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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 41012/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello, interposto nell'interesse di Carmine [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia in data 27 maggio 2019 con la quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato lo stesso imputato responsabile del delitto di percosse in pregiudizio di Giuseppe CARRATÙ (così qualificato il fatto contestato a titolo di lesioni personali) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In particolare, il ricorrente - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 585 cod. proc. pen. - ha dedotto che: - il gravame, avanzato con atto depositato il 10 luglio 2019, è stato dichiarato inammissibile poiché tardivo; - il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il Giudice di pace ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale, traendo tale dato dalla lettura del verbale di udienza nel quale vi è prestampata la dicitura «dà lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che viene dettata a verbale, redatto su foglio a parte»; - tuttavia, come si trae dalla pronuncia di primo grado e dal dispositivo, essa è stata pubblicata mediante la lettura dello stesso dispositivo, con termine di giorni quindici per il deposito della motivazione, tanto che sul verbale dell'udienza del 27 maggio 2019, è apposto il timbro che attesta il deposito in cancelleria il 10 giugno 2020 (recte: 2019); - dunque, l'appello sarebbe stato tempestivamente proposto.

3. Il Procuratore generale della Repubblica ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il ricorso.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4.1. La sentenza impugnata, in effetti, ha dichiarato inammissibile l'appello perché ha ritenuto tardivo il deposito di esso in data 10 luglio 2019, per essere già spirato il termine di quindici giorni dalla pronuncia di primo grado, emessa il 27 maggio 2019 - ad avviso del Tribunale - con motivazione contestuale. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha tratto tale dato dalla lettura del verbale di udienza del 27 maggio 2019, vergato a mano su un modulo nel quale è riportata la dicitura indicata nel ricorso e riportata nella sentenza impugnata.

4.2. Tuttavia, come rappresentato dal Procuratore generale, dal dispositivo della sentenza del Giudice di pace si trae che quest'ultimo ha indicato in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione, indicazione che non è stata riportata nella sentenza.E a margine del verbale di udienza del 27 maggio 2019 è in effetti indicato il deposito della sentenza il giorno 10 giugno 2019.

Da tali elementi si trae che la pubblicazione della sentenza di primo grado ha avuto luogo mediante la sola lettura del dispositivo, con termine di quindici giorni per il deposito della motivazione (come detto, tempestivamente avvenuto).

Pertanto, all'atto della proposizione dell'appello il 10 luglio 2019, non era ancora spirato il termine di trenta giorni per proporre il gravame (cfr. Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C., Rv. 262737 - 01).

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio Così deciso il 15/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] INFERIOREvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni scritte, presentate ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l'appello, interposto nell'interesse di Carmine [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia in data 27 maggio 2019 con la quale il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato lo stesso imputato responsabile del delitto di percosse in pregiudizio di Giuseppe CARRATÙ (così qualificato il fatto contestato a titolo di lesioni personali) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali, con le conseguenti statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, il ricorrente - richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 585 cod. proc. pen. - ha dedotto che: - il gravame, avanzato con atto depositato il 10 luglio 2019, è stato dichiarato inammissibile poiché tardivo; - il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il Giudice di pace ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale, traendo tale dato dalla lettura del verbale di udienza nel quale vi è prestampata la dicitura «dà lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che viene dettata a verbale, redatto su foglio a parte»; - tuttavia, come si trae dalla pronuncia di primo grado e dal dispositivo, essa è stata pubblicata mediante la lettura dello stesso dispositivo, con termine di giorni quindici per il deposito della motivazione, tanto che sul verbale dell'udienza del 27 maggio 2019, è apposto il timbro che attesta il deposito in cancelleria il 10 giugno 2020 (recte: 2019); - dunque, l'appello sarebbe stato tempestivamente proposto. 3. Il Procuratore generale della Repubblica ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ritenendo fondato il ricorso. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. La sentenza impugnata, in effetti, ha dichiarato inammissibile l'appello perché ha ritenuto tardivo il deposito di esso in data 10 luglio 2019, per essere già spirato il termine di quindici giorni dalla pronuncia di primo grado, emessa il 27 maggio 2019 - ad avviso del Tribunale - con motivazione contestuale. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha tratto tale dato dalla lettura del verbale di udienza del 27 maggio 2019, vergato a mano su un modulo nel quale è riportata la dicitura indicata nel ricorso e riportata nella sentenza impugnata. 4.2. Tuttavia, come rappresentato dal Procuratore generale, dal dispositivo della sentenza del Giudice di pace si trae che quest'ultimo ha indicato in giorni quindici il termine per il deposito della motivazione, indicazione che non è stata riportata nella sentenza.E a margine del verbale di udienza del 27 maggio 2019 è in effetti indicato il deposito della sentenza il giorno 10 giugno 2019. Da tali elementi si trae che la pubblicazione della sentenza di primo grado ha avuto luogo mediante la sola lettura del dispositivo, con termine di quindici giorni per il deposito della motivazione (come detto, tempestivamente avvenuto). Pertanto, all'atto della proposizione dell'appello il 10 luglio 2019, non era ancora spirato il termine di trenta giorni per proporre il gravame (cfr. Sez. 5, n. 9832 del 08/01/2014, C., Rv. 262737 - 01). Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio Così deciso il 15/07/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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