CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte procedimentoall'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici-liato in Roma, via Cosseria, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA].-ricorrente-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura speciale in calce al controricorso, il quale chiede che le comuni-cazioni e le notificazioni relative a questo procedimento siano a lui effet-tuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamentedomiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, n. 116, presso lo studiodell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]1 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trento n. 297/2019, depDoatsai ptuabtbalic azione 04/05/2026il 10/5/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/11/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario della particella n. 477 delComune di [OSCURATO:PERSONA], costituita da un immobile con le rela-tive aree di pertinenza, presentava ricorso in opposizione all'inden-nità espropriativa di cui alla delibera del 17/3/2017, contestando ladeterminazione dell'indennità.In particolare, rilevava di avere subito l'ablazione della superficiepari a 85 mq dell'immobile di proprietà, costituente una parte essen-ziale del giardino antistante l'edificio residenziale.L'indennizzo offerto veniva quantificato, con riferimento alla por-zione di mq 52 della particella n. 477, nella somma di euro18.200,00, trattandosi di area non edificabile, assoggettata a fasciadi rispetto cimiteriale; veniva poi riconosciuta l'indennità ulteriore dieuro 12.210,00, con riferimento alla superficie di mq 33 della parti-cella n. 477, trattandosi di area edificabile.Il valore al metro quadrato era stimato in oscillazione tra euro350,00 da euro 370,00.Il totale offerto era dunque di euro 30.410,00, oltre alla sommadi euro 6.810,00, quale indennizzo per le piante e le siepi da eradi-care, posizionate sulla fascia di terreno oggetto dell'esproprio.2. L'opponente deduceva, invece, che la somma spettantegli eraquella di cui alla perizia del geometra [OSCURATO:PERSONA], che avevaquantificato il valore dell'area per la somma di euro 540,00 mq, inluogo di quella tra euro 350,00 ed euro 370,00.2 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il valore del compendio di cui alla particella 477 era di euro800.000,00, subendo un deprezzamento del 5%, in ragione dellaprevista ablazione di mq 85 del relativo giardino, con conseguentepretesa di un'indennità ulteriore in ragione di euro 40.000,00.L'indennità complessiva, al netto degli indennizzi non contestati,ossia della somma di euro 6.810,00 per soprassuolo, doveva risul-tare di complessivi euro 85.900,00, anziché di euro 30.410,00.3. La Corte d'appello di Trento, con ordinanza n. 297/2019, de-positata il 10/5/2019, accertava l'indennizzo in euro 34.140, in or-dine all'espropriazione di mq 85 della particella 477.Venivano compensate le spese del giudizio in ragione della metà,con condanna del Comune a corrispondere all'opponente la residuametà che, già operata la compensazione, liquidava in complessivieuro 2.771,75, di cui ero 393,00 per spese.Reputava eccessiva la somma richiesta dal CTP, alla luce dell'o-biettiva modestia dell'elaborato depositato.3.1. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte terri-toriale confermava le risultanze della CTU, in relazione alle singolevoci valutate, ma se ne discostava unicamente per il criterio di cal-colo complessivo, con riferimento all'espropriazione parziale.La Corte d'appello, dunque, reputava sussistere un'ipotesi diespropriazione parziale, in quanto la fascia di terreno espropriata fa-ceva parte del giardino a servizio della villa di proprietà del ricor-rente.Il valore di mercato dell'area veniva stimato in euro 360,00 mq.Il valore venale della porzione espropriata era di euro 30.600,00(mq 85 X 360 euro).3.2. L'immobile di proprietà dell'attore, ricomprendente sia lacasa che il giardino di circa 430 mq, veniva quantificato in euro3 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026555.780,00, di cui euro 525.000,00 per l'edificio ed euro 30.780,00per il giardino.Il CTU procedeva poi alla quantificazione del deprezzamento perla residua proprietà, valutando la villa in euro 497.700, attraversol'indicazione di un coefficiente di riduzione per ciascuna voce consi-derata, ed il giardino in euro 23.940,00, con un deprezzamento sti-mabile in euro 6.840,00, per un valore complessivo di casa e giardinopari ad euro 521.340,00.In tal modo il complessivo deprezzamento dell'immobile (casa +giardino), a seguito dell'esproprio, era stimato in euro 34.140,00(valore precedente euro 555.780,00 – valore attuale euro521.640,00 = euro 