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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23780/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14817/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è altresì rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 3496 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 1° dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe la quale, all’esito di giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione per revocazione proposta contro la sentenza n. 681/2020 della Corte di appello di Milano, concernente opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. spiegata dal Lazzati per contrastare l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., illo tempore agente per la riscossione; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la sentenza oggetto di revocazione (la n. 681/2020 della Corte di appello di Milano) è stata, successivamente alla pronuncia qui impugnata, cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 39508/2021 del 13 dicembre 2021 (la quale ha disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., sul rilievo della pretermissione ab origine di litisconsorte necessario), con conseguente travolgimento ed inefficacia ditutti gli atti del giudizio di revocazione; con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si rileva la nullità della sentenza qui gravata, dacché resa a giudizio svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario anche in sede di revocazione; con il terzo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ.,si assume la fondatezza della istanza di revocazione, siccome argomentata su un errore di fatto revocatorio, relativo al bonifico di somme disposto dal Lazzati in favore dell’agente della riscossione, invece non ritenuto tale dallasentenza qui impugnata; il ricorso è nel suo complesso inammissibile; esso risulta proposto dopo (e sull’assunto, esplicitato nel primo motivo) che la sentenza oggetto di revocazione (la n. 681/2020 della Corte di appello di Milano) era stata cassata, all’esito di ricorso ex art.360cod. proc. civ., da questa Corte (ordinanza n. 39508/2021 del 13 dicembre 2021), con pronuncia successiva a quella qui impugnata; in fattispecie del genere, trova applicazione il principio di diritto – che qui convintamente si ribadisce – secondo cui i l ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Cass., Sez.

U, 27 gennaio 2016, n. 1520); nell’arresto testé citato (ribadito, ex aliis, da Cass. 28/09/2021, n. 26298), questa Corte, nella sua composizione prototipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che «proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione», in quanto «la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall’annullamento della sentenza revocanda», altresì precisando che «a maggior ragione ciò vale se la pronunzia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunziata dalla Corte quando sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di revocazione» poiché difetta l’interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità; invero, la cassazione della sentenza di appello (vieppiù se, come nella specie, con rimessione al giudice di primo grado) travolge,quale «atto dipendente» dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d’appello; pacifico l’intervenuto annullamento, in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione, della sentenza n. 681/2020 della Corte di appello di Milano, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza di rigetto della revocazione spiegata avverso la stessa sentenza; resta assorbito l’esame delle censure cassatorie, in specie quella relativa alla pretermissione del terzo pignorato, nemmeno in abstracto potendo ipotizzarsi la rinnovazione di un giudizio di revocazione il cui esito è irreversibilmente travolto; il peculiare andamento della vicenda processuale integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, per intero, delle spese del grado di legittimità; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14817/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], difensore di sé medesimo, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, dal quale, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], è altresì rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – Avverso l a sentenza n. 3496 /2021 del la [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il 1° dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe la quale, all’esito di giudizio svolto in contraddittorio con Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’impugnazione per revocazione proposta contro la sentenza n. 681/2020 della Corte di appello di Milano, concernente opposizione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ. spiegata dal Lazzati per contrastare l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., illo tempore agente per la riscossione; resiste, con controricorso, Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con il primo motivo, parte ricorrente deduce che la sentenza oggetto di revocazione (la n. 681/2020 della Corte di appello di Milano) è stata, successivamente alla pronuncia qui impugnata, cassata con ordinanza della Suprema Corte n. 39508/2021 del 13 dicembre 2021 (la quale ha disposto il rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., sul rilievo della pretermissione ab origine di litisconsorte necessario), con conseguente travolgimento ed inefficacia ditutti gli atti del giudizio di revocazione; con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si rileva la nullità della sentenza qui gravata, dacché resa a giudizio svolto senza la partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario anche in sede di revocazione; con il terzo mezzo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proc. civ.,si assume la fondatezza della istanza di revocazione, siccome argomentata su un errore di fatto revocatorio, relativo al bonifico di somme disposto dal Lazzati in favore dell’agente della riscossione, invece non ritenuto tale dallasentenza qui impugnata; il ricorso è nel suo complesso inammissibile; esso risulta proposto dopo (e sull’assunto, esplicitato nel primo motivo) che la sentenza oggetto di revocazione (la n. 681/2020 della Corte di appello di Milano) era stata cassata, all’esito di ricorso ex art.360cod. proc. civ., da questa Corte (ordinanza n. 39508/2021 del 13 dicembre 2021), con pronuncia successiva a quella qui impugnata; in fattispecie del genere, trova applicazione il principio di diritto – che qui convintamente si ribadisce – secondo cui i l ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione (Cass., Sez. U, 27 gennaio 2016, n. 1520); nell’arresto testé citato (ribadito, ex aliis, da Cass. 28/09/2021, n. 26298), questa Corte, nella sua composizione prototipica di organo della nomofilachia, ha chiarito che «proposti contro la stessa sentenza sia il ricorso per revocazione che il ricorso per cassazione, qualora la sentenza stessa sia annullata in accoglimento del ricorso per cassazione, diventa inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione precedentemente proposto contro la sentenza che abbia rigettato la richiesta di revocazione», in quanto «la sentenza che giudica sulla domanda di revocazione è travolta dall’annullamento della sentenza revocanda», altresì precisando che «a maggior ragione ciò vale se la pronunzia di annullamento della sentenza revocanda sia stata già pronunziata dalla Corte quando sia proposto il ricorso per cassazione contro la sentenza che ha rigettato r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di revocazione» poiché difetta l’interesse della parte ricorrente ad una ulteriore pronuncia di legittimità; invero, la cassazione della sentenza di appello (vieppiù se, come nella specie, con rimessione al giudice di primo grado) travolge,quale «atto dipendente» dalla sentenza cassata, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria) o di rigetto della revocazione resa sulla medesima sentenza d’appello; pacifico l’intervenuto annullamento, in ragione del favorevole esito del ricorso per cassazione, della sentenza n. 681/2020 della Corte di appello di Milano, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione diretto avverso la sentenza di rigetto della revocazione spiegata avverso la stessa sentenza; resta assorbito l’esame delle censure cassatorie, in specie quella relativa alla pretermissione del terzo pignorato, nemmeno in abstracto potendo ipotizzarsi la rinnovazione di un giudizio di revocazione il cui esito è irreversibilmente travolto; il peculiare andamento della vicenda processuale integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, per intero, delle spese del grado di legittimità; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, co mma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 14817/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a
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