoriale, risultava affisso il codice disciplinare e ove, nella stessa lettera di licenziamento, è stato richiesto alla lavoratrice di restituire i beni strumentali, dovendosi ritenere che la sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse la dipendenza di riferimento per gli appalti di servizi cui era addetta la ricorrente; 3) due criteri di collegamento fra i tre fori previsti in alternativa dall’art. 413 cod. proc. civ. facevano riferimento alla sede operativa rientrante nel circondario di Velletri, mentre nessuna delle parti aveva prospettato lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il comune di Roma, ove risultava ubicata solo la sede legale dell’azienda; 4) non erano state considerate tutte le circostanze evidenziate nel ricorso, con particolare riferimento alla lettera di licenziamento, documentalmente redatta ed inviata dalla sede di [OSCURATO:PERSONA], luogo indicato anche per la restituzione dei beni strumentali; 5) la valutazionedelle circostanze di cui al precedente punto erano state totalmente omesse anche in ordine al criterio del luogo di cessazione del rapporto, da individuare per quanto sopra osservato presso la sede secondaria di [OSCURATO:PERSONA];

3. [OSCURATO:PERSONA] zi s.r.l. ha depositato memoria ex art. 47, quinto comma, c od . p roc . c iv . , eccependo la nullità della procura speciale, l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;4. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati;

5. ai sensi dell’art. 380-ter, secondo comma, c od . p roc . c iv . , tali conclusionisono state comunicate alle part i , unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio; 6.le parti hanno depositato memoria.

Ritenutoche:

1. con il proposto regolamento, la Agostin e lli deduce la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ., in quanto sia il luogo di assunzione, che quello di svolgimento della prestazione che quello di cessazione del rapporto radicano la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ricade la sede operativa della società, sita in [OSCURATO:PERSONA];

2. in via preliminare, non può essere accoltal’eccezione di nullità della procura speciale, sollevata dalla società resistente, considerato che, come emerge dalla visione della predetta procura, la stessa risulta rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] “nel giudizio di impugnazione promosso avanti la Suprema Corte di cassazione”, sicché risulta sufficientemente specifica(v.

Cass. Sez.

L, 28/03/2022, n. 9935);

3. ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pure sollevata dalla società resistente, venendo in rilievo l’impugnazione di un’ordinanza avente natura definitoria del giudizio promosso presso il Tribunale di Velletri; 4.nel merito, il ricorso va accolto, con conseguente affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri, dovendosi dare continuità all’indirizzo che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, ha affermato che la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all’art. 413 cod. proc. civ., « deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora» ( Cass. Sez. 6 - L, 15/07/2013 , n. 17347; in senso conforme, Cass. Sez. 6-L, 08/02/2018, n. 3154; vd. anche Cass. Sez. 6-L, 22/05/2014, n. 11317, secondo cui «il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività imprenditoriale.)», dovendosi stimare la competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ.sulla base della prospettazione contenuta n ella domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto(fra molte, Cass. Sez. 6 -L, 10/06/2020, n. 11023 ) ;

5. nella specie, secondo la prospettazione della lavoratrice, la gestione del rapporto lavorativo, ivi compresa la fase di contestazione disciplinare e di cessazione, con intimazione del licenziamento, è ascrivibile alla sede operativa di [OSCURATO:PERSONA], ove pure, secondo quanto ammessodalla stessa parte datoriale, risultava affisso il codice disciplinare accessibile alla lavoratrice; tale sederientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", nell’accezione sopra esposta, trattandosi del luogo di riferimento per la gestione del rapporto e dove, assai significativamente, l’azienda ha richiesto alla dipendente di restituire i beni strumentali a seguito del licenziamento, circostanza quest’ultima che conferma ulteriormente come la riferibilità aziendale per la lavoratrice fosse da individuare nella sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] e non già presso la sede legale di Roma;

6. in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va dichiaratala competenza per territorio del Tribunale di Velletri , dinanzi al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per lariassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza;

7. la regolamentazione delle spese va rimessa alla definizione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri.

Spese al definitivo.

Assegna i l termine di tre mesi dalla comunicazione della presente or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45; - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito inRoma, via Collatina n. 76 - controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, depositata il 12 aprile 2022 nel procedimento n. R.G. 4989/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] ;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza per territorio del Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro. Rilevato che: 1. il Tribunale di Velletri , in un processo di impugnazione del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ad [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla società datrice di lavoro, ha declinato la propria competenza territoriale a favore di quella del Tribunale di Roma, quale luogo in cui era sorto il rapporto, atteso che il contratto di lavoro era stato sottoscritto a Roma, il luogo in cui si trova l’azienda èRoma, presso cui risultavano impiegati tutti i quindici dipendenti, con una sede operativa/secondaria in [OSCURATO:PERSONA] (come da visura camerale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), presso cui la ricorrente non aveva neppure dedotto di aver mai lavorato, mentre non risultavache la sede lavorativa di assunzione fosse mutata sino al momen to della cessazione del rapporto né risulta va l’esistenza di una dipendenza economica della società resistente presso gli appalti in [OSCURATO:PERSONA] e Velletricui era stata addetta la lavoratrice , né parte ricorrente avev a formulato istanze istruttorie idonee alla relativa prova, avendo dedotto di aver lavorato semplicemente presso due “appalti”; 2. avverso questo provvedimento la Agostinelli ha proposto ricorso per regolamento di competenza, insistendo per dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Velletri, assumendo che: 1) il rapporto di lavoro non era sorto a Roma bensì ove l’azienda aveva avuto conoscenza dell’accettazione della proposta contrattuale, vale a dire nella sede operativa di [OSCURATO:PERSONA], luogo ove si erano perfezionate le pratiche di assunzione mediante la consegna da parte della lavoratrice della documentazione richiesta per l’assunzione, ininfluente la circostanza che la lettera di assunzione fosse stata redatta a Roma; 2) le prestazioni lavorative si erano svolte presso la dipendenza aziendale di [OSCURATO:PERSONA], come poteva desumersi dalla carte intestata aziendale utilizzata anche per le contestazioni disciplinari e la lettera di licenziamento, che recava l’indicazione della sede operativadi [OSCURATO:PERSONA] , ove, secondo quanto dedotto dalla stessa parte datoriale, risultava affisso il codice disciplinare e ove, nella stessa lettera di licenziamento, è stato richiesto alla lavoratrice di restituire i beni strumentali, dovendosi ritenere che la sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] fosse la dipendenza di riferimento per gli appalti di servizi cui era addetta la ricorrente; 3) due criteri di collegamento fra i tre fori previsti in alternativa dall’art. 413 cod. proc. civ. facevano riferimento alla sede operativa rientrante nel circondario di Velletri, mentre nessuna delle parti aveva prospettato lo svolgimento dell’attività lavorativa presso il comune di Roma, ove risultava ubicata solo la sede legale dell’azienda; 4) non erano state considerate tutte le circostanze evidenziate nel ricorso, con particolare riferimento alla lettera di licenziamento, documentalmente redatta ed inviata dalla sede di [OSCURATO:PERSONA], luogo indicato anche per la restituzione dei beni strumentali; 5) la valutazionedelle circostanze di cui al precedente punto erano state totalmente omesse anche in ordine al criterio del luogo di cessazione del rapporto, da individuare per quanto sopra osservato presso la sede secondaria di [OSCURATO:PERSONA]; 3. [OSCURATO:PERSONA] zi s.r.l. ha depositato memoria ex art. 47, quinto comma, c od . p roc . c iv . , eccependo la nullità della procura speciale, l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso;4. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati; 5. ai sensi dell’art. 380-ter, secondo comma, c od . p roc . c iv . , tali conclusionisono state comunicate alle part i , unitamente al decreto di fissazionedell’adunanza in camera di consiglio; 6.le parti hanno depositato memoria. Ritenutoche: 1. con il proposto regolamento, la Agostin e lli deduce la violazione dell’art. 413 cod. proc. civ., in quanto sia il luogo di assunzione, che quello di svolgimento della prestazione che quello di cessazione del rapporto radicano la competenza del Tribunale di Velletri, nel cui circondario ricade la sede operativa della società, sita in [OSCURATO:PERSONA]; 2. in via preliminare, non può essere accoltal’eccezione di nullità della procura speciale, sollevata dalla società resistente, considerato che, come emerge dalla visione della predetta procura, la stessa risulta rilasciata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] “nel giudizio di impugnazione promosso avanti la Suprema Corte di cassazione”, sicché risulta sufficientemente specifica(v. Cass. Sez. L, 28/03/2022, n. 9935); 3. ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pure sollevata dalla società resistente, venendo in rilievo l’impugnazione di un’ordinanza avente natura definitoria del giudizio promosso presso il Tribunale di Velletri; 4.nel merito, il ricorso va accolto, con conseguente affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Velletri, dovendosi dare continuità all’indirizzo che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, ha affermato che la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all’art. 413 cod. proc. civ., « deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora» ( Cass. Sez. 6 - L, 15/07/2013 , n. 17347; in senso conforme, Cass. Sez. 6-L, 08/02/2018, n. 3154; vd. anche Cass. Sez. 6-L, 22/05/2014, n. 11317, secondo cui «il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l’azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda medesima (di norma coincidente con la sede sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l’attività imprenditoriale.)», dovendosi stimare la competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ.sulla base della prospettazione contenuta n ella domanda giudiziale, senza che rilevino le deduzioni del convenuto(fra molte, Cass. Sez. 6 -L, 10/06/2020, n. 11023 ) ; 5. nella specie, secondo la prospettazione della lavoratrice, la gestione del rapporto lavorativo, ivi compresa la fase di contestazione disciplinare e di cessazione, con intimazione del licenziamento, è ascrivibile alla sede operativa di [OSCURATO:PERSONA], ove pure, secondo quanto ammessodalla stessa parte datoriale, risultava affisso il codice disciplinare accessibile alla lavoratrice; tale sederientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", nell’accezione sopra esposta, trattandosi del luogo di riferimento per la gestione del rapporto e dove, assai significativamente, l’azienda ha richiesto alla dipendente di restituire i beni strumentali a seguito del licenziamento, circostanza quest’ultima che conferma ulteriormente come la riferibilità aziendale per la lavoratrice fosse da individuare nella sede operativa di [OSCURATO:PERSONA] e non già presso la sede legale di Roma; 6. in definitiva, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va dichiaratala competenza per territorio del Tribunale di Velletri , dinanzi al quale le parti vengono rimesse per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per lariassunzione, con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza; 7. la regolamentazione delle spese va rimessa alla definizione del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Velletri. Spese al definitivo. Assegna i l termine di tre mesi dalla comunicazione della presente or
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