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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 16271/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30147/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' CONCATTEDRALE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 715/2017 depositata il 10/05/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve premettersi che la Corte d'Appello di Ancona ha riunito due distinti procedimenti aventi ad oggetto: • il primo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace, e aveva dichiarato maturata in favore dell’attore l’usucapione ordinaria del diritto di proprietà su un immobile sito a Sirolo, via [OSCURATO:PERSONA], (censito al catasto urbano del comune di Sirolo al foglio 2, particella 7, Sub 1, categoria A3 c/2) nonché del diritto di servitù prediale a favore del fondo su cui era situato l’immobile, di passaggio a piedi e carraio, sulla stradina esistente sui fondi indicati con i numeri 48 e 31, con facoltà di sosta dei mezzi sul fondo individuato al numero 31; Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • il secondo, l’appello proposto dalla Parrocchia SS.

Trinità avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato improponibile la domanda di rivendica ex articolo 948 c.c. e di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. da quest’ultima proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello avverso la sentenza n. 411 del 15 gennaio 2009 deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione del Gigli, avendo sua madre ceduto a terzi tutti i beni posseduti a Sirolo.

L’appellante sosteneva in particolare che con atto di donazione del 1957 la madre, [OSCURATO:PERSONA] d’Andria, aveva ceduto la proprietà di un antico monastero unitamente ad altri immobili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale da allora aveva sempre utilizzato il bene oggetto della donazione per la propria attività.

Inoltre, deduceva la carenza di prova dei presupposti fattuali dell’usucapione.

3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo in via pregiudiziale di disporre la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del procedimento in attesa della definizione dell’altra controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il medesimo Gigli e la Carena.

Interveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la riunione del procedimento con l’altro recante n. 1515/2013 e, nel merito, di accertare la proprietà in capo ad essa interveniente dell’immobile oggetto dell’impugnata sentenza di usucapione.

4. [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello avverso la sentenza n. 913 in data 1-3 luglio 2013, deduceva l’erroneità della decisione del giudice di primo grado che aveva Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ritenuto inammissibile la domanda di rivendica del medesimo immobile oggetto della domanda di usucapione del Gigli.

5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva anche in quest’altro giudizio, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, oltre a riproporre in via riconvenzionale la domanda volta ad ottenere la dichiarazione in suo favore della proprietà del bene in contestazione per maturata usucapione.

6. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza non definitiva n.435 del 1° aprile 2016, riuniva i due giudizi e dichiarava la proponibilità dell’azione di rivendicazione proposta dalla Parrocchia SS [OSCURATO:PERSONA] di Osio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva la causa per il prosieguo dell’istruttoria.

Il giudice del gravame evidenziava che l’opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione facoltativo e che il terzo può anche agire in via diretta con separato giudizio per l’accertamento dei propri autonomi diritti.

Pertanto, era pienamente ammissibile la domanda svolta dalla Parrocchia per far valere in via autonoma il suo diritto di proprietà al fine di ottenere la riconsegna dei beni di cui aveva dedotto la titolarità per effetto della donazione, in ciò radicandosi il suo interesse ad agire atteso che, in relazione all’azione di rivendicazione, il pregiudizio per i diritti vantati dalla Parrocchia derivava non tanto dalla ritenuta usucapione in favore del Gigli quanto piuttosto dalla circostanza che quest’ultimo aveva il possesso di un bene di cui veniva rivendicata la proprietà.

Non vi era alcuna ragione per ritenere che una tale azione di rivendicazione non potesse essere esperita pur in presenza di una sentenza che aveva dichiarato un terzo proprietario del bene per effetto dell’usucapione, tanto più che tale sentenza non era Ric. 2017 n.30147 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 passata in giudicato, escludendo la possibilità di ricorrere allo strumento dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.c. 6.1 [OSCURATO:PERSONA] formulava riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 6.2 Con la sentenza definitiva, all’esito dell’istruttoria, la Corte d’Appello di Ancona rigettava le eccezioni procedurali sollevate dal Gigli in merito alla nullità della consulenza tecnica di ufficio, evidenziando che all’udienza del 18 maggio 2016 il presidente delegato aveva confermato i quesiti contenuti nell’ordinanza del 9 marzo 2016 e che, all’udienza del 20 luglio 2016, appositamente fissata per decidere in ordine ad un’istanza diretta ad ottenere l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di garantire la genuinità e il buon espletamento della consulenza tecnica di ufficio, il consulente aveva precisato di aver convocato un’altra riunione al solo scopo di far prendere alle parti conoscenza della questione relativa alla richiesta di sostituzione del CTU o di rinnovo, e nella relazione aveva affermato di aver inviato una comunicazione per il giorno 29 giugno 2016 alle 16.00 presso il proprio studio attraverso posta elettronica certificata anche al Gigli, in qualità di consulente tecnico di parte, ottenendo un messaggio di mancata consegna per casella di posta troppo piena. 6.2 Ciò precisato, la Corte d'Appello evidenziava che non poteva ravvisarsi alcuna nullità della espletata consulenza tecnica di ufficio a chiarimenti sia perché la mancata ricezione della comunicazione del prosieguo delle operazioni di consulenza era addebitabile allo stesso Gigli, sia perché quest’ultimo aveva comunque inviato, dopo il deposito della relazione, avvenuto il 1° Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 luglio 2016, le proprie osservazioni oggetto di valutazione da parte del consulente che aveva risposto alle stesse nella relazione finale.

Peraltro, la mancata comunicazione della relazione al consulente tecnico di parte poteva configurarsi come nullità relativa da far valere nel primo atto difensivo susseguente il suo verificarsi e tale nullità non era stata fatta valere nell’udienza del 20 luglio 2016, avendo la difesa del Gigli esclusivamente rilevato di aver presentato una segnalazione contenente un errore formale nella convocazione del CTU. 6.3 Nel merito osservava che il consulente nella relazione depositata aveva evidenziato che la donazione effettuata il 5 aprile 1957 dalla duchessa [OSCURATO:PERSONA] d’Andria alla chiesa parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia di [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche l’immobile oggetto della domanda di usucapione proposta dal Gigli.

Al riguardo il consulente aveva richiamato l’atto di donazione in questione e la planimetria allegata allo stesso, sottoscritto dal procuratore della donante e da monsignor [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della Parrocchia ricevente.

A tale atto erano state allegate le piante planimetriche che facevano parte integrante della dichiarazione di volontà, in quanto i contraenti si erano riferiti ad esse nel descrivere il bene.

L’atto in questione aveva per oggetto una porzione di fabbricato, denominata chiesa di [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Sirolo, in località monte Conero, costituita da cinque vani al piano terra e le corrispondenti sopraelevazioni non censite in catasto ed un vano indicato come scantinato.

Il tutto come esattamente risultante dall’allegata planimetria era distinto in catasto alla sezione A, foglio 2 con il numero 7 sub

2. Ric. 2017 n.30147 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Richiamata la descrizione dettagliata effettuata dal CTU riguardo all’oggetto della donazione la Corte d’Appello evidenziava che doveva convenirsi con le conclusioni della relazione secondo la quale la porzione di proprietà oggetto dell’atto di donazione era costituita dall’intera unità, comprensiva sia del mappale 7 sub 2 che dalla porzione dell’unità individuata dal mappale 7 sub 1 mappale

6. Il consulente aveva rilevato che, a seguito di presentazione al catasto terreni di un tipo di frazionamento redatto dal geometra Valenti il 13 giugno 1956, il mappale 6 costituente la parte finale del corpo edilizio posto sulla sinistra rispetto al prospetto della chiesa era rimasto sostanzialmente invariato nella sua conformazione e consistenza mentre il mappale 7, comprendente il corpo della Chiesa, aveva subito il citato frazionamento essendo stato suddiviso in quattro porzioni.

