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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 12039/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del giorno 1 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed € 12.810,00 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non applicare l'invocato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990; che con il secondo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che sarebbe stata dovuta, secondo l'assunto difensivo, in esito al riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al primo motivo di ricorso; che con l'ultimo motivo censurava la sentenza opposta nella parte in cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro delle somme rinvenute in possesso del Guardabasso.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta infondato in quanto la Corte di appello di Catania ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso del prevenuto, pari ad oltre 1000 dosi medie singole di marijuana e 16 dosi medie singole di cocaina, tenendo conto anche della loro scarsa qualità, nonché dalla circostanza del rinvenimento di bilancini e sostanza da taglio tali da impedire l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che dalla manifesta infondatezza del primo motivo deriva l'inammissibilità del secondo per come posti in dipendenza reciproca dalla difesa del ricorrente; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il ricorrente, privo di redditi e per questo percettore del reddito di cittadinanza, non ha fornito alcun sostegno probatorio favorevole circa la provenienza degli oltre 15.000 € rinvenuti in suo possesso di tal ché la Corte catanese ha correttamente disatteso la richiesta di liberazione delle somme sequestrate; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del giorno 1 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Siracusa aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed € 12.810,00 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non applicare l'invocato comma 5 dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990; che con il secondo motivo deduceva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena che sarebbe stata dovuta, secondo l'assunto difensivo, in esito al riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al primo motivo di ricorso; che con l'ultimo motivo censurava la sentenza opposta nella parte in cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro delle somme rinvenute in possesso del Guardabasso. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta infondato in quanto la Corte di appello di Catania ha correttamente escluso la ricorrenza della fattispecie di lieve entità dando rilievo al dato ponderale delle sostanze stupefacenti rinvenute in possesso del prevenuto, pari ad oltre 1000 dosi medie singole di marijuana e 16 dosi medie singole di cocaina, tenendo conto anche della loro scarsa qualità, nonché dalla circostanza del rinvenimento di bilancini e sostanza da taglio tali da impedire l'applicazione dell'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che dalla manifesta infondatezza del primo motivo deriva l'inammissibilità del secondo per come posti in dipendenza reciproca dalla difesa del ricorrente; che anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato in quanto il ricorrente, privo di redditi e per questo percettore del reddito di cittadinanza, non ha fornito alcun sostegno probatorio favorevole circa la provenienza degli oltre 15.000 € rinvenuti in suo possesso di tal ché la Corte catanese ha correttamente disatteso la richiesta di liberazione delle somme sequestrate; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere e
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