CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01779/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato per il delitto di lesioni e percosse ai danni di due diverse persone offese ed appropriazione indebita di un carrellone/rimorchio; fatti di Febbraio 2014. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione delle norme del codice civile di cui agli artt 1376, 1453 e 1470, avendo la Corte territoriale ignorato le norme sul trasferimento di cose mobili che si perfeziona con il consenso, che era intervenuto tra le parti quanto alla compravendita del rimorchio, essendo pure d'accordo l'imputato e la parte civile su una esecuzione differita del contratto. 2.Tramite il secondo motivo si è dedotta la manifesta illogicità di motivazione poiché la Corte, pur dando atto che il bene era stato consegnato dalla parte civile all'imputato, non avrebbe spiegato a che titolo questi lo avesse ricevuto, in presenza di una istruttoria dibattimentale che dimostrerebbe la tesi della compravendita. 3. Col terzo motivo ci si duole del vizio di motivazione illogica quanto alla conferma di responsabilità per il delitto di lesioni ai danni di Filippone e di percosse ai danni di Feliziani. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, incentrato su dissertazioni di carattere civilistico inerenti la dedotta violazione delle norme del codice civile meglio innanzi indicate e relative agli effetti del contratto, alla risoluzione del contratto per inadempimento ed al trasferimento della proprietà in generale, è inammissibile, poiché non ha relazione con la motivazione che intende criticare. Infatti, i Giudici del merito hanno chiaramente affermato, poiché ritenuto dimostrato tramite l'istruttoria dibattimentale, che il bene oggetto di controversia fu consegnato a titolo di comodato dalla parte civile Filipponi al giudicabile, che avrebbe dovuto restituirlo nel giro di una settimana; questi, invece, ne aveva ritardato la riconsegna e solo in un secondo momento aveva manifestato il suo interesse all'acquisto, senza che tra le parti si raggiungesse un accordo sul prezzo; per questa ragione la parte civile aveva più volte richiesto la restituzione del rimorchio, senza esito, decidendosi, infine, a chiederlo di persona all'attuale ricorrente, nel giorno in cui avvennero i fatti di lesioni e percosse. Le argomentazioni della difesa circa la violazione delle norme del codice civile sul trasferimento della proprietà, si fondano, quindi, sull'inesistente perché indimostrato, presupposto di fatto che le parti avessero raggiunto un accordo sulla compravendita del rimorchio e, pertanto, non hanno tenuto in conto le ragioni poste dai Giudici del merito a sostegno della propria decisione. In proposito è più che consolidato l'indirizzo interpretativo di questa Corte regolatrice secondo il quale è inammissibile per difetto di specificità "estrinseca" il ricorso per cassazione quando manchi - come nel caso in esame - l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.Le doglianze di cui al secondo motivo ripropongono le stesse censure di cui al primo motivo dal diverso angolo prospettico del vizio di illogicità di motivazione, in nulla ravvisabile, per le ragioni già innanzi esposte. 3.Quanto al terzo motivo la difesa propone esplicitamente ed estesamente al Collegio una inammissibile rivisitazione dell'apprezzamento nel merito del ragionamento probatorio tramite una diversa ricostruzione di risultati di prova, con specifico riferimento alle testimonianze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla dinamica degli eventi, reiterando la tesi - già plausibilmente confutata dalla concordi pronunzie dei Giudici di merito - secondo la quale fu la persona offesa ad entrare abusivamente nell'ambulatorio veterinario dell'imputato ed a colpirlo per primo, così originando la sua reazione. Le doglianze formulate dal ricorrente, pertanto, sono destinatce all'inammissibilità poiché, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Corte Suprema di Cas3azicet Il Consigliere estensore