Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:93
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T
‑
442/21)
«Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra, da una parte, l’Unione e l’Euratom e, dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Accordi internazionali – Atti impugnabili – Atto dell’Unione recante conclusione di un accordo internazionale – Controllo di validità di una decisione di conclusione di un siffatto accordo – Presa in considerazione del contenuto stesso dell’accordo
(v. punti 18, 19)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] aventi interessi familiari e patrimoniali nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689)
(v. punti 29
‑
32, 35
‑
37)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689)
(v. punti 40, 44
‑
46)
4.
Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione
(Artt. 217 e 218, §§ 6 e 8, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689)
(v. punto 43)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, a eccezione di quelle relative all’istanza di intervento.
4)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.