CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 18818/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA];-intimato-avverso la sentenza n. 796/2022 del Tribunale di Perugia, depositata il31-5-2022.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9-4-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso, assorbiti i restanti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente.Numero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/20261. Con ricorso depositato il 9-3-2012 [OSCURATO:PERSONA], perquanto ancora interessa, ha proposto avanti il giudice di pace diCastiglione del Lago opposizione all’ordinanza ingiunzione del 29-1-2012, con la quale gli era stata irrogata la sanzione amministrativapecuniaria di € 3.000,00 e la sanzione accessoria del divieto diemettere assegni per tre anni, per avere emesso due assegni - perl’importo di € 14.760,00 e di € 26.000,00 - privi di provvista; hadedotto che l’ordinanza non era stata emessa dal Prefetto, né nelrispetto del termine di trenta giorni previsto per l’emissione deiprovvedimenti amministrativi dalla legge n. 241/1990, oltre alamentare l’eccessività delle sanzioni irrogate.Il giudice di pace ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanzaingiunzione, in quanto emessa dal viceprefetto in mancanza di delega.A seguito di appello del Ministero dell’Interno e dell’UfficioTerritoriale del Governo di Perugia, con sentenza n. 778/2017, ilTribunale di Perugia ha riformato la sentenza impugnata e rigettatol’opposizione all’ordinanza ingiunzione. Il Tribunale ha dichiarato chedoveva ritenersi provata in capo al viceprefetto aggiunto che avevasottoscritto l’ordinanza ingiunzione il relativo potere, in quantorisultava dal provvedimento prefettizio del 21-10-2009 prot. 0039838,depositato in primo grado dall’Ufficio del Governo, quale documento5), che al viceprefetto firmatario era stato conferito l’incarico didirigente dell’Area III bis della Prefettura di Perugia “Applicazione delsistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso erappresentanza in giudizio”, che comprendeva “la gestione deiprocedimenti e delle attività in materia di violazione di normedepenalizzate in materia di assegni bancari e postali e relative sanzioni,contenzioso, rappresentanza in giudizio e tenuta degli archiviinformatizzati”; ha dichiarato che ciò bastava e non era necessario unNumero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026ulteriore provvedimento scritto di delega, in quanto l’attribuzione dellafunzione di responsabile dell’area in materia di applicazione del sistemasanzionatorio amministrativo comprendeva il potere di irrogare lerelative sanzioni. Ha esaminato e rigettato anche gli altri motiviopposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, che laCassazione ha accolto con ordinanza della sesta sezione civile-1 n.1595 depositata il 24-1-2020.L’ordinanza ha accolto il primo motivo, proposto sulla basedell’assunto che l’ordinanza ingiunzione era stata sottoscritta dalviceprefetto aggiunto in difetto di delega del prefetto, dichiarando:«Eppur vero, sulla verità storica del fatto rapportato, che questa Corte,conscia delle distinzioni che qualificano ciascuno dei tre profiliprofessionali in cui si articola la carriera prefettizia (prefetto, viceprefetto vicario, vice prefetto aggiunto), ha, a più riprese, affermato ilprincipio, segnatamente in relazione alle sanzioni irrogate perviolazione del codice della strada, secondo cui, mentre le prime duefunzioni sono scambievoli nel senso che il prefetto può di diritto esseresostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senzanecessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento,onde quest’ultimo è investito ex lege del potere di sottoscrivere gli attidi competenza prefettizia, per la firma da parte di altri funzionari ed inparticolare da parte del vice prefetto, ancorché nulla osti a che ancheil potere di firma sia fatto oggetto di delega, si rende, tuttavia,necessario l’adozione di un formale provvedimento che investa ilfunzionario delegato del relativo potere (Cass. Sez. VI-II, 19/02/2014,n. 3904).Senonché, si precisa, il conferimento di detto potere è assistito dauna presunzione iuris tantum (Cass., Sez. I, 2/02/2005, n. 2085),sicché è onere della parte che intenda opporre il fatto contrario, con laNumero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026conseguenza che nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinenterelativa attestazione da parte dell’Amministrazione, essa è tenutacomunque a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213cod. proc. civ. ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui all’art. 23,comma sesto, della legge 24 novembre 1989, n. 689, pressol’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativarisposta, diversamente restando ferma la presunzione di legittimità cheassiste il provvedimento sanzionatorio che non può reputarsi perciòsuperata (Cass., Sez. II, 10/5/2010, n. 11283).4.Ora va da sé che, se il provvedimento opposto è assistito in partequa da una presunzione di legittimità, la denunciata violazione di leggenon sussiste, poiché in ragione di ciò la quaestio iuris non è più se ilviceprefetto potesse o meno nelle circostanze di specie sottoscriverel’atto, ma se nei suoi confronti fosse stato adottato un formaleprovvedimento di delega.E tuttavia non registra neppure contestazioni il fatto che ildecidente fosse stato investito della richiesta di chiedere informazioniall’amministrazione resistente ex art. 213 cod. proc. civ. e che talerichiesta sia rimasta inascoltata, non avendone dato contezza ilTribunale nell’esposizione delle ragioni della decisione. Ne discendeperciò che la decisione si rivela in parte qua viziata, osservato ancheche, assolvendo l’onere di autosufficienza, il ricorrente si è dato cura diallegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere taleprova, rimarcandone la decisività in rapporto alla res in discussione edinsieme indicando dove e quando la relativa istanza era stataproposta».Riassunto il giudizio, con sentenza n. 796/2022 depositata il 31-5-2022, il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione all’ordinanzaingiunzione.Numero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026La sentenza ha dichiarato che, dalla documentazione depositatadall’Avvocatura dello Stato e in particolare dalla nota dell’UfficioTerritoriale del Governo con allegato il decreto 21-10-2009 n. 39838,risultava che alla dott. [OSCURATO:PERSONA], che aveva sottoscritto l’ordinanzaingiunzione, era stata attribuita “la titolarità dell’Area III bisApplicazione del sistema sanzionatorio amministrativo…che comprendegestione dei procedimenti e delle attività in materia di:…-violazione dinorme depenalizzate in materie diverse dalla precedenti [da intendersi:in materia diverse dagli assegni] relative sanzioni…”. Ha rigettatoanche gli altri motivi di opposizione e condannato l’opponente allarifusione a favore dell’Amministrazione delle spese liquidate in €3.500,00 per compensi.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi.Non hanno svolto difese il Ministero dell’Interno e l’UfficioTerritoriale del Governo di Perugia, ai quali la notificazione del ricorsoè stata ritualmente eseguita a mezzo pec all’[OSCURATO:EMAIL] con consegna del messaggio il 1°-9-2022.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 9-4-2026 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il PubblicoMinistero ha depositato memoria con le sue conclusioni.Ha depositato memoria illustrativa il ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione e/o falsaapplicazione degli articoli 4 e 8-bis legge 386/1990, art. 18 della leggen. 689 del 1981 e 4 d.m. 04.08.05 – omesso esame circa un fattodecisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazionerispettivamente all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e all’art. 360, comma1 n. 5 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. perNumero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026mancata uniformazione al principio di diritto enunciato dalla S.C. ecomunque a quanto statuito dalla Corte, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3 c.p.c.”. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbiaritenuto sufficiente, al fine di ritenere in capo al viceprefetto il poteredi emettere l’ordinanza ingiunzione, la nomina a dirigente dell’Area III,in aperta violazione del principio di diritto enunciato dalla SupremaCorte; ciò in quanto quel decreto era già in atti, di esso aveva datoconto la sentenza cassata e l’ordinanza rescindente aveva imposto diassolvere alla richiesta di esibizione della delega ex art. 213 cod. proc.civ.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3c.p.c. e all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.”; lamenta l’omessa pronunciadella sentenza impugnata in ordine al dedotto vizio di motivazionedell’ordinanza ingiunzione in punto di quantificazione della sanzione,deducendo che il Tribunale abbia finito per sostituirsi alla Prefettura nelgiustificare l’entità della sanzione.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione o falsaapplicazione dell’art. 2 L. n. 241/90 e dell’art. 28 della L. 689/1981 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”; evidenzia che la Prefetturaha emesso l’ordinanza ingiunzione a tre anni e mezzo di distanza daifatti, travolgendo le esigenze di celerità e certezza dell’azioneamministrativa evidenziate dalla Corte Costituzionale con la sentenzan. 