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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:93
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T ‑ 442/21) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra, da una parte, l’Unione e l’Euratom e, dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Accordi internazionali – Atti impugnabili – Atto dell’Unione recante conclusione di un accordo internazionale – Controllo di validità di una decisione di conclusione di un siffatto accordo – Presa in considerazione del contenuto stesso dell’accordo (v. punti 18, 19)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] aventi interessi familiari e patrimoniali nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punti 29 ‑ 32, 35 ‑ 37)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punti 40, 44 ‑ 46)

4. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione (Artt. 217 e 218, §§ 6 e 8, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punto 43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, a eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 febbraio 2022 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T ‑ 442/21) «Ricorso di annullamento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra, da una parte, l’Unione e l’Euratom e, dall’altra, il [OSCURATO:PERSONA] – Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Accordi internazionali – Atti impugnabili – Atto dell’Unione recante conclusione di un accordo internazionale – Controllo di validità di una decisione di conclusione di un siffatto accordo – Presa in considerazione del contenuto stesso dell’accordo (v. punti 18, 19) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Possibilità di essere individualmente interessato da una decisione di carattere generale – Presupposti – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Ricorso proposto da cittadini del [OSCURATO:PERSONA] aventi interessi familiari e patrimoniali nell’Unione – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punti 29 ‑ 32, 35 ‑ 37) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punti 40, 44 ‑ 46) 4. Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Decisione del Consiglio che approva la conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’Unione – Esclusione (Artt. 217 e 218, §§ 6 e 8, TFUE; decisione del Consiglio 2021/689) (v. punto 43) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, a eccezione di quelle relative all’istanza di intervento. 4) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative all’istanza di intervento.
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