Sulla base della ricomposizione grafica delle porzioni indicate nella planimetria e dal confronto di tali risultanze con il frazionamento e con le planimetrie denunciate al nuovo catasto il consulente tecnico evidenziava che la porzione di proprietà oggetto dell’atto di donazione era costituita dall’intera unità individuata dal mappale 7 sub 2 e da porzione dell’unità individuata dal mappale 7 sub 1 mappale

6. Il medesimo consulente aveva rilevato che in fase di aggiornamento degli atti del catasto da parte dell’ufficio tecnico erariale a seguito della voltura dell’atto di donazione n. 3 del 1958 e di aggiornamento degli atti del “cessato catasto fabbricato” e a seguito della voltura n. 27 del 16 maggio 1960, gli atti del NCEU erano stati aggiornati, riportando il solo passaggio del mappale 7 sub 2 conseguente all’atto di donazione, mentre era stato omesso il passaggio Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 relativo al mappale sette sub 1-6, con la conseguenza che l’aggiornamento aveva riguardato il solo mappale 7 sub

2. Nei chiarimenti resi a seguito dell’incarico conferito dalla Corte d’Appello, il consulente tecnico aveva evidenziato, rispondendo alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], che la graffa con sovrapposto segno della cancellazione non era posta tra i mappali 7/b e 7/d ma sulla linea che separava il corpo Chiesa vero e proprio dal corpo ad esso aderente, cioè la porzione oggetto della domanda di usucapione, mentre tra i mappali 7/b/ e 7/d non era rinvenibile alcun segno di graffatura e aveva precisato che il calcolo delle superfici mostrava per la sola chiesa una superficie di metri quadri 440 e una superficie approssimativa complessiva, per il corpo Chiesa e per quello adiacente di metri quadri 525, assolutamente compatibile con i 535 metri quadri catastali, sicché aveva concluso nel senso che il corpo della chiesa non risultava frazionato rispetto a quello della porzione oggetto di usucapione.

Il consulente di ufficio aveva risposto anche alle osservazioni del consulente del Gigli, evidenziando che il segno convenzionale di graffa non si usa per indicare un immobile più alto di un altro, bensì per collegare beni adiacenti sui quali esistono identici diritti di proprietà e che costituiscono un’unica particella e che, nel tipo di frazionamento elaborato per individuare le porzioni oggetto dell’atto di donazione, il bene oggetto della domanda di usucapione non era stato in alcun modo frazionato.

Ciò era comprovato dal fatto che alle due unità era stato attribuito un unico numero identificativo.

Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 In conclusione, secondo la Corte d'Appello le argomentazioni spese nell’elaborato peritale erano logicamente motivate e corrette sotto il profilo tecnico e non vi erano elementi concreti tali da far sorgere ragionevoli dubbi sull’effettiva volontà delle parti di individuare il bene donato in quello risultante dalla planimetria, sicché il bene oggetto della domanda di usucapione avanzata dal Gigli, era per effetto del richiamato atto di donazione di proprietà della Parrocchia con conseguente accoglimento della domanda di rivendica proposta da quest’ultima e rigetto della domanda di usucapione formulata dal Gigli nei confronti della Carena, in quanto proposta nei confronti di soggetto non passivamente legittimato. 6.4 Infine, il giudice del gravame rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Parrocchia sul rilievo che la beneficiaria dell’atto di donazione del 1957 era la chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, in quanto la Parrocchia aveva prodotto la lettera dell’arcivescovo di Ancona-[OSCURATO:PERSONA] dalla quale risultava che, a seguito della perdita della personalità giuridica civile dell’ente chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, i beni mobili e immobili appartenenti ad essa, come da decreto del ministero dell’interno dell’11 novembre 1986, erano stati assegnati alla [OSCURATO:PERSONA] e tra detti bene era ricompresa anche la Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ed i locali attigui alla stessa.

La Corte d’Appello evidenziava anche che il Gigli aveva riconosciuto l’originaria proprietà del bene in capo ad [OSCURATO:PERSONA] d’Andria e aveva agito in giudizio nei confronti dell’erede al fine di ottenere il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, sicché la Parrocchia, attrice in rivendica, Ric. 2017 n.30147 sez.

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La Corte richiamava l’orientamento secondo il quale non si possono riproporre le istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare con motivo di appello le ragioni per la quale l’istanza sia stata respinta ovvero dolersi dell’omessa pronuncia al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] si era invece limitato a riproporre le istanze istruttorie senza censurare le argomentazioni contenute nell’ordinanza istruttoria del 15 dicembre 2011, poi ribadita successivamente, con la quale il giudice aveva respinto i capitoli di prova formulati in quanto aventi contenuto generico e valutativo.

La domanda di acquisto della proprietà a titolo originario avanzata dal Gigli doveva respingersi mentre doveva raccogliersi quella di rivendica avanzata dalla Parrocchia al fine di ottenere la riconsegna dei beni detenuti senza titolo dal medesimo Gigli.

Non potevano essere accolte invece le domande di risarcimento del danno proposte dalla Parrocchia.

In conclusione, la Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che il bene oggetto della domanda di usucapione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], censito al catasto urbano del comune Ric. 2017 n.30147 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 di Sirolo al foglio 2, particella 7, Sub 1, categoria A3 c/2 era compreso nella donazione effettuata con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 1957 e, dunque, di proprietà della Parrocchia. [OSCURATO:PERSONA] a restituire il bene immobile indicato.

Accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] respingendo la domanda di usucapione avanzata nei suoi confronti dal Gigli.

Rigettava, infine, le domande di risarcimento dei danni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA].

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.

8. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso.

9. Fissato all’udienza pubblica del 7 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

11. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 274 c.p.c., in relazione alla riunione di procedimenti n. 587 del 2010 e n. 1515 del 2013.

Ric. 2017 n.30147 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 A parere del ricorrente l’opposizione di terzo promossa dalla Parrocchia era condizionata al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal medesimo, i cui effetti dovevano estendersi anche nei confronti dei terzi, essendo l’accertamento relativo a un diritto reale opponibile erga omnes.

Pertanto, l’opposizione di terzo promossa dalla Parrocchia era condizionata dal passaggio in giudicato dell’altra sentenza e, dunque, difettava dei presupposti richiesti ex articolo 404 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria non essendo la sentenza n. 411 del 2009 definitiva, né provvisoriamente esecutiva, trattandosi di pronuncia avente contenuto dichiarativo.

In ogni caso, anche volendo intendere l’azione promossa dalla Parrocchia alla stregua di una rivendica come fatto dal giudice d’appello, la domanda sarebbe comunque inammissibile perché l’unico interesse sottostante è quello di rimuovere gli effetti della sentenza di usucapione del Gigli.

Sulla base di tali considerazioni, secondo il ricorrente la riunione dei due procedimenti non avrebbe dovuto essere disposta.

Peraltro, non sussisterebbe identità di petitum e di causa petendi.

Infatti, il procedimento n. 587 del 2010 trova fondamento nella contestazione della sentenza di usucapione ottenuta dal Gigli, mentre quello recante il n. 1515 del 2013 ha ad oggetto l’asserita proprietà in capo alla Parrocchia dell’immobile del Gigli, in forza della donazione della Carafa.

Tra le due cause non sussisterebbe neanche identità di soggetti e, dunque, sarebbe Ric. 2017 n.30147 sez.

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Infine, il ricorrente osserva che la riunione lascia comunque inalterata l’autonomia dei giudizi con la conseguenza che gli atti relativi alla statuizione riferita ad un processo non si ripercuotono sull’altro solo perché questo è stato riunito al primo.

La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge (improponibilità o inammissibilità dell’azione della [OSCURATO:PERSONA]).