151/2021.4. Con il quarto motivo, “erronea liquidazione delle spese digiudizio – violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (art.360, co. 1 n. 3 c.p.c.)”, il ricorrente lamenta di essere stato condannatoalla rifusione delle spese di tutti i gradi, senza alcuna esplicitazionedelle ragioni della totale mancanza di considerazione dell’esito delNumero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026giudizio di legittimità nel quale, per di più, l’Amministrazione non avevasvolto alcuna attività difensiva.5. Il primo motivo è fondato.E’ già stato enunciato il principio secondo il quale il giudizio dirinvio non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresentasolo una fase di quello originario, da ritenersi unico e unitario, con laconseguenza che al giudice del rinvio non è consentito di riesaminare ipresupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte,né procedere all’esame di qualsiasi altra questione che tenda a porrenel nulla o limitare gli effetti della pronuncia rescindente; ciò perchétutte le questioni relative ai presupposti necessari e logicamenteinderogabili della pronuncia devono ritenersi implicitamente accertatiin via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. Sez. 1, 24-6-2025n. 16915). È, altresì, acquisito che la struttura chiusa del giudizio dirinvio comporta che il giudice del rinvio sia vincolato alle statuizionidella sentenza che lo ha disposto e non possa pertanto prendere inconsiderazione neppure l’eventuale evoluzione della giurisprudenza dilegittimità intervenuta successivamente (Cass. Sez. L, 11-10-2024 n.26545); né può il giudice del rinvio sindacare o eludere la sentenza cheha disposto il rinvio, neppure in caso di violazione di norme di dirittosostanziale o processuale, o per errore del principio di diritto affermato,e neppure alla stregua degli arresti giurisprudenziali successivi dellaCorte di legittimità (Cass. Sez. 2, 29-10-2018 n. 27343; Cass. Sez. 3,4-4-2013 n. 8225).Nella fattispecie, l’ordinanza della Cassazione che aveva dispostoil rinvio, con il contenuto sopra trascritto, era stata chiara einequivocabile nell’affermare che il vice prefetto aggiunto non aveva ilpotere di sottoscrivere gli atti di competenza prefettizia e tale poteredi firma poteva essere oggetto di delega soltanto attraverso un formaleprovvedimento che investisse il funzionario delegato del relativoNumero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026potere; ha, altresì, dichiarato che l’ordinanza impugnata era assistitasolo da una presunzione di legittimità, che la questio iuris consistevanel verificare se nei confronti del funzionario fosse stato adottato unformale provvedimento di delega e che, poiché il ricorrente avevaformulato richiesta ex art. 213 cod. proc. civ. e tale richiesta erarimasta inascoltata, la decisione era viziata. All’evidenza, con questocontenuto la Cassazione ha escluso che il provvedimento prefettizio del21-10-2009 prot. 0039838, sul quale la sentenza cassata avevafondato l’affermazione dell’esistenza, in capo al vice prefetto, delpotere di firmare l’ordinanza ingiunzione, integrasse quel formale attodi delega che aveva dichiarato necessario: se la questione si fosseposta esclusivamente nei termini di necessità di ulteriore indagine sulcontenuto del documento che il Tribunale aveva posto a fondamentodella sua decisione, per accertare se quel documento contenesse omeno la delega formale, la sentenza non sarebbe stata cassata per nonavere emesso l’ordine ex art. 213 cod. proc. civ. Quindi, seppure laPubblica Amministrazione aveva ritenuto di produrre nuovamente nellafase di rinvio il provvedimento che aveva già prodotto nel giudizioconclusosi con la sentenza cassata, il giudice del rinvio non potevaesimersi dall’emettere l’ordine ex art. 213 cod. proc. civ. con riguardoalla cui mancata emissione la Cassazione aveva disposto il rinvio; nonpoteva neppure ritenere che il provvedimento già prodotto integrassela delega formale, che la pronuncia della Cassazione aveva presuppostonon sussistesse in atti. Per di più, nell’affermare che quel decretorelativo vizio nell’ordinanza ingiunzione opposta, il Tribunale non haneppure tentato di individuare in quel decreto un qualche contenutospecificamente attributivo della delega di firma, della quale l’ordinanzan. 1595/2020 della Cassazione ha statuito la necessità; così,Numero registro generale 21280/2022Numero sezionale 900/2026Numero di raccolta generale 18818/2026Data pubblicazione 09/06/2026ulteriormente dimostrando di non avere compreso il contenuto delprovvedimento che ha disposto il rinvio.6. L’accoglimento del primo motivo impone la cassazione dellasentenza impugnata e comporta l’assorbimento degli altri motivi, inquanto aventi a oggetto questioni che perdono immediata efficaciadecisoria e potranno essere esaminate solo all’esito della verifica, neitermini imposti da Cass. n. 1595/2020, dell’esistenza della delega incapo al viceprefetto che ha emesso l’ordinanza ingiunzione.Il giudice del rinvio farà applicazione dei principi già enunciatidall’ordinanza n. 1595/2020 - in primo luogo emettendo l’ordine ex art.213 cod. proc. civ.- e si atterrà a quanto sopra esposto, statuendoanche sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Perugia,in persona di diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 9-4-2026Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]