CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 48956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero della Giustizia,, CASP\ 1,;n -As(A9. , ( nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27./01/1955 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 aprile 1975, n. 354 (Ord. pen.), al quale l'Amministrazione penitenziaria, acquisito il parere del Procuratore distrettuale della Repubblica, aveva negato la possibilità di un colloquio telefonico con il fratello, detenuto al medesimo regime in altro istituto di pena. Secondo il Tribunale di sorveglianza, il diniego appariva lesivo del diritto riconosciuto, in assenza di concreti e rilevanti elementi che potessero sconsigliare l'effettuazione del colloquio, dall'art. 16.2 della Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017, recante l'organizzazione del circuito detentivo speciale. Elementi ostativi erano stati, invero, evidenziati dalla Direzione distrettuale antimafia competente, nell'esercizio delle funzioni consultive previste dalla Circolare, ma il Tribunale di sorveglianza riteneva trattarsi di affermazioni generiche, inidonee a dimostrare l'esistenza di pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza pubblica, legate allo svolgimento del colloquio. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Il giudice a quo avrebbe ingiustificatamente disatteso l'orientamento interpretativo espresso da questa Corte che, nella sentenza n. 29007 del 2021, avrebbe ritenuto incompatibile con il regime differenziato la possibilità del detenuto, che vi si trovi assoggettato, di svolgere colloqui telefonici con familiari parimenti detenuti nelle forme stabilite dall'art. 41-bis Ord. pen. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge. Il giudice a quo avrebbe ingiustificatamente disatteso il parere espresso dalla Direzione distrettuale antimafia, organo consultivo dotato di particolare qualificazione, che aveva messo in risalto la vitalità dell'organizzazione mafiosa, il ruolo egemonico di entrambi i fratelli al suo interno, la facilità con cui in passato i membri dell'organizzazione erano riusciti a scambiarsi informazioni criminali da dentro e fuori il carcere e a mantenere il controllo delle operazioni criminali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41- bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime, è stato riconosciuto, a determinate condizioni, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte. Sez. 1, n. 31634 del 24/06/2022, Casa circondariale di Sassari, Rv. 283496- 01, sulla scia di un precedente arresto (Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262417-01), ha infatti ribadito che la detenzione in regime differenziato non esclude, in via di principio, che il ristretto possa essere autorizzato ad avere colloqui con altro detenuto, incluso nel medesimo circuito, legato al primo da rapporti genítoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire scambi di comunicazioni idonei a generare pericolo per la sicurezza interna degli istituti o per la sicurezza pubblica. Questo orientamento, che muove dal bisogno di rinvenire un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti, merita di essere condiviso, non potendo essere accolta l'opposta radicale soluzione, non imposta invero da alcuna cogente disposizione di legge, e inidonea ad attuare il corretto bilanciamento degli interessi in gioco, che ha pure trovato eco in sede di legittimità (Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gualtieri). Il primo motivo di ricorso deve essere giudicato infondato, alla stregua delle considerazioni che precedono. 2. Il riconoscimento del diritto del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al colloquio con i familiari, assoggettati al medesimo regime, non può però risolversi, come si anticipava, nello svilimento delle esigenze di sicurezza che stanno a fondamento dell'istituto. Occorre invece rapportare quel diritto a tali esigenze, e alla necessità del loro soddisfacimento, in modo da addivenire a soluzioni ragionevoli e di equilibrio. Nell'individuazione di esse non ci si può arrestare, dunque, all'affermazione di massima in ordine alla tendenziale compatibilità del colloquio in discorso con il regime detentivo differenziato, a cui siano sottoposti entrambi i soggetti richiedenti. Occorre piuttosto ricercare il punto di sintesi, per mezzo di una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti. In questa direzione va intesa la disposizione di cui all'art. 16.2 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, che «eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione».La prescrizione è specificamente intesa a permettere alla Direzione di istituto, che opera sotto l'eventuale controllo della magistratura di sorveglianza, di giovarsi di un quadro conoscitivo esaustivo ed approfondito, entro cui collocare l'esercizio di quel diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetti collocutori, deve misurarsi con le ricordate pressanti ragioni di ordine e prevenzione dei reati. Non vi è dubbio che la Direzione distrettuale antimafia del luogo dei commessi reati rappresenti, in relazione alla tipologia di questi ultimi, un consulente privilegiato, in grado di rappresentare, sulla base di precise e significative circostanze di fatto, l'esistenza di possibili fattori ostativi allo svolgimento del colloquio. Non a caso, la Circolare stabilisce che la richiesta di parere alla Direzione distrettuale antimafia «è volta ad integrare l'attività istruttoria sottesa al rilascio o meno dell'autorizzazione», essendo l'organo consultivo in possesso di un «patrimonio informativo» prezioso al fine di «orientare la scelta amministrativa». [OSCURATO:PERSONA] di istituto dovrà dunque tenere in attenta considerazione tale apporto conoscitivo, che, quantunque non vincolante, costituisce una qualificata e affidabile fonte di orientamento e decisione. Nell'esercizio del suo controllo di legalità sull'operato dell'Amministrazione penitenziaria, la magistratura di sorveglianza non può a sua volta prescindere da tale quadro normativo di riferimento, né, a fronte della segnalata emersione di specifici indici di rischio, legati allo svolgimento dei colloqui telefonici, può pretermetterli, semplicemente sostituendo il proprio diverso apprezzamento a quello dei titolati organi dello Stato, specificamente deputati alla loro rilevazione e interpretazione. La magistratura di sorveglianza ha il compito, piuttosto, di verificare se gli elementi ostativi, eventualmente emergenti dal parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia, abbiano fattuale consistenza e siano idonei, una volta recepiti, a giustificare una seria prognosi di pericolosità del richiesto colloquio, tale che il diniego finale di effettuazione, opposto dall'Amministrazione, non risulti arbitrario e si muova, viceversa, nella giusta cornice di corretto contemperamento di contrastanti diritti e interessi, implicante la necessaria prevalenza delle poziori esigenze di ordine e sicurezza pubblica. 3. Il secondo motivo di ricorso deve giudicarsi allora fondato, non avendo l'ordinanza impugnata fatto buon governo di tali complessivi principi. Il parere della Direzione distrettuale antimafia di Palermo rappresentava come, sulla base di elementi investigativi in suo possesso, i due fratelli Vitale fossero sempre al vertice dell'omonimo sodalizio, tuttora egemonico in Partinico proprio grazie alla capacità «di veicolare facilmente informazioni fra l'interno e l'esterno delle strutture detentive, celate anche da colloqui fra familiari apparentemente neutri»; sodalizio altresì attualmente al centro di un delicato processo di riequilibrio degli assetti interni di potere, facente seguito all'avvenuta «liberazione di alcuni membri della famiglia [...] e per effetto della morte della madre dei due fratelli». E' sulla base di tali precise informazioni - specificamente riferite all'organizzazione criminale di appartenenza del richiedente, temporalmente ben delimitate e dotate di convincente efficacia predittitiva ostativa - che l'Amministrazione si era indotta a negare l'effettuazione dei colloqui, con determinazione la cui congruità e ragionevolezza l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto dunque vagliare, senza pretendere di esercitare, sul contenuto delle informazioni stesse, un sindacato palesemente eccedente l'ambito della giurisdizione. 4. L'ordinanza impugnata deve essere per l'effetto annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'