La censura ha ad oggetto la sentenza non definitiva n. 435 del 2016 nella parte in cui ha statuito la proponibilità della domanda di rivendica della Parrocchia.

A parere del ricorrente la Parrocchia ha promosso un’azione di opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona con la quale era stata dichiarata l’usucapione del diritto di proprietà dell’immobile in capo al Gigli.

Tale sentenza non era passata in giudicato e non era neanche esecutiva, sicché non era ammissibile l’opposizione di terzo, neanche ai sensi del secondo comma dell’articolo 404 c.p.c., non essendo la sentenza impugnata effetto di dolo o di collusione.

Per questi motivi la sentenza del Tribunale aveva sancito l’improponibilità dell’azione incardinata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, non sussistendo i presupposti richiesti ex articolo 404 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria, anche l’azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c. sarebbe Ric. 2017 n.30147 sez.

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Ciò in quanto il pregiudizio lamentato dalla Parrocchia in relazione al suo asserito diritto di proprietà deriverebbe strettamente ed indissolubilmente dal contenuto della sentenza di usucapione dai cui effetti la Parrocchia era minacciata una volta passata in giudicato.

L’azione della Parrocchia, infatti, non aveva altro scopo se non quello di far accertare e dichiarare che in forza della donazione del 1957 era l’unica proprietaria dell’immobile e che Gigli non aveva esercitato sul bene il possesso ventennale e che quindi non aveva usucapito.

In altri termini, la Parrocchia non avrebbe fatto altro che contestare il tenore della sentenza n. 411 del 2009, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli della pronuncia.

Pertanto, l’accertamento del diritto paventato dalla Parrocchia non può prescindere dalla riforma della sentenza n. 411 del 2009 che ha dichiarato l’usucapione del bene da parte del Gigli con efficacia erga omnes.

In proposito il ricorrente cita le sezioni unite numero 1238 del 2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato il diritto di proprietà nei confronti dell’immobile oggetto di controversia in forza del possesso ultraventennale, pacifico ed esclusivo che lo aveva condotto all’ottenimento della sentenza n. 411 del 2009, frutto di acquisizioni probatorie che avevano confermato il possesso richiesto ai fini della dichiarazione di usucapione.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente qualificato l’azione della parrocchia quale rivendica ex articolo 948 c.c., quando in realtà l’unica azione poteva essere quella dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. inammissibile non essendo passata in giudicato la sentenza di usucapione.

Ric. 2017 n.30147 sez.

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La Corte d'Appello ha deciso in ordine alla domanda di rivendica proposta dalla Parrocchia SS.

Trinità e non sull’opposizione di terzo rispetto alla domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal Gigli.

Peraltro, nel giudizio da questi promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Parrocchia era unica legittimata passiva o comunque avrebbe dovuto essere chiamata nel giudizio quale litisconsorte necessario.

Infatti, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Sez. 6- 2, Ord. n. 24260 del 2018). [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello avverso la sentenza n. 411 del 15 gennaio 2009 dichiarativa dell’avvenuta usucapione in favore di Gigli aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, avendo sua madre, [OSCURATO:PERSONA] d’Andria, con atto di donazione del 1957, ceduto la proprietà di un antico monastero unitamente ad altri immobili alla parrocchia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, sin da allora aveva sempre utilizzato il bene oggetto della donazione per la propria attività.

Dunque, legittimata passiva rispetto alla domanda di usucapione era, sin dall’origine, esclusivamente la Parrocchia e solo la riunione del giudizio e l’accoglimento dell’autonoma domanda di rivendica consentono a questa Corte di ritenere Ric. 2017 n.30147 sez.

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Il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1238 del 2015 ma non ne coglie il senso.

In tale occasione, infatti si è affermato il seguente principio di diritto: «Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta».

Secondo la citata pronuncia, pertanto, al terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è preclusa solo l’opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi inter alios.

In conclusione, quanto alla domanda di rivendica della Parrocchia SS.

Trinità deve ribadirsi che: Il terzo estraneo ad un giudizio reso "inter alios", può chiedere, con azione diretta in separato giudizio, l'accertamento dei propri autonomi diritti, cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti e contro la quale avrebbe potuto proporre opposizione (Sez. 2, Sent. n. 30941 del 2017).

Ric. 2017 n.30147 sez.

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Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che: Nella controversia avente ad oggetto la rivendicazione di un bene, deve riconoscersi la legittimazione ad intervenire in grado d'appello in favore del terzo che assuma di essere proprietario o possessore esclusivo del bene medesimo, dato che l'art. 344 cod. proc. civ., nel consentire tale intervento a chi potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., include il caso del terzo, il cui diritto, pure se azionabile in separato giudizio, potrebbe subire indiretto pregiudizio dalla sentenza che venga fra altri pronunciata (Sez.

U, Sent. n. 5808 del 1985).

Quanto alla censura di violazione dell’art. 274 c.p.c., la stessa è manifestamente infondata in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Sez.

U, Sentenza n. 2245 del 06/02/2015, Rv. 634424 - 01). 3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge (carenza di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] e a stare in giudizio).

La censura ha ad oggetto il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Parrocchia non essendo la stessa beneficiaria dell’atto di donazione del 1957.

Il ricorrente eccepisce che la Parrocchia SS.

Trinità non compare nella donazione del 1958 e nella procura allegata e la documentazione prodotta dalla Ric. 2017 n.30147 sez.

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Difetterebbero di efficacia probatoria i documenti riportanti la nota di trascrizione a favore della parrocchia [OSCURATO:PERSONA] e i decreti di [OSCURATO:PERSONA].

L’attore in rivendica, peraltro, è tenuto a dimostrare l’acquisto a titolo originario dell’immobile oggetto della controversia non potendosi ritenere all’uopo sufficiente la mera produzione documentazione amministrativa.

Nella specie la documentazione prodotta dalla parrocchia non faceva riferimento agli immobili del Gigli, in particolare in tutti gli atti successivi alla donazione del 1957 si fa sempre e solo menzione della particella 7/2 intestata alla Parrocchia e mai di quella 7/1.

Lo stesso quanto all’accorpamento delle Parrocchie ad opera del Vescovo di Ancona nell’anno 1987 avente ad oggetto il trasferimento dei due terreni e la chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Conero sempre e solo indicata con il numero sub

2. Inoltre, il sacerdote [OSCURATO:PERSONA] che si qualificava quale legale rappresentante della Parrocchia non rivestiva da tempo tale qualifica e, dunque, non era titolare del diritto di stare in giudizio. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

La legittimazione della Parrocchia è stata accertata dalla Corte d'Appello con ampia motivazione e con richiamo ai titoli in virtù dei quali la stessa è succeduta nella titolarità del diritto dominicale rispetto alla Parrocchia originaria beneficiaria della donazione.

Inoltre, sulla base della consulenza tecnica si è accertato che la particella mappale 7 sub 1 era ricompresa nella Ric. 2017 n.30147 sez.

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La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione delle risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità.

Peraltro, come evidenziato dal P.G., il ricorrente non indica la norma che assume violata, sicchè deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 con essa» (Sez.

U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01) La questione della Procura di don [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nuova.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6- 1, Ord n. 15430 del 2018).

Inoltre in sede di legittimità «non è consentita neanche la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento» (Sez. 2, Sent. n. 2443 del 2016).

Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Quanto alla prova dell’acquisto a titolo originario deve farsi applicazione della c.d.

«prova attenuata», in quanto lo stesso Gigli ha citato in giudizio la Carena, quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Andria, sicché per la Parrocchia era sufficiente provare il suo acquisto dalla medesima che lo stesso ricorrente con la domanda di usucapione aveva riconosciuto quale proprietaria del bene conteso.

Come evidenziato dalla Corte d’Appello: In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2, Sent. n. 694 del 2016).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della CTU.

Il consulente tecnico si sarebbe rifiutato di prendere in considerazione i quesiti integrativi del Gigli posti al fine di migliorare il quadro tecnico e di ascoltare gli interventi delle parti, esprimendo dichiarazioni per le quali il Gigli aveva proposto un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona e un’istanza al giudice civile di sostituzione per le gravi inadempienze.

Nonostante la pendenza dell’esposto e della richiesta di sostituzione, il consulente ha proceduto nelle operazioni peritali senza spedire al Gigli, nominato CTP di se stesso, la convocazione Ric. 2017 n.30147 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 all’incontro del 29 giugno 2016.

Accortosi dell’errore il CTU ha provveduto a mandare al Gigli una PEC che non era stata recapitata perché la cartella di ricevimento era piena.

Il CTU nonostante la conoscenza della mancata ricezione non si è attivato per effettuare una nuova comunicazione dell’incontro del 29 giugno 2016.

Ciò avrebbe comportato la nullità di ogni atto successivo compiuto dal perito della Corte d’Appello per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, a seguito della mancata comunicazione al Gigli della data di proseguimento delle operazioni peritali.

Successivamente il perito, nonostante la pendenza degli esposti, ha depositato l’elaborato finale rispetto al quale il Gigli ha proposto un ulteriore esposto dinanzi alla Procura della Repubblica.

Il ricorrente lamenta la mancata effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e l’esistenza di opere di modifica che confermavano la vendita del 1972 della porzione di immobile oggetto di causa e, quindi, il fatto che il bene oggetto di usucapione non era ricompreso nella donazione del 1958.

Il motivo prosegue censurando nel merito la consulenza tecnica affetta da errori nella valutazione degli atti, in particolare di quelli catastali.

In particolare, il ricorrente ritiene che la particella 7 sub 1 comprenda l’immobile oggetto di causa mentre la Chiesa è nella particella 7 sub

2. A sostegno il ricorrente richiama quanto puntualmente dedotto e spiegato dal CTP Palmieri.

In sostanza l’immobile oggetto di causa sarebbe rimasto di proprietà della Carafa e poi ereditato dalla Carena nei confronti della quale il Gigli ha esercitato l’usucapione mentre l’immobile Ric. 2017 n.30147 sez.

S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anche dal tenore letterale dell’atto di donazione del 57 emergerebbe che l’immobile oggetto dell’atto di liberalità era solo ed esclusivamente la Chiesa.

Alla luce di tutto ciò emergerebbe la nullità della CTU. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ma in realtà pone questioni che la Corte d’Appello ha compiutamente esaminato.

Le censure riguardano la CTU sia con eccezioni procedurali che di merito.

Quanto alla violazione del contraddittorio da parte del consulente, in disparte il profilo di ammissibilità di una tale censura per omesso esame, il Collegio rileva che la Corte d’Appello ha rigettato tutte le eccezioni in questa sede riproposte come motivo di ricorso per cassazione, evidenziando che l’incontro con il CTU era stato comunicato al Gigli con pec non andata a buon fine per causa a lui attribuibile avendo la casella di posta piena, che oggetto dell’incontro era unicamente la richiesta di astensione e di cambio del CTU a seguito degli esposti o denunce penali fatte dal Gigli nei suo confronti, che il consulente aveva risposto ai rilievi e alle deduzioni del Gigli e che all’udienza del 18 maggio 2016 il Presidente delegato aveva confermato i quesiti contenuti nell’ordinanza del 9 marzo 2016.

Dall’ampia motivazione risulta evidente come non vi sia stato alcun omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Con la restante parte della censura il ricorrente contesta le conclusioni del CTU condivise dalla Corte d’Appello con ampia Ric. 2017 n.30147 sez.

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Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015).

Il ricorrente con il motivo in esame tende sostanzialmente a smentire le conclusioni del CTU sulla ricostruzione dei luoghi, tipico accertamento in fatto sottratto al sindacato di questa Corte.

Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda cognizioni specifiche, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità (Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012, Rv. 624456 - 01).

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (risultanze istruttorie relazione alla domanda subordinata riconvenzionale del Gigli).

La censura ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie del Gigli.

La Corte di Appello ha motivato la decisione perché con l’appello non erano state censurate le ragioni dell’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto le medesime istanze non ammissibili.

Ric. 2017 n.30147 sez.

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Nel proprio atto di comparsa di costituzione in appello il Gigli ha espressamente spiegato i motivi per le quali le proprie istanze istruttorie andavano accolte, richiamandosi alle precedenti memorie istruttorie depositate in primo grado e censurando le ragioni per le quali il giudice le aveva ritenute generiche e valutative.

Peraltro le prove assunte nell’originario giudizio relativo alla propria domanda di usucapione erano confluite nel procedimento riunito ed erano già state acquisite in quello in cui la [OSCURATO:PERSONA] trinità con cattedrale rivestiva la posizione di attrice.

Pertanto qualora il collegio avesse tenuto in dovuta considerazione le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel processo di usucapione svolto in assenza della Parrocchia ben avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione del Gigli formulata nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rivendica. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Come rilevato dal P.G. il motivo difetta di specificità non essendo riportati i capitoli di prova.

Deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare Ric. 2017 n.30147 sez.

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Pertanto la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Sez. 6-L, Ord. n. 8204 del 2018).

Per le stesse ragioni è inammissibile anche la censura di mancata valutazione delle prove assunte in primo grado nel giudizio avente ad oggetto la domanda di usucapione del Gigli, non essendo indicato in alcun modo il contenuto delle stesse.

Inoltre, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza, in quanto come rilevato dal P.G., la Corte d’Appello ha ritenute inutilizzabili tali prove perché assunte nell’altro giudizio senza la partecipazione della Parrocchia.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2017 n.30147 sez.

