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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 09323/2023

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A sul ricorso 35247– 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso;- resistente con mandato - nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 158, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 726/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 28/05/2018 R.G. n. 15/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO

1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 726del 2018, accoglieva l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di Lecce che aveva accolto in parte la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, docenti di religione cattolica non di ruolo della scuola statale, quanto alla illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti a far data dall’anno scolastico 2008/2009 e al risarcimento del danno.

La Corte d’Appello ha dunque rigettato le originarie domande proposte dai docenti.2.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e altri prospettando due motivi di ricorso.

3. Il MIUR si è costituito per la discussione in udienza .

4. Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e altri, prospettando due motivi di ricorso.

5. Resiste il MIUR con controricorso.

5. [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

1. Occorre premettere che i l principio di unità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez.

Un., n. 28469 del 2022, n. 24876 del 2017).

2. Nella specie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri è stato notificato a mani proprie in data 28 novembre 2018 (notifica richiesta in pari data), ed iscritto a ruolo il 14 dicembre 2018, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri è stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 26 novembre 2018, ricevuta il 7 dicembre 2018, ed iscritto a ruolo il 19 dicembre 2018.

Di talché in ragione dei principi sopra espressi èprincipale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, e va qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri.

3. Con il primo motivo di ricorso principale viene denunciata , ai sensi dell'articolo 360, n. 3 , cod. proc. c iv. : la violazione della direttiva 1999/70/CE, di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001;la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, dell’Accordo tra Santa sede e Repubblica italiana, ratificato con legge n. 121 del 1985 e del punto 5 del Protocollo addizionale dell’Accordo; la vio la zione degli articoli 1, 2 e 3 della legge nr. 186/2003con riferimento alla Direttiva europea; la violazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alla normativa comunitaria, nel significato ad essa attribuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, art. 267 TFUE.

4. Le parti ricorrenti hanno assunto che la interpretazione della legge n. 186/2003 accolta dalla Corte d’Appello, che ha escluso il rilievo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 187 del 2016― secondo la quale essa autorizzerebbe il conferimento di supplenze di durata annuale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale senza alcun limite di tempo o di numero di contratti successivi, non trovando applicazione ― porrebbe la legge nazionale in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come già per il citato art. 4, comma 1.

5. Si contesta possa costituire ragione obiettiva per il rinnovo dei contratti a termine la esigenza di flessibilità esposta nella sentenza impugnata, giacchè ― anche a voler supporre che essa fosse realmente a base della riduzione al 70% dei posti di insegnamento di ruolo― l’utilizzo di contratti annuali a termine per la quota del restante 30% non avrebbe potuto autorizzare l'abuso di tali contratti.

6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 4, cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 2697 cod. civ.

7. Si assume che, a voler ammettere che la legge nr. 186/2003 possa autorizzare una successione dei contratti a termine indefinita nel numero dei contratti e nella durata complessiva del rapporto ― sarebbe stato comunque a carico del datore di lavoro l’onere di provare che i posti di insegnamento che le docenti avevano occupato fossero riferibili alla quota «flessibile» del 30%.

8. Le parti hanno esposto che dopo il primo concorso, svolto nell’anno 2004, nessun altro concorso era stato bandito per mantenere la copertura del 70% dell'organico degli insegnanti di religione cattolica e che doveva presumersi che il mancato rispetto dellaregola legale dell'indizione triennale dei concorsi fosse stata la causa della prolungata reiterazione dei contratti a termine.

In sostanza, solo il costante mantenimento della copertura della quota del 70% delle cattedre con i vincitori del concorso avrebbe potuto giustificare, in tale subordinata ipotesi, una reiterazione a tempo indefinito dei contratti a termine.

9. In via ulteriormente gradata le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale della legge nr. 107/2015 e della normativa interna per avere escluso il personale docente di religione della scuola statale dalle tutele previste dal decreto legislativo n. 368/2001 e da ogni altra tutela rispetto all’abuso del contratto a termine avente carattere di dissuasività, proporzionalità, effettività ed equivalenza.

10. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta, con riguardo al diritto al risarcimento del danno , v iolazione ed errata applicazione dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, art. 2 della legge n. 186 del 2003, clausola 5,punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’Accordo quadro CES/UNICE e CEEP.

I ricorrenti contestano il percorso argomentativo della sentenza di appello, prospettando che la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione non elide il divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine, anche per tale categoria di insegnati.Sicchè anche per gli insegnanti di religione cattolica assunti a tempo determinato, per coprire posti cavanti nel c.d. organico di diritto, deve considerarsi vigente il divieto del sistematico ricorso a contratti a termine per evitare il concorso e la stabile assunzione, secondo i principi enunciati dalla CGUE nella sentenza Mascolo.

11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotto il travisamento dei fatti-omessa valutazione di un elemento probatorio fondamentale ai fini del decidere.

Omesso ordine di ricostituzione del fascicolo di partedi primo grado.

12. Atteso la sostanziale coincidenza, i motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, atteso che entrambe le parti, nella sostanza, si dolgono che la Corte d’Appello ha erroneamente escluso di poter ravvisare l’abuso dello strumento contrattuale in considerazione della peculiarità della disciplina del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione.

13. Il motivi del ricorso principalee il primo motivo del ricorso incidentale sono fondat i e va nno accolt i in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ.

14. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”.

“Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità.

In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".

"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”.

La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma,Cost.15.

Venendo a i cas i concret i , la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopraesposti, avendo escluso l’esistenza dell’abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine.

16. Al suddetto accoglimento segue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale.

17. La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale.

Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto in questa sede esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale.

Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in rela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 35247– 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso;- resistente con mandato - nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 158, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti incidentali - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ope legisin [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 726/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, pubblicata il 28/05/2018 R.G. n. 15/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 726del 2018, accoglieva l’appello proposto dal MIUR avverso la sentenza emessa tra le parti del Tribunale di Lecce che aveva accolto in parte la domanda proposta dai ricorrenti in epigrafe, docenti di religione cattolica non di ruolo della scuola statale, quanto alla illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti a far data dall’anno scolastico 2008/2009 e al risarcimento del danno. La Corte d’Appello ha dunque rigettato le originarie domande proposte dai docenti.2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e altri prospettando due motivi di ricorso. 3. Il MIUR si è costituito per la discussione in udienza . 4. Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA] e altri, prospettando due motivi di ricorso. 5. Resiste il MIUR con controricorso. 5. [OSCURATO:PERSONA] e altri hanno depositato memoria. CONSIDERATO 1. Occorre premettere che i l principio di unità dell'impugnazione, secondo il quale l'impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass., Sez. Un., n. 28469 del 2022, n. 24876 del 2017). 2. Nella specie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri è stato notificato a mani proprie in data 28 novembre 2018 (notifica richiesta in pari data), ed iscritto a ruolo il 14 dicembre 2018, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri è stato notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 26 novembre 2018, ricevuta il 7 dicembre 2018, ed iscritto a ruolo il 19 dicembre 2018. Di talché in ragione dei principi sopra espressi èprincipale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri, e va qualificato incidentale il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e altri. 3. Con il primo motivo di ricorso principale viene denunciata , ai sensi dell'articolo 360, n. 3 , cod. proc. c iv. : la violazione della direttiva 1999/70/CE, di attuazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001;la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, dell’Accordo tra Santa sede e Repubblica italiana, ratificato con legge n. 121 del 1985 e del punto 5 del Protocollo addizionale dell’Accordo; la vio la zione degli articoli 1, 2 e 3 della legge nr. 186/2003con riferimento alla Direttiva europea; la violazione dell'obbligo di interpretazione della normativa interna in conformità alla normativa comunitaria, nel significato ad essa attribuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, art. 267 TFUE. 4. Le parti ricorrenti hanno assunto che la interpretazione della legge n. 186/2003 accolta dalla Corte d’Appello, che ha escluso il rilievo dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 187 del 2016― secondo la quale essa autorizzerebbe il conferimento di supplenze di durata annuale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola statale senza alcun limite di tempo o di numero di contratti successivi, non trovando applicazione ― porrebbe la legge nazionale in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come già per il citato art. 4, comma 1. 5. Si contesta possa costituire ragione obiettiva per il rinnovo dei contratti a termine la esigenza di flessibilità esposta nella sentenza impugnata, giacchè ― anche a voler supporre che essa fosse realmente a base della riduzione al 70% dei posti di insegnamento di ruolo― l’utilizzo di contratti annuali a termine per la quota del restante 30% non avrebbe potuto autorizzare l'abuso di tali contratti. 6. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, viene dedotta― ai sensi dell'articolo 360 n. 3 e 4, cod.proc.civ.― la violazione dell'articolo 2697 cod. civ. 7. Si assume che, a voler ammettere che la legge nr. 186/2003 possa autorizzare una successione dei contratti a termine indefinita nel numero dei contratti e nella durata complessiva del rapporto ― sarebbe stato comunque a carico del datore di lavoro l’onere di provare che i posti di insegnamento che le docenti avevano occupato fossero riferibili alla quota «flessibile» del 30%. 8. Le parti hanno esposto che dopo il primo concorso, svolto nell’anno 2004, nessun altro concorso era stato bandito per mantenere la copertura del 70% dell'organico degli insegnanti di religione cattolica e che doveva presumersi che il mancato rispetto dellaregola legale dell'indizione triennale dei concorsi fosse stata la causa della prolungata reiterazione dei contratti a termine. In sostanza, solo il costante mantenimento della copertura della quota del 70% delle cattedre con i vincitori del concorso avrebbe potuto giustificare, in tale subordinata ipotesi, una reiterazione a tempo indefinito dei contratti a termine. 9. In via ulteriormente gradata le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale della legge nr. 107/2015 e della normativa interna per avere escluso il personale docente di religione della scuola statale dalle tutele previste dal decreto legislativo n. 368/2001 e da ogni altra tutela rispetto all’abuso del contratto a termine avente carattere di dissuasività, proporzionalità, effettività ed equivalenza. 10. Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta, con riguardo al diritto al risarcimento del danno , v iolazione ed errata applicazione dell’art. 4 della legge n. 124 del 1999, art. 2 della legge n. 186 del 2003, clausola 5,punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’Accordo quadro CES/UNICE e CEEP. I ricorrenti contestano il percorso argomentativo della sentenza di appello, prospettando che la specialità della normativa riguardante gli insegnanti di religione non elide il divieto di abusivo ricorso ai contratti a termine, anche per tale categoria di insegnati.Sicchè anche per gli insegnanti di religione cattolica assunti a tempo determinato, per coprire posti cavanti nel c.d. organico di diritto, deve considerarsi vigente il divieto del sistematico ricorso a contratti a termine per evitare il concorso e la stabile assunzione, secondo i principi enunciati dalla CGUE nella sentenza Mascolo. 11. Con il secondo motivo del ricorso incidentale è dedotto il travisamento dei fatti-omessa valutazione di un elemento probatorio fondamentale ai fini del decidere. Omesso ordine di ricostituzione del fascicolo di partedi primo grado. 12. Atteso la sostanziale coincidenza, i motivi del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale vanno esaminati congiuntamente, atteso che entrambe le parti, nella sostanza, si dolgono che la Corte d’Appello ha erroneamente escluso di poter ravvisare l’abuso dello strumento contrattuale in considerazione della peculiarità della disciplina del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione. 13. Il motivi del ricorso principalee il primo motivo del ricorso incidentale sono fondat i e va nno accolt i in ragione dei principi già enunciati da ultimo da Cass., n. 18698 del 2022 e da altre pronunce emesse all’esito della medesima udienza pubblica dell’11 maggio 2022, nonché da ultimo con la sentenza n. 24146 del 2022, la cui motivazione si richiama ai sensi dell’art. 118 disp att. cod. proc. civ. 14. Questa Corte con la sentenza n. 18698 del 2022, cui adde Cass., n. 24146 del 2022 ha affermato i seguenti principi di diritto: “Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato". "I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora sorga contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso”. La suddetta sentenza n. 24146 del 2022 ha quindi affermato che il sistema nel suo complesso, non appare tale da suscitare dubbi sotto il profilo della compatibilità costituzionale anche ai sensi dell'art. 117, primo comma,Cost.15. Venendo a i cas i concret i , la decisione della Corte territoriale non è conforme ai principi sopraesposti, avendo escluso l’esistenza dell’abuso derivante dalla successione dei contratti a termine nonostante la loro reiterazione continua e la mancata indizione di concorsi per l’assunzione in ruolo dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), senza dare rilievo alla eventuale durata complessiva ultratriennale del rapporto a termine. 16. Al suddetto accoglimento segue l’assorbimento del secondo motivo del ricorso incidentale. 17. La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, affinché si adegui nella decisione ai principi di diritto in questa sede esposti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in rela
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