34.140,00).Per il CTU, dunque, veniva determinato un pregiudizio diverso emaggiore (euro 34.140,00) rispetto a quello (euro 30.600,00) di cuiall'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espro-priata.Il CTU quantificava l'indennità espropriativa in euro 49.440,00,oltre euro 6.810,00 per ulteriori indennizzi (quindi euro 56.270,00),sommando l'importo complessivo del deprezzamento subito dallaproprietà, pari ad euro 34.140,00, all'importo per indennità di espro-priazione dell'area, pari ad euro 15.300,00, in quanto il CTU consi-derava la metà del valore venale a metro quadrato, trattandosi diaree di pertinenza (giardino), e quindi la metà di euro 30.600,00.Ciò per un totale di euro 49.440,00.3.3. Tuttavia, per la Corte d'appello, non poteva essere condivisala conclusione del CTU in ordine al computo complessivo dell'inden-nizzo espropriativo.Per la Corte territoriale, infatti, l'indennizzo da espropriazioneparziale doveva considerarsi unico ed era rappresentato dalla diffe-renza tra il valore dell'immobile prima dell'espropriazione, pari ad4 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026euro 555.780,00 ed il valore della parte residua dell'immobile mede-simo, pari ad euro 521.640,00, e dunque pari ad euro 34.140,00.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'op-ponente attore, depositando anche memoria scritta.5. Ha resistito con controricorso il Comune, depositando anchememoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la«erronea applicazione di legge (art. 15-bis della legge provinciale diTrento n. 6/1993 e ss.mm., nonché i principi di fonte giurispruden-ziale che disciplinano la c.d. unitarietà dell'indennità espropriativa ela quantificazione dell'indennità espropriativa parziale) - art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.».La Corte territoriale avrebbe erroneamente computato l'inden-nizzo da espropriazione parziale.Per la Corte d'appello, infatti, tale valore è stato determinatonella sottrazione tra il valore precedente dell'immobile quantificatoin euro 555.780,00 e quello attuale pari ad euro 521.640,00, infe-rendo da tale diversità di valore la sussistenza di un deprezzamentopari ad euro 34.140,00, che corrisponderebbe all'indennità ablatoriadovuta, la quale sarebbe di poco superiore all'indennità riconosciutadal provvedimento dirigenziale (euro 30.600,00).In tal modo, però, ad avviso del ricorrente, non sarebbe ricono-scibile il valore come individuato dal CTU, quantificato nella misuradimidiata (trattandosi di mera pertinenza), relativa agli 85 mq di su-perficie ablata, per euro 15.300,00 (ossia la metà di euro30.600,00).Attraverso tale calcolo la Corte territoriale non avrebbe conside-rato la superficie ablata ai fini della quantificazione del minor valore,5 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026«essendo, di tutta evidenza, la stessa già autonomamente valutatamediante l'utilizzo di un parametro, ancorché incongruo, in misuradimidiata rispetto a quella individuata dall'Ente espropriante (euro15.300,00)».Per il ricorrente, dunque, i minori valori evidenziati dal CTU, se-paratamente riferibili all'edificio residenziale (euro 27.300,00) ed algiardino (6.840,00), pari a complessivi euro 34.140,00 - valore rico-nosciuto dalla Corte d'appello quale unico indennizzo in caso diespropriazione parziale - sarebbero strumentali ad accertare gli ef-fetti esplicati dall'ablazione parziale sull'edificio residenziale e sulloannesso giardino, «ma al netto del valore della superficie in concretoespropriata, oggetto di un'autonoma valutazione effettuata dal CTUnei termini sopra indicati».L'ordinanza della Corte d'appello sarebbe illegittima nella partein cui, in violazione dell'art. 15-bis della legge provinciale n. 6 del1993, non ha considerato che il minor valore delle porzioni immobi-liari predette è stato individuato dal CTU per soli fini esplicativi, «alnetto di quello della superficie ablata, la quale doveva necessaria-mente costituire parte integrante dell'indennità dovuta e non essere,invece, obliterata».2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola-zione degli articoli 91 e 92 c.p.c., anche in relazione alle prescrizionicontenute nel D.M. n. 55/2014 - art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c.».Per il ricorrente, dunque, la Corte d'appello avrebbe fatto erro-neamente riferimento, ai fini della quantificazione delle spese, alloscaglione da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00, anziché a quellosuperiore. Il valore della controversia sarebbe stato di euro56.250,00.6 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026Sarebbe stata operata una riduzione del 50% dei parametri medirelativi a giudizi di tale valore pendenti