CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 45579/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c=1~LedeJntia [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1^ ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen. per essersi impossessato di alcune confezioni di cioccolato e di un chilogrammo di caffè, contenuti all'interno del bar di una scuola, ivi introducendosi, mediante l'effrazione di una porta. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale con riferimento agli artt. 156 e ss. cod. proc. pen.. Rileva che all'imputato -detenuto per questa causa- non è stato notificato il decreto di citazione per il giudizio del grado di appello. Osserva che 'Tolonese' è detenuto presso la Casa circondariale di Sassari, con applicazione del regime di cui all'art. 41 bis 0.P., e che la circostanza era nota alla Corte, per averlo poco tempo prima giudicato in altro processo, sicché Tolonese avrebbe dovuto essere citato nel luogo di detenzione e non ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen.. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 75 d. Igs. 159/2011 ed il vizio di motivazione. Si duole che il Collegio, nel ritenere integrata la fattispecie incriminatrice abbia omesso di applicare i principi enunciati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 51407/2018. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato proposto in data 2 marzo 2020, con deposito presso la Cancelleria della Corte di appello, ancorché il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1 lett. c) fosse spirato il 14 febbraio 2020. Invero, con la sentenza pronunciata il 1^ ottobre 2019, la Corte territoriale aveva disp4to il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, effettivamente depositata in data 24 dicembre 2019. 7. Va, peraltro, osservato che gli atti del processo dimostrano che il decreto di citazione in appello in data 16 luglio 2019, per l'udienza del 1^ ottobre 2019, è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], a mani proprie, in data 8 settembre 2019, presso la comunità A.P.R.I.- [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], nonché al suo difensore domiciliatario, avv.to [OSCURATO:PERSONA] in data 17 luglio 2019. Inoltre, il ricorso si riferisce ad altro imputato (Tolonese) ed ad altro reato (art. 75 d. Igs. 159/2011) apparendo pertanto del tutto inconferente rispetto alla posizione dell'attuale ricorrente. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] en