CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2023
Cassazione n. 30606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26754/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- nel giudizio dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] n. 1114/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] propone, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], «Ricorso per regolamento di competenza (ex artt. 42 e ss. c.p.c. - connesso a procedimento n. 12805 / 2022 R.G. / Sede - pendente) », il quale reca le seguenti conclusioni: « si rassegnano le seguenti conclusioni all’epilogo decisorio invocato, avanti la intestata Giustizia affinché il [OSCURATO:PERSONA] deputato, voglia, rispettosamente, accogliendo i suestesi motivi di impugnazione in regolamento di competenza della ordinanza censurata ed emessa dall’On.le Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione Civile, in composizione monocratica – e Persona di Ill.ma Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] – addì [OSCURATO:DATA_NASCITA],comunicata e notificata da Cancelleria, in Sede, a mezzo posta elettronica certificata, il 11.10.2022 e in lite n. 1114/2019 R.G. (v. all. 2 / 4 - 20) ove l’Ufficio ne disponeva la sospensione “del…presente giudizio…visti atti e documenti…l’art.295c.p.c.…ritenuta… necessaria pregiudizialità dell’accertamento con efficacia di giudicato … in attesa della definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio civile… presso l’intestato Tribunale iscritto al N.R.G. 1478 / 2019” per annullamento, riforma o /e demendazione del provvedimento, illegittimo: - in via pregiudiziale di rito, disporre riunione per connessione dell’attuale ricorso con premesso regolamento di competenza iscritto al n. 1285 / 2022 R.G. in Sede (-ex Officio - n. 360 / 2019 R.G.A.C. - all. 19.II); - in tesi, ordinare all’Organo a Quo la prosecuzione del contenzioso rebus sic stantibus sospeso, per ammissione dei mezzi di prove, od ogni incombenza di rito nel presente procedimento n. 1114 / 2019 R.G.A.C. / Ivi - o pure in ipotesi e linea graduata, previa separazione di causae petendi disporne prosecuzione parziale, sui titoli e per le incombenze che la Corte reputi e ordini perseguibili e ciò, anche per declaratoria d’inammissibilità de plano ab origine della causa Ivi pendente al n. 1478 / 2019 R.G.A.C. dichiaratavi pregiudiziale / sospensiva, come appresso domandato, con ogni consequenziale provvedimento ed effetto d’ordine di prosecuzione del presente procedimento n. 1114 / 2019 R.G.A.C. / Ibidem; - in ogni caso e vie incidentali, si propongono sommesse istanze pure al [OSCURATO:PERSONA] competente, affinché voglia rendere pronunce incidentali invocate o/e pure di Ufficio, dallo stato degli atti documentati sia per primigenie improcedibilità, o improponibilità e incompetenza territoriale inderogabile del procedimento di cui a citazione avversaria / contendente n. 1478 / 2019 R.G. / Ibi – stabilitovi già erroneamente ostativo di lite n. 1114 / 2019 R.G. da proseguire ex Auctoritate – nonché per declaratoria di invalidità, o inefficacia, per tutte le ragioni e causali allegate, o ravvisabili, da Corte Suprema di contratto donativo immobiliare a rogito per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in Prato, nn. 82102 Rep. / 14398 Rac. del 19.11.2014 (sub all. 6.q - G / H) nei confronti e a tutela, esponenti; - trasmettere, comunque, a Procura della Repubblica competente, atti e /o notizie di reati che si ravvisino procedibili e / o perseguibili, per i fatti e documenti illustrati, a rilevanza criminosa e carichi dei soggetti imputabili; con vittoria di costi e compensi, per ministero di patrocinio del sottoscritto a beneficio e manleva ricorrenti, su soccombenze avversarie / resistenti». 2. ― Il ricorrente propone inoltre « Istanza di riunione - ricorso per regolamento di competenza (ex artt. 42 e ss. c.p.c. - per connessione a procedimento n. 12805 / 2022 R.G. / Sede - pendente)». 3. ― [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resistono con memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Si attagliano alla perfezione al ricorso in esame le considerazioni svolte da questa Corte nell’ordinanza n. 3968/2023 del 9 febbraio 2023, con riguardo al già deciso ricorso oggetto dell’istanza di riunione: «dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.; osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, a norma dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., applicabile a tutte le impugnazioni innanzi alla Corte di cassazione, è inammissibile l'istanza di regolamento di competenza qualora il ricorso con cui è proposta non offra i minimi elementi indispensabili per la comprensione dei fatti di causa (Sez. 3, Ordinanza n. 29567 del 18/12/2008, Rv. 605963 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 5092 del 06/03/2007, Rv. 599056 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7208 del 02/12/1983, Rv. 431808 - 01); in particolare, deve ritenersi inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per regolamento di competenza che pretenda di assolvere a tale requisito - applicabile anche a detto mezzo di impugnazione – attraverso modalità cui non corrisponda lo svolgimento di una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma, prima dell'articolazione dei motivi, né nell'ambito della loro illustrazione (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1278 del 21/01/2020, Rv. 656591 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20395 del 22/09/2009, Rv. 609345 - 01); più in generale, deve ritenersi applicabile, anche al regolamento di competenza, come per tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione, l’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. nella parte in cui impone, a pena di inammissibilità, il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compreso lo stesso provvedimento impugnato (cfr. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondato il provvedimento impugnato; l’assoluta incomprensibilità di detti elementi attraverso la lettura dell’odierno ricorso, ivi ricompresa l’esposizione dei motivi eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) (motivi, nella specie, a loro volta non articolati separatamente nel corpo dell’odierno ricorso, né in alcun modo comprensibili nella loro identità) impone la dichiarazione di inammissibilità del presente regolamento di competenza; alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo». 5. ― In effetti, anche nel caso in esame il ricorso manca di una comprensibile esposizione del fatto riferita ai diversi giudizi menzionati in ricorso, come pure di comprensibili motivi, neppure articolati, in violazione del principio secondo cui il ricorrente ha l’onere di individuazione del motivo, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, alle ipotesi contemplate, pur senza l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013). Sono poi ovviamente inammissibili le istanze, estranee all’ambito del procedimento di regolamento, di «pronunce incidentali invocate o/e pure di Ufficio … nonché per declaratoria di invalidità, o inefficacia, per tutte le ragioni e causali allegate, o ravvisabili, da Corte Suprema di contratto donativo immobiliare». 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge, dando atto ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter