CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 17600/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre del Greco rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 40 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Capua da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore - intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, n. 10170/2017 depositata il 4.12.2017;udita la 1 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17600/2018 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 13703/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR della Campania in data 4.12.2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza della CTP di Napoli del 24.11.2015. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che i motivi di appello fossero una sostanziale mera riproposizione delle ragioni già dedotte nel giudizio di primo grado senza alcuna specifica e concreta censura dell’iter motivazionale della sentenza impugnata. Non si è costituita l’intimata Agenzia. Im esito alla udienza camerale non partecipata del 16/06/2021 la Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo e l’acquisizione del fascicolo di merito. La parte ricorrente ha eseguito la rinnovazione della notificazione. La causa è stata tratta alla udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo e unico motivo del ricorso la parte lamenta la violazione dell'art. 53 comma primo del decreto legislativo 546 del 1993 ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. La società ricorrente deduce che ha errato il giudice di secondo grado a ritenere che i motivi di appello fossero privi della necessaria specificità, in quanto consistenti nella generica riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado, mentre di contro essa ricorrente aveva indirizzato le proprie censure avverso i singoli capi di sentenza, pur devolvendo al giudice d'appello i motivi di ricorso già contenuti nell'atto introduttivo, che integravano specifiche critiche correlate puntualmente alle singole statuizioni espresse dal giudice di primo grado. 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17600/2018 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 13703/2022 Il motivo è fondato. Data pubblicazione 29/04/2022 Nella giurisprudenza di questa Corte si è nel tempo elaborato il principio che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), può assolvere l'onere di impugnazione specifica, imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci, pur se è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass.16976/2011; v. anche Cass. 32954/2018; Cass. 18092/2021) Si deve quindi distinguere tra la reiterazione delle argomentazioni del ricorso di primo grado in contrapposizione alle ragioni della sentenza, e la mera riproposizione sic et simpliciter dello stesso atto senza alcun reale e percepibile contenuto censorio. Nella fattispecie l'appello, pur tramite la riproposizione delle argomentazioni di primo grado, esprime una chiara volontà censoria diretta verso le statuizioni della sentenza di primo grado, come peraltro in certa misura implicitamente riconosce anche il giudice di appello, laddove osserva che i motivi di appello si risolvono (non solo) “in una sostanziale mera riproposizione -pressoché testuale- delle ragioni già dedotte nel corso di giudizio di primo grado” (ma anche) “in una generica contumelia in ordine alle illegittimità delle conclusioni raggiunte dai giudici di prime cure”. Ed invero la tecnica dell'atto di 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 17600/2018 Numero sezionale 984/2022 Numero di raccolta generale 13703/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 appello proposto dalla parte è quella di ricapitolare le statuizioni della sentenza di primo grado per confutarle tramite la riproposizione dell'argomento già proposto in primo grado e disatteso, ma ciò è sufficiente, nel caso concreto, a fare percepire le ragioni della censura avverso gli specifici capi e punti della sentenza impugnata. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla commissione regionale della Campania in diversa composizione per un nuovo esame. Il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio. Roma camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a