CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 1996
Cassazione n. 14593/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/04/1996 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di SOMMA Pierluigi avverso l'ordinanza con cui in data 4.7.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso il provvedimento con cui in data 19.2.2024 il Magistrato di Sorveglianza di Bari aveva rigettato un'istanza di liberazione anticipata; Rilevato che il ricorso, a fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata che ha richiamato una sanzione disciplinare inflitta al detenuto nel semestre 20.7.2023/19.1.2024 per una condotta di non scarsa rilevanza, censura che non sia stata valutato autonomamente il comportamento addebitato a Somma, sulla base del contenuto della documentazione del fascicolo disciplinare; Considerato che, in tal modo, il ricorso prospetti doglianze in punto di fatto, a fronte di una motivazione non illogica, che è adeguata a fondare il diniego del riconoscimento della liberazione anticipata per il periodo in cui si è verificato il fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si è limitato a sollecitare una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d