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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10470/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Ivrea dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 21 dicembre 2021, confermata dalla Corte di appello di Torino in data 8 novembre 2023 (irrevocabile l’11 settembre 2024) e il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 4 luglio 2023, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 30 gennaio 2025 (irrevocabile il 4 giugno 2025); che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto insussistente il medesimo disegno criminoso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato - rimarcando che nella fattispecie si tratta di reati, seppur lesivi della sfera patrimoniale, commessi a significativa distanza temporale, ovvero nel 2019 e nel 2021, in luoghi diversi e in relazione a beni diversi - ha adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di ritenere l’unicità del disegno criminoso; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 12/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Ivrea dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale di Ivrea, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione fra il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 21 dicembre 2021, confermata dalla Corte di appello di Torino in data 8 novembre 2023 (irrevocabile l’11 settembre 2024) e il reato oggetto della sentenza del Tribunale di Ivrea del 4 luglio 2023, confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 30 gennaio 2025 (irrevocabile il 4 giugno 2025); che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe illogicamente ritenuto insussistente il medesimo disegno criminoso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato - rimarcando che nella fattispecie si tratta di reati, seppur lesivi della sfera patrimoniale, commessi a significativa distanza temporale, ovvero nel 2019 e nel 2021, in luoghi diversi e in relazione a beni diversi - ha adeguatamente motivato in ordine alla impossibilità di ritenere l’unicità del disegno criminoso; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 12/
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