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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 febbraio 2021

Cassazione n. 11785/2023

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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24173/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C, elettivamente domiciliato in Messina via Vincenzo d'Amore n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 221/2021 depositata il 15/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., s.a.s, già [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, emesso dalla Agenzia delle Entrate in revoca delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101, di cui essa ricorrente si era avvalsa il 10 dicembre 2013 in riferimento alla registrazione dell’atto, in data 6 dicembre 2013, di acquisto di alcuni terreni agricoli con soprastanti fabbricati pertinenziali;

7. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023);

8. in base all’art.1, comma 197, della legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”;

9. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corterinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.24173/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E C, elettivamente domiciliato in Messina via Vincenzo d'Amore n. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 221/2021 depositata il 15/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e C., s.a.s, già [OSCURATO:SOCIETA]. società agricola ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi contrastati dall’Agenzia delle Entrate, contro la sentenza in epigrafe con cui la CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto avverso l'atto di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, emesso dalla Agenzia delle Entrate in revoca delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.101, di cui essa ricorrente si era avvalsa il 10 dicembre 2013 in riferimento alla registrazione dell’atto, in data 6 dicembre 2013, di acquisto di alcuni terreni agricoli con soprastanti fabbricati pertinenziali; 7. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha chiesto di sospendere il presente procedimento, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè, alla data dell’1 gennaio 2023); 8. in base all’art.1, comma 197, della legge n. 197/2022: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; secondo l’art. 1, comma 200, della citata legge 197/2022, modificato dal d.l. 34 del 2023 “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”; 9. pertanto, vista la sopra ricordata istanza della contribuente, il collegio ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo; P.Q.M. la Corterinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso, in Roma, nell’adunanza camerale della
Decreto Cassazione n. 11785/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris