CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato nei confronti della condanna riportata in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7) cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la falsa applicazione dell'art. 581 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto generico un atto di appello che invece, in tesi, articolava delle censure specifiche, risulta a sua volta aspecifico, nella misura in cui non è scandito dall'analisi critica del provvedimento impugnato che, in base ad un ragionamento immune da censure, ha messo in evidenza le ragioni per cui l'atto di appello non si era confrontato con "l'esaustivo e lineare impianto motivazionale rassegnato dal primo Giudice (cfr. pag. 3 della sentenza di appello)". La formulazione generica è amplificata nell'esito di inammissibilità dalla linea rivalutativa in fatto che pervade il ricorso, altrettanto estranea al giudizio di legittimità; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]