dinanzi alla Corte d'appello,con riconoscimento di un corrispettivo complessivo pari ad euro4.756,00, inferiore a quello minimo previsto per tali tipologie di con-troversie, pari ad euro 5.337,50.Sarebbe stata effettuata una compensazione delle spese di litenella misura della metà, con il riconoscimento di spese di CTP pari asoli euro 500,00 e la compensazione delle spese di CTU, a fronte dispese documentate, quali la nota del geometra Stevanin, per un im-porto di euro 2.841,25.In realtà, l'Amministrazione era soccombente, avendo asserito lacongruenza dell'indennità espropriativa opposta ed avendo insistitoper il rigetto della domanda di «relativa corretta rideterminazione».L'indennità espropriativa opposta era incongrua, tant'è che lastessa è stata rideterminata in forma superiore a quella originaria.La Corte d'appello avrebbe dovuto condannare il Comune all'in-tegrale rimborso delle spese di lite, non sussistendo i presuppostiper la compensazione anche parziale, individuabili, in via esclusiva,nella sola novità della questione trattata oppure nel mutamento dellagiurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.3. Il primo motivo è infondato.3.1. Il ricorrente ha formulato il motivo di ricorso senza riportare,neppure per stralcio, il contenuto della CTU e le osservazioni del c.t.di parte attrice, non consentendo di comprendere appieno la portatadel motivo.3.2. Trova, peraltro, applicazione, con riferimento all'espropria-zione parziale ed al conseguente computo dell'indennizzo, la giuri-sprudenza di questa Corte per cui il criterio di stima differenziale,previsto dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs.n. 327 del 2001), è rivolto a garantire che l'indennità di espropria-7 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026zione riguardi l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggettopassivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezza-mento subito dalle parti residue del bene espropriato. Tale risultatopuò essere conseguito detraendo dal valore venale che l'intero ce-spite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribui-bile alla parte residua (non espropriata), oppure accertando e calco-lando detta diminuzione di valore, anziché attraverso tale compara-zione diretta, mediante il computo delle singole perdite, ovvero ag-giungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e deglioneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore (Cass.,sez. 1, 9/10/2019, n. 25385; Cass., n. 24304 del 2011; anche Cass.,sez. 1, 14/6/2018, n. 15696; Cass., sez. 1, 4/5/2009, n. 10217).Per questa Corte, poi, l'art. 15-bis della legge provinciale diTrento n. 6 del 1993 detta una disciplina sostanzialmente riprodut-tiva dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 e, quindi, trova appli-cazione tale principio, per il quale il criterio differenziale non è vin-colante, potendo essere sostituito da quello fondato sul calcolo delsolo deprezzamento sofferto dalla parte residua, per poi aggiungerloalla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga ilmedesimo risultato sostanziale, cui tende la norma, di compensarel'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua.Tali criteri sono tra loro alternativi alla scelta di quello più ade-guato al caso di specie, che è rimessa all'apprezzamento del giudicedi merito.Nella specie, dunque, la Corte d'appello ha calcolato l'unico in-dennizzo spettante, anche con riferimento all'espropriazione par-ziale, nella somma di euro 34.140,00.Ha provveduto, inizialmente, alla stima dell'immobile (di tuttol'immobile) prima dell'esproprio, valutandolo in euro 555.780,00, di8 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026cui euro 525.000,00 con riferimento alla villa ed euro 30.780,00, inrelazione al giardino.Successivamente ha calcolato il valore residuo della proprietà,dopo l'espropriazione, nella somma di euro 521.640,00, di cui euro497.700,00 per la residua proprietà della villa, applicando i coeffi-cienti di riduzione per ciascuna voce considerata, ed euro 23.940,00con riguardo al giardino, con un deprezzamento stimabile in euro6.840,00.Ha quindi sottratto alla somma totale, relativa al valore primadell'espropriazione, pari ad euro 555.780,00, il valore dell'area resi-dua, dopo l'espropriazione, pari ad euro 521.340,00, ottenendo dun-que il valore dell'indennizzo unitario, pari ad euro 34.140,00.Non risulta in alcun modo dimostrata l'affermazione di parte ri-corrente secondo cui il CTU, quando ha proceduto al calcolo dell'in-dennizzo, ha fatto riferimento esclusivamente alla porzione residuadei beni, al netto dunque di quanto già liquidato a titolo di indennizzoper l'ablazione dei mq 85 relativi al giardino antistante