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La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 7200 di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30147/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' CONCATTEDRALE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 715/2017 depositata il 10/05/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]’ERBA che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve premettersi che la Corte d'Appello di Ancona ha riunito due distinti procedimenti aventi ad oggetto: • il primo, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rimasta contumace, e aveva dichiarato maturata in favore dell’attore l’usucapione ordinaria del diritto di proprietà su un immobile sito a Sirolo, via [OSCURATO:PERSONA], (censito al catasto urbano del comune di Sirolo al foglio 2, particella 7, Sub 1, categoria A3 c/2) nonché del diritto di servitù prediale a favore del fondo su cui era situato l’immobile, di passaggio a piedi e carraio, sulla stradina esistente sui fondi indicati con i numeri 48 e 31, con facoltà di sosta dei mezzi sul fondo individuato al numero 31; Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 • il secondo, l’appello proposto dalla Parrocchia SS. Trinità avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato improponibile la domanda di rivendica ex articolo 948 c.c. e di opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. da quest’ultima proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello avverso la sentenza n. 411 del 15 gennaio 2009 deduceva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda di usucapione del Gigli, avendo sua madre ceduto a terzi tutti i beni posseduti a Sirolo. L’appellante sosteneva in particolare che con atto di donazione del 1957 la madre, [OSCURATO:PERSONA] d’Andria, aveva ceduto la proprietà di un antico monastero unitamente ad altri immobili alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la quale da allora aveva sempre utilizzato il bene oggetto della donazione per la propria attività. Inoltre, deduceva la carenza di prova dei presupposti fattuali dell’usucapione. 3. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio chiedendo in via pregiudiziale di disporre la sospensione ex articolo 295 c.p.c. del procedimento in attesa della definizione dell’altra controversia pendente tra la [OSCURATO:PERSONA] e il medesimo Gigli e la Carena. Interveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la riunione del procedimento con l’altro recante n. 1515/2013 e, nel merito, di accertare la proprietà in capo ad essa interveniente dell’immobile oggetto dell’impugnata sentenza di usucapione. 4. [OSCURATO:PERSONA] SS [OSCURATO:PERSONA] con l’atto di appello avverso la sentenza n. 913 in data 1-3 luglio 2013, deduceva l’erroneità della decisione del giudice di primo grado che aveva Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 ritenuto inammissibile la domanda di rivendica del medesimo immobile oggetto della domanda di usucapione del Gigli. 5. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva anche in quest’altro giudizio, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto, oltre a riproporre in via riconvenzionale la domanda volta ad ottenere la dichiarazione in suo favore della proprietà del bene in contestazione per maturata usucapione. 6. La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza non definitiva n.435 del 1° aprile 2016, riuniva i due giudizi e dichiarava la proponibilità dell’azione di rivendicazione proposta dalla Parrocchia SS [OSCURATO:PERSONA] di Osio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rimetteva la causa per il prosieguo dell’istruttoria. Il giudice del gravame evidenziava che l’opposizione di terzo è un mezzo di impugnazione facoltativo e che il terzo può anche agire in via diretta con separato giudizio per l’accertamento dei propri autonomi diritti. Pertanto, era pienamente ammissibile la domanda svolta dalla Parrocchia per far valere in via autonoma il suo diritto di proprietà al fine di ottenere la riconsegna dei beni di cui aveva dedotto la titolarità per effetto della donazione, in ciò radicandosi il suo interesse ad agire atteso che, in relazione all’azione di rivendicazione, il pregiudizio per i diritti vantati dalla Parrocchia derivava non tanto dalla ritenuta usucapione in favore del Gigli quanto piuttosto dalla circostanza che quest’ultimo aveva il possesso di un bene di cui veniva rivendicata la proprietà. Non vi era alcuna ragione per ritenere che una tale azione di rivendicazione non potesse essere esperita pur in presenza di una sentenza che aveva dichiarato un terzo proprietario del bene per effetto dell’usucapione, tanto più che tale sentenza non era Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 passata in giudicato, escludendo la possibilità di ricorrere allo strumento dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.c. 6.1 [OSCURATO:PERSONA] formulava riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva. 6.2 Con la sentenza definitiva, all’esito dell’istruttoria, la Corte d’Appello di Ancona rigettava le eccezioni procedurali sollevate dal Gigli in merito alla nullità della consulenza tecnica di ufficio, evidenziando che all’udienza del 18 maggio 2016 il presidente delegato aveva confermato i quesiti contenuti nell’ordinanza del 9 marzo 2016 e che, all’udienza del 20 luglio 2016, appositamente fissata per decidere in ordine ad un’istanza diretta ad ottenere l’adozione dei provvedimenti necessari al fine di garantire la genuinità e il buon espletamento della consulenza tecnica di ufficio, il consulente aveva precisato di aver convocato un’altra riunione al solo scopo di far prendere alle parti conoscenza della questione relativa alla richiesta di sostituzione del CTU o di rinnovo, e nella relazione aveva affermato di aver inviato una comunicazione per il giorno 29 giugno 2016 alle 16.00 presso il proprio studio attraverso posta elettronica certificata anche al Gigli, in qualità di consulente tecnico di parte, ottenendo un messaggio di mancata consegna per casella di posta troppo piena. 6.2 Ciò precisato, la Corte d'Appello evidenziava che non poteva ravvisarsi alcuna nullità della espletata consulenza tecnica di ufficio a chiarimenti sia perché la mancata ricezione della comunicazione del prosieguo delle operazioni di consulenza era addebitabile allo stesso Gigli, sia perché quest’ultimo aveva comunque inviato, dopo il deposito della relazione, avvenuto il 1° Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 luglio 2016, le proprie osservazioni oggetto di valutazione da parte del consulente che aveva risposto alle stesse nella relazione finale. Peraltro, la mancata comunicazione della relazione al consulente tecnico di parte poteva configurarsi come nullità relativa da far valere nel primo atto difensivo susseguente il suo verificarsi e tale nullità non era stata fatta valere nell’udienza del 20 luglio 2016, avendo la difesa del Gigli esclusivamente rilevato di aver presentato una segnalazione contenente un errore formale nella convocazione del CTU. 6.3 Nel merito osservava che il consulente nella relazione depositata aveva evidenziato che la donazione effettuata il 5 aprile 1957 dalla duchessa [OSCURATO:PERSONA] d’Andria alla chiesa parrocchiale di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia di [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche l’immobile oggetto della domanda di usucapione proposta dal Gigli. Al riguardo il consulente aveva richiamato l’atto di donazione in questione e la planimetria allegata allo stesso, sottoscritto dal procuratore della donante e da monsignor [OSCURATO:PERSONA] in rappresentanza della Parrocchia ricevente. A tale atto erano state allegate le piante planimetriche che facevano parte integrante della dichiarazione di volontà, in quanto i contraenti si erano riferiti ad esse nel descrivere il bene. L’atto in questione aveva per oggetto una porzione di fabbricato, denominata chiesa di [OSCURATO:PERSONA], in Comune di Sirolo, in località monte Conero, costituita da cinque vani al piano terra e le corrispondenti sopraelevazioni non censite in catasto ed un vano indicato come scantinato. Il tutto come esattamente risultante dall’allegata planimetria era distinto in catasto alla sezione A, foglio 2 con il numero 7 sub 2. Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Richiamata la descrizione dettagliata effettuata dal CTU riguardo all’oggetto della donazione la Corte d’Appello evidenziava che doveva convenirsi con le conclusioni della relazione secondo la quale la porzione di proprietà oggetto dell’atto di donazione era costituita dall’intera unità, comprensiva sia del mappale 7 sub 2 che dalla porzione dell’unità individuata dal mappale 7 sub 1 mappale 6. Il consulente aveva rilevato che, a seguito di presentazione al catasto terreni di un tipo di frazionamento redatto dal geometra Valenti il 13 giugno 1956, il mappale 6 costituente la parte finale del corpo edilizio posto sulla sinistra rispetto al prospetto della chiesa era rimasto sostanzialmente invariato nella sua conformazione e consistenza mentre il mappale 7, comprendente il corpo della Chiesa, aveva subito il citato frazionamento essendo stato suddiviso in quattro porzioni. Sulla base della ricomposizione grafica delle porzioni indicate nella planimetria e dal confronto di tali risultanze con il frazionamento e con le planimetrie denunciate al nuovo catasto il consulente tecnico evidenziava che la porzione di proprietà oggetto dell’atto di donazione era costituita dall’intera unità individuata dal mappale 7 sub 2 e da porzione dell’unità individuata dal mappale 7 sub 1 mappale 6. Il medesimo consulente aveva rilevato che in fase di aggiornamento degli atti del catasto da parte dell’ufficio tecnico erariale a seguito della voltura dell’atto di donazione n. 3 del 1958 e di aggiornamento degli atti del “cessato catasto fabbricato” e a seguito della voltura n. 27 del 16 maggio 1960, gli atti del NCEU erano stati aggiornati, riportando il solo passaggio del mappale 7 sub 2 conseguente all’atto di donazione, mentre era stato omesso il passaggio Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 relativo al mappale sette sub 1-6, con la conseguenza che l’aggiornamento aveva riguardato il solo mappale 7 sub 2. Nei chiarimenti resi a seguito dell’incarico conferito dalla Corte d’Appello, il consulente tecnico aveva evidenziato, rispondendo alle osservazioni mosse dal consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], che la graffa con sovrapposto segno della cancellazione non era posta tra i mappali 7/b e 7/d ma sulla linea che separava il corpo Chiesa vero e proprio dal corpo ad esso aderente, cioè la porzione oggetto della domanda di usucapione, mentre tra i mappali 7/b/ e 7/d non era rinvenibile alcun segno di graffatura e aveva precisato che il calcolo delle superfici mostrava per la sola chiesa una superficie di metri quadri 440 e una superficie approssimativa complessiva, per il corpo Chiesa e per quello adiacente di metri quadri 525, assolutamente compatibile con i 535 metri quadri catastali, sicché aveva concluso nel senso che il corpo della chiesa non risultava frazionato rispetto a quello della porzione oggetto di usucapione. Il consulente di ufficio aveva risposto anche alle osservazioni del consulente del Gigli, evidenziando che il segno convenzionale di graffa non si usa per indicare un immobile più alto di un altro, bensì per collegare beni adiacenti sui quali esistono identici diritti di proprietà e che costituiscono un’unica particella e che, nel tipo di frazionamento elaborato per individuare le porzioni oggetto dell’atto di donazione, il bene oggetto della domanda di usucapione non era stato in alcun modo frazionato. Ciò era comprovato dal fatto che alle due unità era stato attribuito un unico numero identificativo. Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 In conclusione, secondo la Corte d'Appello le argomentazioni spese nell’elaborato peritale erano logicamente motivate e corrette sotto il profilo tecnico e non vi erano elementi concreti tali da far sorgere ragionevoli dubbi sull’effettiva volontà delle parti di individuare il bene donato in quello risultante dalla planimetria, sicché il bene oggetto della domanda di usucapione avanzata dal Gigli, era per effetto del richiamato atto di donazione di proprietà della Parrocchia con conseguente accoglimento della domanda di rivendica proposta da quest’ultima e rigetto della domanda di usucapione formulata dal Gigli nei confronti della Carena, in quanto proposta nei confronti di soggetto non passivamente legittimato. 6.4 Infine, il giudice del gravame rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Parrocchia sul rilievo che la beneficiaria dell’atto di donazione del 1957 era la chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, in quanto la Parrocchia aveva prodotto la lettera dell’arcivescovo di Ancona-[OSCURATO:PERSONA] dalla quale risultava che, a seguito della perdita della personalità giuridica civile dell’ente chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e Lucia, i beni mobili e immobili appartenenti ad essa, come da decreto del ministero dell’interno dell’11 novembre 1986, erano stati assegnati alla [OSCURATO:PERSONA] e tra detti bene era ricompresa anche la Chiesa di [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] ed i locali attigui alla stessa. La Corte d’Appello evidenziava anche che il Gigli aveva riconosciuto l’originaria proprietà del bene in capo ad [OSCURATO:PERSONA] d’Andria e aveva agito in giudizio nei confronti dell’erede al fine di ottenere il riconoscimento dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione, sicché la Parrocchia, attrice in rivendica, Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 aveva assolto al proprio onere probatorio dimostrando di aver ricevuto per donazione il bene dalla medesima Carafa d’Andria, dovendosi applicare il principio cosiddetto della prova attenuata, quando tra le parti si riconosca la provenienza del bene da un comune dante causa. 6.5 Con riguardo alle istanze istruttorie proposte dal Gigli in occasione della domanda riconvenzionale di rivendica, queste non potevano trovare accoglimento. La Corte richiamava l’orientamento secondo il quale non si possono riproporre le istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare con motivo di appello le ragioni per la quale l’istanza sia stata respinta ovvero dolersi dell’omessa pronuncia al riguardo. [OSCURATO:PERSONA] si era invece limitato a riproporre le istanze istruttorie senza censurare le argomentazioni contenute nell’ordinanza istruttoria del 15 dicembre 2011, poi ribadita successivamente, con la quale il giudice aveva respinto i capitoli di prova formulati in quanto aventi contenuto generico e valutativo. La domanda di acquisto della proprietà a titolo originario avanzata dal Gigli doveva respingersi mentre doveva raccogliersi quella di rivendica avanzata dalla Parrocchia al fine di ottenere la riconsegna dei beni detenuti senza titolo dal medesimo Gigli. Non potevano essere accolte invece le domande di risarcimento del danno proposte dalla Parrocchia. In conclusione, la Corte d’Appello accoglieva il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dichiarava che il bene oggetto della domanda di usucapione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], censito al catasto urbano del comune Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 di Sirolo al foglio 2, particella 7, Sub 1, categoria A3 c/2 era compreso nella donazione effettuata con atto del notaio [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 1957 e, dunque, di proprietà della Parrocchia. [OSCURATO:PERSONA] a restituire il bene immobile indicato. Accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] respingendo la domanda di usucapione avanzata nei suoi confronti dal Gigli. Rigettava, infine, le domande di risarcimento dei danni avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA]. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso. 8. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita con controricorso. 9. Fissato all’udienza pubblica del 7 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e dall’art. 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito nella legge n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 10. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 11. Il ricorrente, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 274 c.p.c., in relazione alla riunione di procedimenti n. 587 del 2010 e n. 1515 del 2013. Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 A parere del ricorrente l’opposizione di terzo promossa dalla Parrocchia era condizionata al passaggio in giudicato della sentenza relativa alla domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal medesimo, i cui effetti dovevano estendersi anche nei confronti dei terzi, essendo l’accertamento relativo a un diritto reale opponibile erga omnes. Pertanto, l’opposizione di terzo promossa dalla Parrocchia era condizionata dal passaggio in giudicato dell’altra sentenza e, dunque, difettava dei presupposti richiesti ex articolo 404 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria non essendo la sentenza n. 411 del 2009 definitiva, né provvisoriamente esecutiva, trattandosi di pronuncia avente contenuto dichiarativo. In ogni caso, anche volendo intendere l’azione promossa dalla Parrocchia alla stregua di una rivendica come fatto dal giudice d’appello, la domanda sarebbe comunque inammissibile perché l’unico interesse sottostante è quello di rimuovere gli effetti della sentenza di usucapione del Gigli. Sulla base di tali considerazioni, secondo il ricorrente la riunione dei due procedimenti non avrebbe dovuto essere disposta. Peraltro, non sussisterebbe identità di petitum e di causa petendi. Infatti, il procedimento n. 587 del 2010 trova fondamento nella contestazione della sentenza di usucapione ottenuta dal Gigli, mentre quello recante il n. 1515 del 2013 ha ad oggetto l’asserita proprietà in capo alla Parrocchia dell’immobile del Gigli, in forza della donazione della Carafa. Tra le due cause non sussisterebbe neanche identità di soggetti e, dunque, sarebbe Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo che non giustificherebbe la riunione di procedimenti. Infine, il ricorrente osserva che la riunione lascia comunque inalterata l’autonomia dei giudizi con la conseguenza che gli atti relativi alla statuizione riferita ad un processo non si ripercuotono sull’altro solo perché questo è stato riunito al primo. La sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise. 2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge (improponibilità o inammissibilità dell’azione della [OSCURATO:PERSONA]). La censura ha ad oggetto la sentenza non definitiva n. 435 del 2016 nella parte in cui ha statuito la proponibilità della domanda di rivendica della Parrocchia. A parere del ricorrente la Parrocchia ha promosso un’azione di opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ancona con la quale era stata dichiarata l’usucapione del diritto di proprietà dell’immobile in capo al Gigli. Tale sentenza non era passata in giudicato e non era neanche esecutiva, sicché non era ammissibile l’opposizione di terzo, neanche ai sensi del secondo comma dell’articolo 404 c.p.c., non essendo la sentenza impugnata effetto di dolo o di collusione. Per questi motivi la sentenza del Tribunale aveva sancito l’improponibilità dell’azione incardinata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, non sussistendo i presupposti richiesti ex articolo 404 c.p.c. per la proposizione dell’impugnazione straordinaria, anche l’azione di rivendicazione ex articolo 948 c.c. sarebbe Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 inammissibile. Ciò in quanto il pregiudizio lamentato dalla Parrocchia in relazione al suo asserito diritto di proprietà deriverebbe strettamente ed indissolubilmente dal contenuto della sentenza di usucapione dai cui effetti la Parrocchia era minacciata una volta passata in giudicato. L’azione della Parrocchia, infatti, non aveva altro scopo se non quello di far accertare e dichiarare che in forza della donazione del 1957 era l’unica proprietaria dell’immobile e che Gigli non aveva esercitato sul bene il possesso ventennale e che quindi non aveva usucapito. In altri termini, la Parrocchia non avrebbe fatto altro che contestare il tenore della sentenza n. 411 del 2009, al fine di rimuovere gli effetti pregiudizievoli della pronuncia. Pertanto, l’accertamento del diritto paventato dalla Parrocchia non può prescindere dalla riforma della sentenza n. 411 del 2009 che ha dichiarato l’usucapione del bene da parte del Gigli con efficacia erga omnes. In proposito il ricorrente cita le sezioni unite numero 1238 del 2015. [OSCURATO:PERSONA] aveva maturato il diritto di proprietà nei confronti dell’immobile oggetto di controversia in forza del possesso ultraventennale, pacifico ed esclusivo che lo aveva condotto all’ottenimento della sentenza n. 411 del 2009, frutto di acquisizioni probatorie che avevano confermato il possesso richiesto ai fini della dichiarazione di usucapione. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente qualificato l’azione della parrocchia quale rivendica ex articolo 948 c.c., quando in realtà l’unica azione poteva essere quella dell’opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. inammissibile non essendo passata in giudicato la sentenza di usucapione. Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 2.1 I primi due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte d'Appello ha deciso in ordine alla domanda di rivendica proposta dalla Parrocchia SS. Trinità e non sull’opposizione di terzo rispetto alla domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal Gigli. Peraltro, nel giudizio da questi promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Parrocchia era unica legittimata passiva o comunque avrebbe dovuto essere chiamata nel giudizio quale litisconsorte necessario. Infatti, l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari (Sez. 6- 2, Ord. n. 24260 del 2018). [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello avverso la sentenza n. 411 del 15 gennaio 2009 dichiarativa dell’avvenuta usucapione in favore di Gigli aveva dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, avendo sua madre, [OSCURATO:PERSONA] d’Andria, con atto di donazione del 1957, ceduto la proprietà di un antico monastero unitamente ad altri immobili alla parrocchia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la quale, sin da allora aveva sempre utilizzato il bene oggetto della donazione per la propria attività. Dunque, legittimata passiva rispetto alla domanda di usucapione era, sin dall’origine, esclusivamente la Parrocchia e solo la riunione del giudizio e l’accoglimento dell’autonoma domanda di rivendica consentono a questa Corte di ritenere Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 superata la evidente violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado avente ad oggetto la domanda di usucapione del Gigli. Il ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 1238 del 2015 ma non ne coglie il senso. In tale occasione, infatti si è affermato il seguente principio di diritto: «Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di "status" incompatibile con quello accertato tra altre parti), che ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. è ammesso all'opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio "inter alios", può anche proporre una azione di accertamento autonoma della sua posizione, ma, sino al passaggio in giudicato della sentenza che riconosca la situazione come da lui dedotta, gli è preclusa ogni tutela, anche cautelare, avverso l'efficacia esecutiva o gli effetti esecutivi o accertativi derivanti dalla sentenza "inter alios" non opposta». Secondo la citata pronuncia, pertanto, al terzo legittimato all'opposizione ordinaria ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., è preclusa solo l’opposizione all'esecuzione promossa sulla base di un titolo giudiziale formatosi inter alios. In conclusione, quanto alla domanda di rivendica della Parrocchia SS. Trinità deve ribadirsi che: Il terzo estraneo ad un giudizio reso "inter alios", può chiedere, con azione diretta in separato giudizio, l'accertamento dei propri autonomi diritti, cioè statuizioni nuove e di contenuto diverso rispetto a quelle della sentenza resa tra le altre parti e contro la quale avrebbe potuto proporre opposizione (Sez. 2, Sent. n. 30941 del 2017). Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Peraltro, la parrocchia poteva anche intervenire nel giudizio di appello proposto dalla Carena. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che: Nella controversia avente ad oggetto la rivendicazione di un bene, deve riconoscersi la legittimazione ad intervenire in grado d'appello in favore del terzo che assuma di essere proprietario o possessore esclusivo del bene medesimo, dato che l'art. 344 cod. proc. civ., nel consentire tale intervento a chi potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., include il caso del terzo, il cui diritto, pure se azionabile in separato giudizio, potrebbe subire indiretto pregiudizio dalla sentenza che venga fra altri pronunciata (Sez. U, Sent. n. 5808 del 1985). Quanto alla censura di violazione dell’art. 274 c.p.c., la stessa è manifestamente infondata in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Sez. U, Sentenza n. 2245 del 06/02/2015, Rv. 634424 - 01). 3 Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di legge (carenza di legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA] e a stare in giudizio). La censura ha ad oggetto il rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della Parrocchia non essendo la stessa beneficiaria dell’atto di donazione del 1957. Il ricorrente eccepisce che la Parrocchia SS. Trinità non compare nella donazione del 1958 e nella procura allegata e la documentazione prodotta dalla Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 medesima non è sufficiente a provare la sua legittimazione ad agire, in quanto l’atto di donazione avente ad oggetto la sola chiesa e non l’immobile usucapito dal Gigli era stato stipulato tra la Carafa e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Difetterebbero di efficacia probatoria i documenti riportanti la nota di trascrizione a favore della parrocchia [OSCURATO:PERSONA] e i decreti di [OSCURATO:PERSONA]. L’attore in rivendica, peraltro, è tenuto a dimostrare l’acquisto a titolo originario dell’immobile oggetto della controversia non potendosi ritenere all’uopo sufficiente la mera produzione documentazione amministrativa. Nella specie la documentazione prodotta dalla parrocchia non faceva riferimento agli immobili del Gigli, in particolare in tutti gli atti successivi alla donazione del 1957 si fa sempre e solo menzione della particella 7/2 intestata alla Parrocchia e mai di quella 7/1. Lo stesso quanto all’accorpamento delle Parrocchie ad opera del Vescovo di Ancona nell’anno 1987 avente ad oggetto il trasferimento dei due terreni e la chiesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Conero sempre e solo indicata con il numero sub 2. Inoltre, il sacerdote [OSCURATO:PERSONA] che si qualificava quale legale rappresentante della Parrocchia non rivestiva da tempo tale qualifica e, dunque, non era titolare del diritto di stare in giudizio. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La legittimazione della Parrocchia è stata accertata dalla Corte d'Appello con ampia motivazione e con richiamo ai titoli in virtù dei quali la stessa è succeduta nella titolarità del diritto dominicale rispetto alla Parrocchia originaria beneficiaria della donazione. Inoltre, sulla base della consulenza tecnica si è accertato che la particella mappale 7 sub 1 era ricompresa nella Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 donazione del 1957 e che anche tale porzione dell’unico fondo poi successivamente frazionato era di proprietà della Parrocchia. La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione delle risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Peraltro, come evidenziato dal P.G., il ricorrente non indica la norma che assume violata, sicchè deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 con essa» (Sez. U - , Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448 - 01) La questione della Procura di don [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché nuova. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6- 1, Ord n. 15430 del 2018). Inoltre in sede di legittimità «non è consentita neanche la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle ipotesi previste dall'art. 372 c.p.c., tra le quali rientra la nullità della sentenza purché il vizio infici direttamente il provvedimento e non sia effetto di altra nullità relativa al procedimento» (Sez. 2, Sent. n. 2443 del 2016). Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 Quanto alla prova dell’acquisto a titolo originario deve farsi applicazione della c.d. «prova attenuata», in quanto lo stesso Gigli ha citato in giudizio la Carena, quale erede di [OSCURATO:PERSONA]Andria, sicché per la Parrocchia era sufficiente provare il suo acquisto dalla medesima che lo stesso ricorrente con la domanda di usucapione aveva riconosciuto quale proprietaria del bene conteso. Come evidenziato dalla Corte d’Appello: In tema di azione di rivendicazione, qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l'attore è tenuto a provare solamente l'esistenza di un valido titolo di acquisto da parte sua, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, nonché che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto (Sez. 2, Sent. n. 694 del 2016). 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, nullità della CTU. Il consulente tecnico si sarebbe rifiutato di prendere in considerazione i quesiti integrativi del Gigli posti al fine di migliorare il quadro tecnico e di ascoltare gli interventi delle parti, esprimendo dichiarazioni per le quali il Gigli aveva proposto un esposto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ancona e un’istanza al giudice civile di sostituzione per le gravi inadempienze. Nonostante la pendenza dell’esposto e della richiesta di sostituzione, il consulente ha proceduto nelle operazioni peritali senza spedire al Gigli, nominato CTP di se stesso, la convocazione Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 all’incontro del 29 giugno 2016. Accortosi dell’errore il CTU ha provveduto a mandare al Gigli una PEC che non era stata recapitata perché la cartella di ricevimento era piena. Il CTU nonostante la conoscenza della mancata ricezione non si è attivato per effettuare una nuova comunicazione dell’incontro del 29 giugno 2016. Ciò avrebbe comportato la nullità di ogni atto successivo compiuto dal perito della Corte d’Appello per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, a seguito della mancata comunicazione al Gigli della data di proseguimento delle operazioni peritali. Successivamente il perito, nonostante la pendenza degli esposti, ha depositato l’elaborato finale rispetto al quale il Gigli ha proposto un ulteriore esposto dinanzi alla Procura della Repubblica. Il ricorrente lamenta la mancata effettuazione del sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e l’esistenza di opere di modifica che confermavano la vendita del 1972 della porzione di immobile oggetto di causa e, quindi, il fatto che il bene oggetto di usucapione non era ricompreso nella donazione del 1958. Il motivo prosegue censurando nel merito la consulenza tecnica affetta da errori nella valutazione degli atti, in particolare di quelli catastali. In particolare, il ricorrente ritiene che la particella 7 sub 1 comprenda l’immobile oggetto di causa mentre la Chiesa è nella particella 7 sub 2. A sostegno il ricorrente richiama quanto puntualmente dedotto e spiegato dal CTP Palmieri. In sostanza l’immobile oggetto di causa sarebbe rimasto di proprietà della Carafa e poi ereditato dalla Carena nei confronti della quale il Gigli ha esercitato l’usucapione mentre l’immobile Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 censito al numero 7 sub 2 è stato oggetto di donazione in favore della Parrocchia da parte della signora Carafa. Anche dal tenore letterale dell’atto di donazione del 57 emergerebbe che l’immobile oggetto dell’atto di liberalità era solo ed esclusivamente la Chiesa. Alla luce di tutto ciò emergerebbe la nullità della CTU. 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione ma in realtà pone questioni che la Corte d’Appello ha compiutamente esaminato. Le censure riguardano la CTU sia con eccezioni procedurali che di merito. Quanto alla violazione del contraddittorio da parte del consulente, in disparte il profilo di ammissibilità di una tale censura per omesso esame, il Collegio rileva che la Corte d’Appello ha rigettato tutte le eccezioni in questa sede riproposte come motivo di ricorso per cassazione, evidenziando che l’incontro con il CTU era stato comunicato al Gigli con pec non andata a buon fine per causa a lui attribuibile avendo la casella di posta piena, che oggetto dell’incontro era unicamente la richiesta di astensione e di cambio del CTU a seguito degli esposti o denunce penali fatte dal Gigli nei suo confronti, che il consulente aveva risposto ai rilievi e alle deduzioni del Gigli e che all’udienza del 18 maggio 2016 il Presidente delegato aveva confermato i quesiti contenuti nell’ordinanza del 9 marzo 2016. Dall’ampia motivazione risulta evidente come non vi sia stato alcun omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Con la restante parte della censura il ricorrente contesta le conclusioni del CTU condivise dalla Corte d’Appello con ampia Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 motivazione circa le ragioni di infondatezza dei rilievi del consulente di parte. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio (Sez. 3, Sentenza n. 12703 del 19/06/2015). Il ricorrente con il motivo in esame tende sostanzialmente a smentire le conclusioni del CTU sulla ricostruzione dei luoghi, tipico accertamento in fatto sottratto al sindacato di questa Corte. Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda cognizioni specifiche, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialità (Sez. 2, Sentenza n. 23362 del 18/12/2012, Rv. 624456 - 01). 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (risultanze istruttorie relazione alla domanda subordinata riconvenzionale del Gigli). La censura ha ad oggetto la declaratoria di inammissibilità delle istanze istruttorie del Gigli. La Corte di Appello ha motivato la decisione perché con l’appello non erano state censurate le ragioni dell’ordinanza con la quale il giudice di primo grado aveva ritenuto le medesime istanze non ammissibili. Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe omesso di contestare le ragioni per le quali le proprie istanze istruttorie erano state respinte, avendo invece censurato l’omessa pronuncia al riguardo e avendo reiterato le richieste anche in sede di precisazione delle conclusioni. Nel proprio atto di comparsa di costituzione in appello il Gigli ha espressamente spiegato i motivi per le quali le proprie istanze istruttorie andavano accolte, richiamandosi alle precedenti memorie istruttorie depositate in primo grado e censurando le ragioni per le quali il giudice le aveva ritenute generiche e valutative. Peraltro le prove assunte nell’originario giudizio relativo alla propria domanda di usucapione erano confluite nel procedimento riunito ed erano già state acquisite in quello in cui la [OSCURATO:PERSONA] trinità con cattedrale rivestiva la posizione di attrice. Pertanto qualora il collegio avesse tenuto in dovuta considerazione le risultanze delle prove testimoniali acquisite nel processo di usucapione svolto in assenza della Parrocchia ben avrebbe potuto accogliere la domanda riconvenzionale di usucapione del Gigli formulata nel giudizio avente ad oggetto la domanda di rivendica. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Come rilevato dal P.G. il motivo difetta di specificità non essendo riportati i capitoli di prova. Deve farsi applicazione dei seguenti principi di diritto: il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento. (Sez. 6 - 1, Ord. n. 16214 del 2019). Pertanto la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto (Sez. 6-L, Ord. n. 8204 del 2018). Per le stesse ragioni è inammissibile anche la censura di mancata valutazione delle prove assunte in primo grado nel giudizio avente ad oggetto la domanda di usucapione del Gigli, non essendo indicato in alcun modo il contenuto delle stesse. Inoltre, il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza, in quanto come rilevato dal P.G., la Corte d’Appello ha ritenute inutilizzabili tali prove perché assunte nell’altro giudizio senza la partecipazione della Parrocchia. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo Ric. 2017 n.30147 sez. S2 - ud. 07/04/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : V A R R O N E L U C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 b d 2 e 7 f 2 2 a f c 9 4 b 2 6 0 b d a c 7 d 4 5 1 4 e b 9 e Numero registro generale 30147/2017 Numero sezionale 736/2022 Numero di raccolta generale 16271/2022 Data pubblicazione 19/05/2022 di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte contro ricorrente che liquida in euro 7200 di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello
Sentenza Cassazione n. 16271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris