CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25119/2021proposto da: Dott. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.:GLAGCM 30L25 A089C) e residente in Palermo , alla [OSCURATO:PERSONA] S. Calogero n. 5, rappresentato e difeso, come da procura rilasciata su foglio separato, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ( C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 59P25 H501S) ed el e tt ivamen te domiciliato in Roma presso lo studio del medesimo procuratore sito inViale Parioli n. 47/A; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] tacito rimborso Irpef – Pensione integrativa – Aliquota fiscale ridotta dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– -avverso la sentenza n. 4 147 / 09 /20 2 1 emessa dalla CTR Sicilia il 05/05/2021e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il diniego tacito di rimborso relativo ad IRPEF e relative addizionali, a titolo di ritenute subite negli anni dal 2007 al 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, condannando l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Palermo alla restituzione delle somme chieste a rimborso ed al pagamento delle spese processuali. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l’appello. La Corte di cassazione, adìta dall’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile il ricorso. 4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla CTR Sicilia, affinchè fossero adottati i provvedimenti necessari per l’ottemperanza da parte dell’Agenzia delle Entrate alla suddetta sentenza d’appello, assumendo che non era stato osservato il giudicato con riferimento agli ulteriori crediti tributari vantati allo stesso titolo per i successivi anni d’imposta dal2012 al 2018. 5. La CTR rigettava il ricorso, evidenziando che l’Agenzia aveva già provveduto all’integrale pagamento delle somme richieste dal ricorrente relative agli anni d’imposta dal 2007 al 2011, sì come statuito nella sentenza di cui aveva chiesto l’ottemperanza, laddove non poteva trovare ingresso analoga istanza per il riconoscimento di ulteriori crediti tributari concernenti differenti anni d’imposta. 6. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.7. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 8. In prossimità della camera di consiglio il ricorrente ha depositato due memorie illustrative. Ritenuto indiritto 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 70, commi 7 e 8, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della sentenza nel termine di 30 giorni, nominando, per il caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta con l’incarico di adottare gli atti necessari per dare concreta e piena attuazione al giudicato. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che sin dall’inizio egli aveva chiesto non solo, e non tanto, la declaratoria di illegittimità del diniego opposto all’istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta e versata dall’Inps per IRPEF e relativi addizionali sulla pensione integrativa erogata in suo favore, ma anche il riconoscimento del diritto di ripetere le somme indebitamente trattenute e, soprattutto, del diritto all’applicazione della tassazione agevolata sul proprio trattamento pensionistico complementare. 3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 6, d.lgs. n. 252/2005 e 12 disp. sulla legge in gen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR violato il dettato normativo che imponeva di applicare la legislazione fiscale di favore in favore del pensionato. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/1992, del principio di retroattività della sentenza, del principio di estensione e/o efficacia del giudicato e della giurisprudenza (id est, del diritto vivente), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la CTR considerato che, ogniqualvolta l’impugnazione del contribuente trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata (in parte o nell’intero), l’Amministrazione è tenuta, per giurisprudenza consolidata, ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute anche sulle trattenute effettuate in pendenza di giudizio. 5. I motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili. Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016). I motivi 3 e 4 si espongono a tale censura, atteso che, da un lato, è apodittica l’affermazione secondo cui la CTR avrebbe violato il dettato normativo che imponeva di applicare la legislazione fiscale di favore in favore del pensionato e, dall’altro, l’asserita violazione del principio di retroattività della sentenza, del principio di estensione e/o efficacia del giudicato e della giurisprudenza (id est, del diritto vivente) non consente di comprendere quale sia la violazione di leggeimputata alla decisione della CTR. A tal ultimo riguardo, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutumdella sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione sia basato sul mero richiamo a principi generali, una tale modalità di formulazione del motivo rendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosi del tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione. 6. In ogni caso, rappresenta ormai un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in tema di giudizio di ottemperanza dinanzi alle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili dell'oggetto della controversia definita con il giudicato, atteso che non possono essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire, ma solo enucleati e precisati gli obblighi scaturenti da essa, allo scopo di chiarirne il reale significato (cfr. Sez. 6 -5, Ordinanza n. 19346 del 20/07/2018, la quale, in applicazione del principio, ha annullato la sentenza della commissione tributaria regionale emanata in sede di ottemperanza, in quanto la stessa aveva individuato limiti per la piena realizzazione del diritto del contribuente non risultanti dalla relativa decisione di accertamento; conf. Sez. 5, Ordinanza n. 16735 del 21/06/2019). Ebbene, l’odierno ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non ha trascritto, sia pure nei loro passaggi maggiormente significativi, il ricorso di primo grado (avuto particolare riguardo alle annualità di imposta con riferimento alle quali aveva impugnato il diniego tacito di rimborso), essendosi limitato a sostenere di aver chiesto la declaratoria dell’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 11 comma 6 del decreto legislativo 252/2005 al trattamento pensionistico corrisposto (cfr. pag. 9 del ricorso). Sebbene, poi, abbia, invece, trascritto il dispositivo della sentenza n. 7000/11/14 depositata il 3.11.2014 dalla CTP di Palermo (con la quale, oltre a dichiarare illegittimo il diniego opposto all’istanza di rimborso della maggiore imposta trattenuta e versata dall’Inps per IRPEF e relativi addizionali sulla pensione integrativa erogata dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del contribuente, erano state dichiarate applicabili le disposizioni contenute nell’art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005 ed era stato riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di IRPEF e valori addizionali dalla data dell’istanza; cfr. pag. 10 del ricorso), confermata, dapprima, dalla CTR Sicilia con sentenza n. 1102/25/16 e, poi, dalla S.C. con sentenza n. 32082 del 12.12.2018, dalla detta pronuncia non è dato desumere se la stessa fosse stata, nella parte motiva, limitata a determinate annualità d’imposta. In senso contrario, dallo svolgimento del processo contenuto nella sentenza di questa Corte si desume che “[OSCURATO:PERSONA] aveva inoltrato istanza di rimborso delle maggiori imposte che il contribuente assumeva fossero state indebitamente trattenute dall'Inps sulla pensione integrativa erogata negli anni dal 2007 al 2011 dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale ex Enpas, di cui alla I. n. 70 del 1975, a fronte del trattamento più favorevole spettantegli per effetto dell'art. 11, co. 6, del d.lgs. n. 252 del 2005. Al silenzio rifiuto della Amministrazione era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo con l'accoglimento della domanda e la condanna della Agenzia al rimborso di E 36.635,63”. 7. Del resto, in tema di ricorso per cassazione, l'erronea interpretazione della domanda non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma, ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Sez. 6 -1, Ordinanza n. 31546 del 03/12/2019). Nel caso di specie, il ricorrente, avendo dedotto una erronea interpretazione, da parte del giudice di ottemperanza, della portata della domanda giudiziale proposta, avrebbe, quindi, dovuto denunziare la pronuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. Per completezza, va evidenziato che, in tema di giudizio di ottemperanza agliobblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie passate in giudicato, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel caso di giudicato il quale si esaurisca nell'accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di diniego del diritto al rimborso, non è consentito al giudice dell'ottemperanza riconoscere, in mancanza di espressa statuizione in tal senso nella decisione cui dare attuazione, il diritto al rimborso di quanto già versato anche per gli anni successivi all'istanza di esenzione del contribuente, perché ciò comporterebbe la violazione dei limiti oggettivi del giudicato (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 28323 del 21/12/2005). 8. Il ricorso non merita, pertanto, accoglimento. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 9. Con riferimento alla domanda di condanna per lite temeraria proposta dall’Agenzia delle Entrate (proponibile anche per la prima volta in cassazione; cfr., tra le ultime, Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del06/12/2021 e Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021), va ricordato che a responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione(Sez. U, Sentenza n. 9912 del 20/04/2018).Nella fattispecie non ricorrono i detti presupposti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del r