CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el direttore generale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, al viale A ngelico , n. 78 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– p . i . v.a. 018 72910631 – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 145/2021della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 5 534/2008 il Tribunale di Napoli ingiungeva all ' “A.S.L. Napoli 1 Centro” di pagare al ricorrente, “Centro FisioKinesiterapico” s.r.l., la somma di euro 184.789,09, “per le prestazioni exart. 26 L. 833/78 eseguite in regime di convenzione per i mesi di gennaio e febbraio 2007”, oltre interessi e spese (cfr.ricorso, pag. 2). 2.L' “ A.S.L. Napoli 1 Centro” proponeva opposizione . Chiedeva revocarsi l'ingiunzione. 3.Si costituiva il “Centro FisioKinesiterapico” [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto dell'opposizione. 4.Con sentenza n. 14564/2015 il Tribunale di Napoli rigettava l ' opposizione , confermava il decreto opposto e, per l'effetto, condannava l' “ A.S.L.” al paga- mento della somma di euro 184.789,09, oltre interessi legali a decorrere dal mese di gennaio 2007 sulla somma di euro 98.847,95 e a decorrere dal mese di febbraio 2007 sulla somma di euro 85.941,14; condannava l'“A.S.L.” alle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 6 ) . 5.L' “A.S.L. Napoli 1 Centro” p roponeva appello . Resisteva il “Centro FisioKinesiterapico” s.r.l.; proponeva appello incidentale. 6.Con sentenza n. 145/2021 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva in parte l'appello principale, accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, in accogli- mento dell'opposizione a decreto ingiunto e dell'istanza di correzione di errore materiale proposta dall'appellante incidentale, previa revoca dell'ingiunzione, condannava l'“A.S.L. Napoli 1 Centro” a pagare al “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. la somma di euro 184.065,89, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al saldo; condannava l'appellante principale alle spese di ambedue i gradi di giudizio. Evidenziava la Corte di Napoli che l'appello principale era fondato solo e limi- tatamente “alle eccepite anomalie tecnico-sanitarie relative al mese di febbraio 2007, oggetto di nota di credito n. 1 del 9-5-2007per euro 723,20” (così sen- tenza d'appello, pag. 9), sicché il medesimo anzidetto importo doveva essere detratto dall'ammontare oggetto dell'ingiunzione. Evidenziava altresì, la Corte, che fondato era pur l'appello incidentale, sic- comela sentenza di prime cure era inficiata da errore materiale, ossia in moti- vazione e nel capo principale del dispositivo, “in cui si rigetta la (…) opposizione” (così sentenza d'appello, pag. 10), si riconoscevano dovuti gli interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 e in altro capo del dispositivo si riconoscevano dovuti gli interessi legali. 7.L' “A.S.L. Napoli 1 Centro ” h a proposto ricorso avverso tale sentenza. N e ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni conseguente statui- zione. Il “Centro FisioKinesiterapico” s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e denuncia a i sensi dell ' a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del l ' art. 2697 cod. civ. e dell'art. 8 quinquiesd.lgs. n. 502/1992. Deduce che, con il primo motivo d'appello, dando seguito ai rilievi svolti con l'iniziale opposizione, ha testualmente addotto,a censura del primo dictum, che “al centrospetta, oltre alla prova della esistenza del rapporto convenzionale, del contratto, della corrispondenza delle prestazioni effettuate a quelle rientranti nella convenzione, delrispetto della COM (…)” (così ricorso, pag. 25). Deduce quindiche la Corte di Napoli, rispetto all ' eccepita inesistenza del con- tratto, ha reputato sufficienti, a riscontro del rapporto, le fatture allegate da controparte e l'assenza di contestazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce dunqueche il “[OSCURATO:PERSONA]” non ha dato prova di aver stipulato apposito contratto in forma scritta (cfr. ricorso, pag. 27). 9.Il primo motivo di ricor so è inammissibile. 10.Va dato debitamente atto che l'impugnato dictum della Corte di Napoli, nella parte in cui reca enunciazione dei motivi all'uopo esperiti dall'appellante principale (cfr. sentenza d'appello, pag. 3), per nulla fornisce riscontro della proposizione di doglianza concernente la mancata dimostrazione,da parte dell'i- niziale ricorrente per decreto ingiuntivo,della stipulazione in forma scritta del contratto che lo vincola all'“A.S.L.”. Va dato debitamente atto, altresì, che la riproduzione nel corpo del ricorso per cassazione (cfr. pagg. 10 –17) delle “motivazioni in fatto ed in diritto ras- segnate dall'ASL Napoli 1 Centro in atto di appello” (così ricorso, pag. 10; “mo- tivazioni” nell'ambito delle quali è testualmente riferito il tenore dell'iniziale op- posizione all'ingiunzione: cfr. pagg. 10 -12) per nulla dà ragione della proposi- zione di doglianza – avverso la prima statuizione – afferente alla mancata di- mostrazione della stipulazione nella imprescindibile forma scritta ad substan- tiamdel contratto intercorso tra le parti in lite (si vedano in particolare le pagg. 14 – 18 del ricorso, ove sono riprodotti i paragrafi A) e B) dell ' atto d ' appello, intitolati rispettivamente “indicazione delle parti della sentenza che si intendono appellare” e “indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto”; si vedano, inoltre, i singoli motivi d'appello). Va dato debitamente atto, infine, che a dar ragione della proposizione di ap- pello in ordine all'asserito difetto di forma ad substantiamdel contratto di certo nonpuò soccorrere l ' inciso dapprima testualmente riprodotto, in sede di illustra- zione del motivo in disamina:la locuzione “ oltre alla prova dell ' esistenza del rapporto convenzionale, del contratto(…)” dimostra univocamente che trattasi di un riferimento del tutto incidentale, per nulla idoneo ad integrare gli estremi di un autonomo motivo di appello. 11.In tal guisa non può che postularsi quanto segue. La Corte napoletana ha ineccepibilmente circoscritto e delimitato i motivi dell'appello principale nei termini esplicitati a pagina 3 dell'impugnato dictum, termini ai quali, appunto, è estranea la doglianza circa la mancata dimostrazione della stipulazione del contratto nella imprescindibileforma scritta. Qualsivoglia censuracirca la forma del contratto è perciò preclusa dal giudi- cato “interno”formatosi al riguardo. Più esattamente, questa Corte spiega che il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione, quando sulla validità del rap- porto si sia formato il giudicato “interno”(cfr. Cass. (ord.) 30.8.2019, n. 21906; in tale occasione questa Corteha ritenuto preclusa la rilevabilità d'ufficio della questione relativa alla validità di un contratto di patrocinio in favore di un Co- mune, per parziale difetto di copertura finanziaria, per essere stata detta que- stione superata dalla sentenza di primo grado, contenente la condanna dell'ente a corrispondere il compenso al difensore per l'attività professionale svolta e non avendo tale statuizione formato oggetto di appello incidentale da parte del Co- mune). 12.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell ' art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 343 e 166 cod. proc. civ. Deduce che il “CentroFisioKinesiterapico” si è in appello costituito in data 22.3.2017, ossia tardivamenterispetto all'udienza di comparizione (cfr. ricorso, pag. 27). Deduce quindiche controparte era incorsa in appello in decadenza ai fini della proposizionedell'appello incidentale , appello incidentale che sarebbe stato da dichiarare inammissibile (cfr. ricorso, pag. 28). 13.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile . 14.Va ribadito che la Corte di Napoli in accoglimento dell ' appello incidentale ha fatto luogo alla correzionedell'errore materialeinficiante la sentenza di primo grado. Su tale scorta èbastevole un duplice rilievo in aderenza all ' elaborazione di questa Corte. Da un canto, la procedura di correzione degli errori materiali della sentenza richiede l'istanza della parte interessata e nonè più esperibile quando avverso la stessa decisione sia già stato propostoappello, giacché in questo caso l'im- pugnazione assorbe ogni correzione di errori in cui sia caduto il primo giudice, rientrando la relativa operazione nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame (cfr. Cass. 18.2.1986, n. 951; Cass. 21.12.1984, n. 6658). D'altro canto,il giudicedell'appello può provvedere alla correzione degli errori materialipresenti nella sentenza impugnata su istanza della parte interessata, senza che occorra all ' uopo la proposizione di appello incidentale (cfr. Cass.18.10.1982, n. 5405; altresì, Cass. 11.5.1979, n. 2701). Evidentemente, alla lucedi tal ultimo riferimento giurisprudenziale, non rive- ste valenza alcuna l'addotta inammissibilità dell'appello incidentale. 15.Il “Centro FisioKinesiterapico” s.r.l. non ha svolto difese; pertanto, nono- stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità va assunta. 16.Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Sup