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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 29472/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16535-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] LUS ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore” e procuratore “ad negotia”, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUGLIELMETTI, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPAGNOLO; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione per rinuncia R.G.N.16535/2023 Cron.

Rep.

Ud.05/06/2025 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA]; F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 94 /20 2 3 , de lla Corte d’appello /Tribunale diPalermo, depositata in data 13 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 05/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; consideratoche: -[OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di due motiv i , per la cassazione della sentenza n. 94/23, del13 gennaio 202 3 , del la Corte d’appello di Palermo, che –accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 1827/16, del 13 dicembre 2016, del Tribunale di Agrigento –ha rigettato la domanda di manleva dell’odierna ricorrente, proposta nell’ambito di un giudizio nel quale era stata valere la sua responsabilità professionale; -il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3 ), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1892 cod.civ.; -ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - sono rimast i solo intimat i i soggetti meglio indicati in epigrafe; -in relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.; - c omunicata al la ricorrente tale proposta, la medesim a ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - la ricorrente, con atto del 30 aprile 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. , tanto dovendo reputarsi prevalente (per l’evidente favore dell’ordinamento per la volontaria desistenza dal giudizio di legittimità) sul diverso meccanismo procedurale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., deve dichiararsi estinto - per rinuncia al ricorso - il presente giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto anche della richiesta congiunta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16535-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat a “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difes a dall’[OSCURATO:PERSONA] LUS ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “pro tempore” e procuratore “ad negotia”, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUGLIELMETTI, con domicilio eletto in Roma, via Cassiodoro 1/A, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] SPAGNOLO; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Estinzione per rinuncia R.G.N.16535/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2025 Adunanza camerale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA]; F.[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 94 /20 2 3 , de lla Corte d’appello /Tribunale diPalermo, depositata in data 13 / 0 1 /20 2 3 ; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 05/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; consideratoche: -[OSCURATO:PERSONA], ricorre, sulla base di due motiv i , per la cassazione della sentenza n. 94/23, del13 gennaio 202 3 , del la Corte d’appello di Palermo, che –accogliendo il gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. avverso la sentenza n. 1827/16, del 13 dicembre 2016, del Tribunale di Agrigento –ha rigettato la domanda di manleva dell’odierna ricorrente, proposta nell’ambito di un giudizio nel quale era stata valere la sua responsabilità professionale; -il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4 ), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost; -il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3 ), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1892 cod.civ.; -ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - sono rimast i solo intimat i i soggetti meglio indicati in epigrafe; -in relazione al presente ricorso veniva formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.; - c omunicata al la ricorrente tale proposta, la medesim a ha richiesto la decisione del collegio ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - la ricorrente, con atto del 30 aprile 2025, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; - il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. , tanto dovendo reputarsi prevalente (per l’evidente favore dell’ordinamento per la volontaria desistenza dal giudizio di legittimità) sul diverso meccanismo procedurale di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., deve dichiararsi estinto - per rinuncia al ricorso - il presente giudizio di legittimità; -sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto anche della richiesta congiunta delle parti; p. q. m. la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, compensando integralmente tra le parti le spese dello stesso. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale de
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