la villa.Anzi, dal contenuto del controricorso, recante la trascrizione dellaporzione della CTU in oggetto, emerge che il consulente tecnico d'uf-ficio ha calcolato il valore dell'intero compendio, prima dell'espro-priazione, in euro 555.780,00, e dopo l'espropriazione in euro521.640,00, tenendo conto, quindi, in entrambi i casi anche dellaporzione di giardino effettivamente espropriata di mq 85, e non alnetto di tale valore, come sostenuto dalla ricorrente.Ed infatti, nella CTU, come riportata dal controricorso, si legge«indennità per l'ablazione di mq 85 di giardino-accesso: 85 mq x 360: 2 (art. 3, comma 4) = euro 15.300,00; valore ante esproprio casa:euro 525.000,00 + giardino euro 30.780; deprezzamento proprietàresidua (parte abitativa) euro 27.300,00; deprezzamento proprietàresidua (giardino) euro 6.840,00; indennizzo per il soprassuolo9 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026asportato euro 6.810,00; totale indennità espropriativa euro56.250,00».Risulta evidente, dunque, che nel calcolo complessivo si è tenutoconto anche dell'indennità per l'ablazione di mq 85 di giardino, inquanto il valore ante esproprio di casa e giardino è stato calcolatonella somma complessiva di euro 555.780,00.Allo stesso modo, anche nella valutazione del valore complessivodi casa e giardino dopo l'esproprio, quindi con la riduzione, l'ammon-tare complessivo era di euro 521.340,00 pari ad euro 497.700,00per la villa ed euro 23.940,00 per il giardino.Il computo dell'indennizzo effettuato dalla Corte d'appello risulta,dunque, pienamente conforme ai principi giurisprudenziali di legitti-mità sopra indicati.4. Il secondo motivo è infondato.4.1. Con riferimento, infatti, all'individuazione dello scaglione,che, per il ricorrente, dovrebbe essere superiore ad euro 52.000,00,la doglianza non è fondata, in quanto la Corte d'appello ha corretta-mente riconosciuto al ricorrente esclusivamente la somma di euro34.140,00 (non quella richiesta di euro 56.270,00, come da calcolidel CTU).Il valore riconosciuto, dunque, non è inferiore a quello minimo.Quanto alla notula del CTP per euro 2.841,25, la Corte d'appelloha liquidato invece la somma di euro 500,00, dando specifica giusti-ficazione di tale riduzione, «risultando palesemente eccessiva lasomma richiesta da CTP, anche alla luce dell'obiettiva modestiadell'elaborato depositato».Va respinta anche la doglianza relativa al riconoscimento dellacompensazione delle spese.10 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il ricorrente ha, infatti, evidenziato che, in realtà, l'unica partesoccombente era il Comune, poiché l'indennità espropriativa oppostaera inferiore a quella spettante.Effettivamente, per questa Corte, a Sezioni Unite, in tema dispese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile,di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciprocasoccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una plu-ralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo trale stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domandaarticolata in più capi, e non consente quindi la condanna della partevittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della partesoccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totaleo parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92,comma 2, c.p.c. (Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061).Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto di compensare in partele spese utilizzando una nozione di «soccombenza» in senso atec-nico, ma valutando in realtà – come emerge dalla motivazione dellasentenza – la minima differenza tra l'importo offerto e quello liqui-dato («[l]a modesta modifica dell'importo dell'indennità dovuta ri-corrente giustifica la compensazione delle spese di causa nella mi-sura della metà, con condanna alla rifusione della residua metà delconvenuto Comune, che ha comunque resistito alla domanda e cheè quindi parzialmente soccombente, essendo risultata l'indennità li-quidata (sia pur per importo contenuto) inferiore a quello effettiva-mente dovuto; nella stessa misura devono essere poste a carico delleparti (metà per ciascuna) le spese di CTU»).Pur non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca, la Corteterritoriale ha, però, fornito adeguata motivazione della scelta dicompensare le spese.11 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 37453/2019Numero sezionale 4091/2025Numero di raccolta generale 12564/2026Data pubblicazione 04/05/20265. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come dadispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 novembre2025Il PresidenteGuido Mercolino12 RG n. 37453/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio