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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 19924/2026

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e di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell' art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione di udienza al cui esito questa Corte ha pronunciata da l'ordinanza diinammissibilità in epigrafe indicata.L'ordinanza aveva ad oggetto la sentenza di applicazione concordata di pena ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diParma il 3 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Va dichiarata la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senzaformalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc pen., perché il ricorso risulta propostoper motivi non consentiti dalla legge avverso un provvedimento a sua volta emesso senzaformalità, per il quale non è prevista la instaurazione del contraddittorio.2.

Alla inammissiblità fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell' art. 625-bis cod. proc. pen., lamentando l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto difissazione di udienza al cui esito questa Corte ha pronunciata da l'ordinanza diinammissibilità in epigrafe indicata.L'ordinanza aveva ad oggetto la sentenza di applicazione concordata di pena ai sensidell'art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diParma il 3 dicembre 2025.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Va dichiarata la inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senzaformalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc pen., perché il ricorso risulta propostoper motivi non consentiti dalla legge avverso un provvedimento a sua volta emesso senzaformalità, per il quale non è prevista la instaurazione del contraddittorio.2. Alla inammissiblità fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 19924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris