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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 05574/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22648/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.989/2024 depositata il 11/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Numero registro generale 22648/2024 Numero sezionale 114/2026 Numero di raccolta generale 5574/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Così deciso in Roma, il 11/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22648/2024 Numero sezionale 114/2026 Numero di raccolta generale 5574/2026 Data pubblicazione 12/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILELa Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22648/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.989/2024 depositata il 11/07/2024. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 22648/2024 Numero sezionale 114/2026 Numero di raccolta generale 5574/2026 Data pubblicazione 12/03/2026 Così deciso in Roma, il 11/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 22648/2024 Numero sezionale 114/2026 Numero di raccolta generale 5574/2026 Data pubblicazione 12/03/2026