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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01767/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanza stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, operante in Calabria e in altri Stati esteri, dal 2019 con condotta perdurante, tenuta con modalità mafiosa ed anche al fine di agevolare le cosche 'ndranghetistiche attive nella Sibaritite; nonché per avere, tra l'ottobre 2020 e il gennaio 2021, concorso nell'acquisto, importazione, detenzione e commercializzazione di una ingente quantitativo di 50 kg. di cocaina, sempre con le aggravanti del metodo e dell'agevolazione mafiosa.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento applicativo della misura, benché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fossero state smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa; le fotografie allegate alla richiesta cautelare, peraltro recanti erronee date di riferimento, riguardessero soggetti cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto ospitalità e che, invece, avevano solo frequentato il locale del ricorrente, senza avere con lo stesso alcuna interlocuzione diretta; i dati concernenti la messagistica telefonica acquisiti all'estero non permettevano di avere certezza che il "Giov" menzionato fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha due prenomi (Rosario e Giovanni) e non era stato affatto menzionato dal collaboratore Mellone come il "ristoratore" titolare di un locale in Germania, in assenza di alcuna precisa indicazione del grado di parentela con altro soggetto coinvolto nella vicenda, tal [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, peraltro, non era legato da alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva un altro cognato ristoratore in Germania, rimasto estraneo alle indagini.

2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato l'ordinanza cautelare genetica, nonostante non fossero stati acquisiti elementi indiziari di una stabile partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere oggetto di addebito: considerato che non vi è prova che nel suo locale si sia svolto un "summit" di associati; che non è stato indicato il ruolo che il prevenuto avrebbe avuto in quel sodalizio criminale, anzi menzionato nel provvedimento gravato come mero "finanziatore" di una singola operazione ovvero come "altro amico" da "fare entrare nel lavoro", così indicato da altri coimputati; e che non gli è stato contestato alcun altro episodio delittuoso diverso da quello del capo 4).

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 56 e 115 cod. pen., per avere il Tribunale di Catanzaro confermato la sussistenza del gravi indizi con riferimento al delitto del capo 4), senza considerare che le emergenze procedinnentali avevano escluso che vi fossero state una reale importazione ovvero una detenzione di una partita di cocaina proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]; tenuto conto che la spedizione non era mai avvenuta e il danaro che doveva essere impiegato per l'acquisto sarebbe stato restituito ai finanziatori: dunque vi erano stati solo "contatti informali" ovvero un'attività preparatoria di una importazione mai avvenuta, senza il raggiungimento di alcun sicuro accordo tra le parti, la cui relazione era stata, anzi, caratterizzata da un atteggiamento latamente millantatori° o truffaldino del potenziale acquirente; in ogni caso per il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe configurabile una forma di desistenza, che renderebbe non punibile le pregresse iniziative.

2.4. Vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale catanzarese confermato il primigenio provvedimento cautelare, nonostante difettino le esigenze cautelari nei riguardi di un soggetto incensurato che lavora da molti anni in Germania, e che non risulta in alcun modo coinvolto nelle vicende delittuose oggetto di addebiti provvisori.

3. Con memoria del 6 dicembre 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi nuovi, in parte integrando le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo del ricorso, nonché eccependo la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti per violazione degli artt. 191, 254-bis, 266 e segg. cod. proc. pen., 132 d.lgs n. 196 del 2003, 43 d.lgs. n. 108 del 2017, 7m 8 e 47 CDFUE, e 15 Cost.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati.

È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris va detto che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta gravemente lacunosa e deficitaria, caratterizzata da passaggi argomentativi non esplicitati e da conclusioni assertive.

Nel contesto di una indagine riguardante vicende di narcotraffico internazionale, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per il fatto che: a) lo stesso, da identificarsi nel "Giov" di alcuni messaggi intercettati dagli inquirenti, era risultato uno dei finanziatori dell'operazione di importazione in Italia di una partita di 50 kg. di cocaina dalla Colombia; b) nel ristorante in Germania gestito dal [OSCURATO:PERSONA] vi era stato un "summit" tra i soggetti interessati all'acquisto di quella partita di droga, sicché quel locale era divenuta la "base logistica" per gli incontri degli associati in terra tedesca; c) il collaboratore di giustizia Mellone aveva riferito di aver appreso, durante un periodo di comune detenzione in carcere, da [OSCURATO:PERSONA] che la gestione organizzata di quel traffico di stupefacenti beneficiava della struttura del "ristorante tedesco" gestito da un "cognato" del predetto Forastefano, da identificarsi certamente con il [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 9-10, 21-22 ord.

Gip).

