CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 12023/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1.Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali; letta, altresì, la memoria difensiva; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - un travisamento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione alternativa della vicenda, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); 3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della provocazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince anche dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3); 4.Considerato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla esclusione della scriminante della legittima difesa, quantomeno nella forma putativa di cui all'art. 59, cod. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento dell'istituto dell'aberractio delicti, non sono consentiti in sede di legittimità, perché inediti anch'essi e, inoltre, volti a chiedere verifiche in fatto al Collegio (anche nei motivi aggiunti di cui alla memoria difensiva). Inoltre, le ragioni con le quali si sostiene l'aberratio ictus sono anche apodittiche; 5.Considerato che il quinto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché formulato in modo generico (per tutte Sez. U, n. 8825 del .27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione); 6. Considerato che il sesto motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano inosservanza e/o errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine in ordine al trattamento sanzionatorio ed, in particolare, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità. Secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini dell'esclusione delle circostanze attenuanti di cui si discute (si veda 6 della sentenza impugnata); 7.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. , f Dichiara inammissibilq ricorsil e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]