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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 34897/2023

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4739/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5124/2017depositata il 26/07/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proposto ai sensi dell'art. dell'art. 19 L. 865/1971, la società IGI Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Roma al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio in relazione alle aree di sua proprietà, trasferite alla mano pubblica con decreti n. 16 del 29/11/2005, n. 21 del 28/5/2007, nn. 30 e 31 del 29 maggio 2008 per la realizzazione del Piano di Zona "B37 Anagnina 2", nonché del Piano di Zona per il completamento del medesimo chiedendo utilizzarsi il criterio del valore venale dei terreni ablati alla data di emissione dei predetti provvedimenti amministrativi (mai notificati a lei , in quanto notificati agli intestatari catastali apparenti proprietari, con conseguente mancato decorso del termine per introdurre l'azione previsto a pena di decadenza), rimarcandone la destinazione edificatoria e l'inapplicabilità della riduzione del 25% introdotta per gli interventi di riforma economico-sociale dall'art. 2, commi 89 e 90 L 244/2007 e suggerendo quale valore di valutazione € 800,00/mq.. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiede ndo in via principale respingersi la domanda attorea e confermarsi l'indennità nella misura già stimata dall'Amministrazione ed in subordine determinarsi la stessa tenendo conto tanto della concreta finalità perseguita dall'esproprio (destinazione alla realizzazione di edifici di edilizia economia e popolare) quanto della necessità di decurtare la somma del 25% ai sensi dell'art. 2, commi 89 e 90, della L. 244/2007 e dell'art. 37, comma 1, D.P.R. 327/2001, in ragione della natura di intervento economico-sociale del piano PEEP, parametrandola inoltre alla dichiarazione IC1, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del citato D.P.R..

2. La Corte di appello di Roma, all’esito di espletamento di C.T.U. estimativa, con sentenza n.5124/2017 depositata 26-7-2017 e non notificata, ha determinato in €5.827.757,00, oltre interessi legali dalle date dei relativi decreti di esproprio, nonché ha determinato l'indennità per il valore delle aree relitte in € 155.210,88, oltre interessi legali dal maggio 2008, dispo nendo il versamento di tali indennità, a cura di [OSCURATO:PERSONA] , presso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'Economia, e condannando [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad I.G.I.Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite.

3. Avverso questa sentenza, I.G.I.

Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è costituita tardivamente depositando procura speciale. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ.

2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.1. Occorre premettere che le doglianze,esprimono, sub specie di vizio di violazione di legge (primo motivo), e sub specie di vizio motivazionale (secondo motivo) doglianze analoghe, essendo volte a sostenere che

2.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in base alla stessa ricostruzione fattuale di cui al ricorso, i decreti di espropriazione oggetto del contendere erano quattro e solo due di essi risalenti a l 2008.

Le censure sono diffusamente incentrate sui valori del 2008, senza che sia compiutamente precisato nel ricorso quali siano esattamente i decreti in contestazione, quali le corrispondenti aree e i rispettivi valori monetari, difettando così la doglianza di specificità.

Sotto ulteriore profilo, va rilevato che la Corte d’appello si è così espressa: “ l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (da ultimo Cass.33742/2022, in conformità a Cass. 1815/2015, citata anche nella sentenza impugnata, e ad altre pronunce anteriori).

Nella specie, è ammesso dalla ricorrente che il C.T.U. avesse replicato alle osservazioni critiche, tra l’altro rettificando il valore e chiarendo che doveva intendersi riferito ad epoca successiva al 2008, ovvero al Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4739/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 21 C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5124/2017depositata il 26/07/2017 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proposto ai sensi dell'art. dell'art. 19 L. 865/1971, la società IGI Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Roma al fine di ottenere la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio in relazione alle aree di sua proprietà, trasferite alla mano pubblica con decreti n. 16 del 29/11/2005, n. 21 del 28/5/2007, nn. 30 e 31 del 29 maggio 2008 per la realizzazione del Piano di Zona "B37 Anagnina 2", nonché del Piano di Zona per il completamento del medesimo chiedendo utilizzarsi il criterio del valore venale dei terreni ablati alla data di emissione dei predetti provvedimenti amministrativi (mai notificati a lei , in quanto notificati agli intestatari catastali apparenti proprietari, con conseguente mancato decorso del termine per introdurre l'azione previsto a pena di decadenza), rimarcandone la destinazione edificatoria e l'inapplicabilità della riduzione del 25% introdotta per gli interventi di riforma economico-sociale dall'art. 2, commi 89 e 90 L 244/2007 e suggerendo quale valore di valutazione € 800,00/mq.. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiede ndo in via principale respingersi la domanda attorea e confermarsi l'indennità nella misura già stimata dall'Amministrazione ed in subordine determinarsi la stessa tenendo conto tanto della concreta finalità perseguita dall'esproprio (destinazione alla realizzazione di edifici di edilizia economia e popolare) quanto della necessità di decurtare la somma del 25% ai sensi dell'art. 2, commi 89 e 90, della L. 244/2007 e dell'art. 37, comma 1, D.P.R. 327/2001, in ragione della natura di intervento economico-sociale del piano PEEP, parametrandola inoltre alla dichiarazione IC1, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del citato D.P.R.. 2. La Corte di appello di Roma, all’esito di espletamento di C.T.U. estimativa, con sentenza n.5124/2017 depositata 26-7-2017 e non notificata, ha determinato in €5.827.757,00, oltre interessi legali dalle date dei relativi decreti di esproprio, nonché ha determinato l'indennità per il valore delle aree relitte in € 155.210,88, oltre interessi legali dal maggio 2008, dispo nendo il versamento di tali indennità, a cura di [OSCURATO:PERSONA] , presso il [OSCURATO:PERSONA] del Ministero dell'Economia, e condannando [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere ad I.G.I.Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese di lite. 3. Avverso questa sentenza, I.G.I. Immobiliare e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è costituita tardivamente depositando procura speciale. 4.Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. cod. proc. civ. 2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 2.1. Occorre premettere che le doglianze,esprimono, sub specie di vizio di violazione di legge (primo motivo), e sub specie di vizio motivazionale (secondo motivo) doglianze analoghe, essendo volte a sostenere che 2.2. Ciò posto, osserva il Collegio che, in base alla stessa ricostruzione fattuale di cui al ricorso, i decreti di espropriazione oggetto del contendere erano quattro e solo due di essi risalenti a l 2008. Le censure sono diffusamente incentrate sui valori del 2008, senza che sia compiutamente precisato nel ricorso quali siano esattamente i decreti in contestazione, quali le corrispondenti aree e i rispettivi valori monetari, difettando così la doglianza di specificità. Sotto ulteriore profilo, va rilevato che la Corte d’appello si è così espressa: “ l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (da ultimo Cass.33742/2022, in conformità a Cass. 1815/2015, citata anche nella sentenza impugnata, e ad altre pronunce anteriori). Nella specie, è ammesso dalla ricorrente che il C.T.U. avesse replicato alle osservazioni critiche, tra l’altro rettificando il valore e chiarendo che doveva intendersi riferito ad epoca successiva al 2008, ovvero al Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
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