CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21170/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi riuniti iscritti ai numeri 7335 e 8000 del ruolo generale dell'anno 2015. Il ricorso numero 7335/2015 è stato proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 103 -controricorrente- ne: vd: : 31 , 9, 5 (A • - v\ Tt vvt - Il ricorso numero 8000/2015 è stato proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma, via 'de Calboli, n. 60 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 103 -controricorrente- e nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata -controricorrente, ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dee) azko i luwt k' o Wlirin.,g73-(312014, depositata il e2 maggi gi 2014; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022. Fatti di causa La contribuente riceveva la notifica di una cartella di pagamento, mediante la quale, in esito a liquidazione automatizzata ai sensi degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione al modello unico presentato per gli anni di imposta 2006 e 2007 e al modello 730 presentato per il periodo di imposta 2007, si comunicava l'iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate per un considerevole importo. La CTP di Roma accoglieva il ricorso della contribuente, la quale sosteneva l'erroneità della notifica della cartella, adducendo, altresì, l'inesigibilità delle somme dalla stessa portate, essendo in corso procedura di concordato preventivo, nel cui ambito constava, infatti, l'intervenuta pronuncia di decreto di ammissione. La CTR del Lazio rigettava il successivo appello dell'Agenzia. Quest'ultima affida il proprio ricorso per cassazione n. 7335/2015 avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 5030/21/14 depositata il 31 luglio 2014 a due motivi. Resiste la contribuente con controricorso. e 9 ,5 S,-)c)( 'é- t' v vi t V\ tn tiVn. [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. affida il proprio ricorso per cassazione n. 8000/15 avverso la medesima sentenza d'appello ad un unico motivo di ricorso. L'Agenzia delle Entrate, nel costituirsi, ha spiegato, altresì, ricorso incidentale, incentrato su due motivi di censura. Anche in questo caso resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la riunione al procedimento n. 7335/2015 del ricorso n. 8000/2015. Sussiste, invero, un'evidente connessione tra i due giudizi, riguardanti una medesima vicenda accertativa ed aventi ad oggetto la stessa sentenza. La riunione delle impugnazioni è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ove investano lo stesso provvedimento. Con il primo motivo di ricorso n. 7335/2015 l'Agenzia deduce la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 140, 143, 145 c.p.c. nonché 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente trascurato di considerare la regolarità della notificazione della cartella e la conseguente tardività del ricorso della contribuente avverso la medesima. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 168 e 184 I. fall., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che, in costanza di procedimento per l'omologazione del concordato preventivo promosso dalla società contribuente, non potesse essere richiesto il pagamento oggetto della cartella. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione n. 8000/2015, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha contestato la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 156 c.p.c. e dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602 del 1973, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente trascurato di considerare la regolarità della notificazione della cartella e la conseguente tardività del ricorso della contribuente avverso la medesima. Con il primo motivo di ricorso incidentale nel giudizio n. 8000/2015, l'Agenzia delle entrate deduce la violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 140, 143, 145 c.p.c. nonché 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente trascurato di considerare la regolarità della notificazione della cartella e la conseguente tardività del ricorso della contribuente avverso la medesima. Con il secondo motivo di ricorso incidentale n. 8000/2015 si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione agli artt. 168 e 184 I. fall., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente escluso che, in costanza di procedimento per l'omologazione del concordato preventivo promosso dalla società contribuente, non potesse essere richiesto il pagamento oggetto della cartella. Il primo motivo del n. 7335/2015 è fondato e va accolto. La CTR ha osservato che la notifica della cartella era stata effettuata presso la sede sociale dell'ente e che l'ufficiale giudiziario non aveva rinvenuto alcuna persona che potesse ricevere l'atto e pertanto aveva dato corso agli incombenti previsti dall'art. 140 c.p.c. Ha rilevato, altresì, che, alla stregua di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la notifica con il rito degli irreperibili di cui alla norma testé citata era consentita nei soli confronti della persona fisica del rappresentante, non già nei riguardi dell'ente in forma impersonale. In altri termini, tale forma notificatoria, operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società, o presso il legale rappresentante, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale. Più di preciso, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 4 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale (Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n. 18762; Cass. n. 2232 del 2017). Nel caso in esame, invece, la CTR ha rilevato che la raccomandata veniva indirizzata alla società e ricevuta il 22 febbraio 2010 dall'impiegato [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva la non tardività del ricorso in opposizione del 9 aprile 2010, attesa la non ritualità della notifica del 22 febbraio 2010. Per analoghe ragioni si mostrano fondati e vanno accolti l'unico motivo del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e il primo motivo di ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio n. 8000/2015, che investono la stessa questione ora vagliata. È fondato anche il secondo motivo del ricorso n. 7335/2015. Giova, infatti, evidenziare che, per consolidato indirizzo nomofilattico, l'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, qualora i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale, che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione (Cass.n. 24880 del 2020; Cass. n. 9440 del 2019). Per analoghe ragioni va accolto il secondo motivo di ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio n. 8000/2015, che investe al fondo la medesima questione. In ultima analisi, vanno accolti sia il ricorso proposto nel procedimento n. 7535/2015, sia il ricorso avanzato nel giudizio n. 8000/2015, sia - infine - il ricorso incidentale spiegato in quest'ultimo giudizio. La sentenza d'appello va cassata. Non occorrendo ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. Per questi motivi Accoglie il ricorso avanzato nel giudizio n. 7335/2015; accoglie il ricorso proposto nel giudizio n. 8000/2015 e il ricorso ivi spiegato in via incidentale. Decide nel merito e rigetta l'originario ricorso della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 30.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Condanna, altresì, la contribuente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità