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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 33099/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/06/2021 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; utita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.:gs. n. 74 del 2000 commesso in data 27 dicembre 2015.

2. Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione perché il Giudice aveva omesso la statuizione sulla confisca dei beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato o dell'imposta evasa.

Pvtk [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato, perché il Tribunale di Brescia ha accertato la responsabilità dell'imputato, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha emesso di disporre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato.

L'art. 12-bis d.Igs. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha previsto la confisca obbligatoria per tutti i reati contemplati dal decreto legislativo 74 del 2000, in continuità normativa con l'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabiliva l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del dgs.

N. 74 del 2000.

Considerato che la quantificazione della somma da confiscare in relazione a: reato presuppone un accertamento di fatto e che in sentenza non si rinviene alcun elemento utile alla certa individuazione dei beni della società e dell'imputato da setcoporre alla misura ablativa, si reputa necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio.

P .Q.M .

Annu !a la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rirvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 10/06/2021 del Tribunale di Brescia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; utita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 giugno 2021 il Tribunale di Brescia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 10-ter d.:gs. n. 74 del 2000 commesso in data 27 dicembre 2015. 2. Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre per cassazione perché il Giudice aveva omesso la statuizione sulla confisca dei beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato o dell'imposta evasa. Pvtk [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato, perché il Tribunale di Brescia ha accertato la responsabilità dell'imputato, in qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per la violazione dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ma ha emesso di disporre la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. L'art. 12-bis d.Igs. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha previsto la confisca obbligatoria per tutti i reati contemplati dal decreto legislativo 74 del 2000, in continuità normativa con l'art. 1, comma 143, legge 24 dicembre 2007, n. 244, che stabiliva l'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen., per i reati previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del dgs. N. 74 del 2000. Considerato che la quantificazione della somma da confiscare in relazione a: reato presuppone un accertamento di fatto e che in sentenza non si rinviene alcun elemento utile alla certa individuazione dei beni della società e dell'imputato da setcoporre alla misura ablativa, si reputa necessario disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. P .Q.M . Annu !a la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca con rirvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa persona fisica. Così deciso, il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore
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