A fronte di tali dati informativi rappresentati in termini estremamente sintetici e delle censure che erano state formulate dalla difesa nel corso dell'udienza di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha segnalato alcuni ulteriori elementi di conoscenza apparentemente finalizzati a permettere la identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] del "Giov" che aveva scambiato i messaggi con i partecipanti a quella operazione delittuosa.

Tuttavia, la ricostruzione fattuale operata da quel Collegio è risultata negativamente qualificata da aporie e incongruenze logiche, tenuto conto che il Tribunale del riesame: a) ha dato per scontato che il "Giov", che aveva fornito il proprio contributo di finanziamento per l'acquisto di quella partita di cocaina, fosse l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza esplicitare ulteriormente i dati di raccordo tra premesse e conclusioni (v. pagg. 3-4 ord. impugn.); b) ha richiamato la circostanza delle fotografie scattate presso il ristorante del [OSCURATO:PERSONA], raffiguranti alcuni dei partecipi a quel gruppo criminale, concludendo in maniera apodittica che il prevenuto aveva organizzato nel suo locale il "summit" organizzativo di quella iniziativa di importazione (v. pagg. 5-6 ord. impugn.), senza però rispondere alle questioni poste dalla difesa, che aveva sostenuto che quelle foto raffiguravano solo alcuni dei considerati "ospiti" nel mentre stazionavano davanti al ristorante, senza neppure parlar con il [OSCURATO:PERSONA]; c) ha dato per scontato che il "cognato del Forastefano", di cui aveva parlato il collaboratore Mellone, come la persona che si occupava del traffico di stupefacenti, fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 7 ord. impugn.), senza realmente confrontarsi con le questioni che erano state poste dalla difesa, che aveva prodotto documentazione riguardante l'assenza di un rapporto di parentela tra i due prevenuti e l'esistenza di un altro titolare di un ristorante in Germania effettivo parente o affine del Forastefano.

Il riconoscimento della fondatezza delle doglianze difensive in ordine alla tematica logicamente pregiudiziale della identificazione del soggetto coinvolto nelle vicende delittuose de quibus, assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso.

4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del ricorrente, che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 2 maggio 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen., per avere fatto parte di un'associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di sostanza stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, operante in Calabria e in altri Stati esteri, dal 2019 con condotta perdurante, tenuta con modalità mafiosa ed anche al fine di agevolare le cosche 'ndranghetistiche attive nella Sibaritite; nonché per avere, tra l'ottobre 2020 e il gennaio 2021, concorso nell'acquisto, importazione, detenzione e commercializzazione di una ingente quantitativo di 50 kg. di cocaina, sempre con le aggravanti del metodo e dell'agevolazione mafiosa. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento applicativo della misura, benché le dichiarazioni accusatorie del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] fossero state smentite dalla documentazione prodotta dalla difesa; le fotografie allegate alla richiesta cautelare, peraltro recanti erronee date di riferimento, riguardessero soggetti cui il [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto ospitalità e che, invece, avevano solo frequentato il locale del ricorrente, senza avere con lo stesso alcuna interlocuzione diretta; i dati concernenti la messagistica telefonica acquisiti all'estero non permettevano di avere certezza che il "Giov" menzionato fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha due prenomi (Rosario e Giovanni) e non era stato affatto menzionato dal collaboratore Mellone come il "ristoratore" titolare di un locale in Germania, in assenza di alcuna precisa indicazione del grado di parentela con altro soggetto coinvolto nella vicenda, tal [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, peraltro, non era legato da alcun rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] ed aveva un altro cognato ristoratore in Germania, rimasto estraneo alle indagini. 2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, apparenza, manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato l'ordinanza cautelare genetica, nonostante non fossero stati acquisiti elementi indiziari di una stabile partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere oggetto di addebito: considerato che non vi è prova che nel suo locale si sia svolto un "summit" di associati; che non è stato indicato il ruolo che il prevenuto avrebbe avuto in quel sodalizio criminale, anzi menzionato nel provvedimento gravato come mero "finanziatore" di una singola operazione ovvero come "altro amico" da "fare entrare nel lavoro", così indicato da altri coimputati; e che non gli è stato contestato alcun altro episodio delittuoso diverso da quello del capo 4). 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 56 e 115 cod. pen., per avere il Tribunale di Catanzaro confermato la sussistenza del gravi indizi con riferimento al delitto del capo 4), senza considerare che le emergenze procedinnentali avevano escluso che vi fossero state una reale importazione ovvero una detenzione di una partita di cocaina proveniente dal [OSCURATO:PERSONA]; tenuto conto che la spedizione non era mai avvenuta e il danaro che doveva essere impiegato per l'acquisto sarebbe stato restituito ai finanziatori: dunque vi erano stati solo "contatti informali" ovvero un'attività preparatoria di una importazione mai avvenuta, senza il raggiungimento di alcun sicuro accordo tra le parti, la cui relazione era stata, anzi, caratterizzata da un atteggiamento latamente millantatori° o truffaldino del potenziale acquirente; in ogni caso per il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe configurabile una forma di desistenza, che renderebbe non punibile le pregresse iniziative. 2.4. Vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere il Tribunale catanzarese confermato il primigenio provvedimento cautelare, nonostante difettino le esigenze cautelari nei riguardi di un soggetto incensurato che lavora da molti anni in Germania, e che non risulta in alcun modo coinvolto nelle vicende delittuose oggetto di addebiti provvisori. 3. Con memoria del 6 dicembre 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi nuovi, in parte integrando le argomentazioni poste a fondamento del primo motivo del ricorso, nonché eccependo la inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti per violazione degli artt. 191, 254-bis, 266 e segg. cod. proc. pen., 132 d.lgs n. 196 del 2003, 43 d.lgs. n. 108 del 2017, 7m 8 e 47 CDFUE, e 15 Cost.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo e il secondo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente, sono fondati. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris va detto che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta gravemente lacunosa e deficitaria, caratterizzata da passaggi argomentativi non esplicitati e da conclusioni assertive. Nel contesto di una indagine riguardante vicende di narcotraffico internazionale, il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente per il fatto che: a) lo stesso, da identificarsi nel "Giov" di alcuni messaggi intercettati dagli inquirenti, era risultato uno dei finanziatori dell'operazione di importazione in Italia di una partita di 50 kg. di cocaina dalla Colombia; b) nel ristorante in Germania gestito dal [OSCURATO:PERSONA] vi era stato un "summit" tra i soggetti interessati all'acquisto di quella partita di droga, sicché quel locale era divenuta la "base logistica" per gli incontri degli associati in terra tedesca; c) il collaboratore di giustizia Mellone aveva riferito di aver appreso, durante un periodo di comune detenzione in carcere, da [OSCURATO:PERSONA] che la gestione organizzata di quel traffico di stupefacenti beneficiava della struttura del "ristorante tedesco" gestito da un "cognato" del predetto Forastefano, da identificarsi certamente con il [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 9-10, 21-22 ord. Gip). A fronte di tali dati informativi rappresentati in termini estremamente sintetici e delle censure che erano state formulate dalla difesa nel corso dell'udienza di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha segnalato alcuni ulteriori elementi di conoscenza apparentemente finalizzati a permettere la identificazione nel [OSCURATO:PERSONA] del "Giov" che aveva scambiato i messaggi con i partecipanti a quella operazione delittuosa. Tuttavia, la ricostruzione fattuale operata da quel Collegio è risultata negativamente qualificata da aporie e incongruenze logiche, tenuto conto che il Tribunale del riesame: a) ha dato per scontato che il "Giov", che aveva fornito il proprio contributo di finanziamento per l'acquisto di quella partita di cocaina, fosse l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], senza esplicitare ulteriormente i dati di raccordo tra premesse e conclusioni (v. pagg. 3-4 ord. impugn.); b) ha richiamato la circostanza delle fotografie scattate presso il ristorante del [OSCURATO:PERSONA], raffiguranti alcuni dei partecipi a quel gruppo criminale, concludendo in maniera apodittica che il prevenuto aveva organizzato nel suo locale il "summit" organizzativo di quella iniziativa di importazione (v. pagg. 5-6 ord. impugn.), senza però rispondere alle questioni poste dalla difesa, che aveva sostenuto che quelle foto raffiguravano solo alcuni dei considerati "ospiti" nel mentre stazionavano davanti al ristorante, senza neppure parlar con il [OSCURATO:PERSONA]; c) ha dato per scontato che il "cognato del Forastefano", di cui aveva parlato il collaboratore Mellone, come la persona che si occupava del traffico di stupefacenti, fosse proprio il [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 7 ord. impugn.), senza realmente confrontarsi con le questioni che erano state poste dalla difesa, che aveva prodotto documentazione riguardante l'assenza di un rapporto di parentela tra i due prevenuti e l'esistenza di un altro titolare di un ristorante in Germania effettivo parente o affine del Forastefano. Il riconoscimento della fondatezza delle doglianze difensive in ordine alla tematica logicamente pregiudiziale della identificazione del soggetto coinvolto nelle vicende delittuose de quibus, assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso. 4. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro che nel nuovo giudizio colmerà le indicate lacune motivazionali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi previsti dalla legge. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla
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