CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, in ordine ai delitti di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) per i reati di cui agli artt. 416, 353 e 353-bis, cod. pen. Secondo le imputazioni provvisorie, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Presidente della "[OSCURATO:PERSONA]" [OSCURATO:PERSONA], è accusato di essersi associato con altri soggetti a capo di analoghe compagini sociali gerenti servizi di manutenzione del patrimonio comunale di Salerno, al fine di controllare e gestire in situazione di monopolio gli affidamenti di appalti ( e le successive proroghe), assegnati in favore di cooperative sociali di tipo B da parte del Comune di Salerno (capo 5); a detta condotta associativa sarebbero seguiti i reati fine di turbata libertà degli incanti, oltre che attività finalizzate a turbare la gara e le modalità di scelta del contraente per mezzo di attività collusive (capi 6, 7, 8, 9, 11, 12); condotte complessivamente contestate sino ad aprile 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto ad utilizzabilità delle intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, in violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 216/2017. Il ricorrente osserva come non potesse farsi ricorso al captatore informatico per le indagini in ordine ai delitti di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., in quanto fattispecie non rientranti tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 - 335-bis cod. pen. disciplinati dal capo I, del titolo II, del libro II, del codice penale. Si rileva come il Tribunale non avrebbe potuto tenere conto dei risultati delle indagini acquisite tramite tale metodica che devono, pertanto, essere esclusi dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Vizi di motivazione in ordine all'adeguatezza della misura cautelare ex art. 275 cod. proc. pen. del divieto di dimora nel Comune di Salerno. La tipologia di misura applicata non risulterebbe adeguata rispetto alla condotta contestata, afferente a sei ipotesi di turbative d'asta, visto che, al fine di realizzare i delitti in questione, la presenza del ricorrente in Salerno non avrebbe valenza significativa, ben potendo gli accordi fraudolenti essere realizzati in un differente comune; detta circostanza avrebbe dovuto condurre a ritenere più adeguate le misure interdittive di cui agli artt. 289-bis e 290 cod. proc. pen., concretamente più idonee ad impedire la reiterazione di reati della stessa specie. Né il Tribunale avrebbe preso in considerazione l'intervenuta sospensione dal servizio affidato alle cooperative da parte del Comune di Salerno e l'indizione di una nuova gara, novità che sarebbe idonea a determinare un differente quadro cautelare.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato e generico, è inammissibile. 2. Generico risulta il primo motivo di ricorso teso a confutare le ragioni che avevano portato il Tribunale del riesame a rigettare l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni interessate dal captatore informatico. È ormai consolidato il principio di diritto espresso in più occasioni da questa Corte secondo cui è onere della parte che eccepisce in sede di legittimità l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. Un. N. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108). Ed infatti, la censura rivolta alla parte del provvedimento impugnato fa riferimento a plurime intercettazioni telefoniche ed ambientali senza che si possa comprendere quali di queste sarebbero direttamente interessate alle critiche rivolte. Ma soprattutto, a fronte di plurimi e variegati elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata, a prescindere dalla bontà o meno della risposta che dà conto delle ragioni che portano a ritenere utilizzabili i risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore informatico che - per quanto detto - non rileva, la difesa del ricorrente non indica quale sia l'incidenza sul complessivo compendio indiziario delle intercettazioni ritenute inutilizzabili. L'ordinanza rinvia ad intercettazioni eseguite secondo i canoni "ordinari", descrive il contenuto degli atti acquisiti presso la pubblica amministrazione interessata, delle osservazioni degli investigatori e, in ultimo, analizza nel dettaglio le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto sopra enunciato rende palese come la dedotta inutilizzabilità si risolva in una mera petizione di principio, priva di effettiva valenza sul compendio motivazionale posto alla base della ritenuta gravità indiziaria, relativamente ai capi di incolpazione provvisoria, che non viene in alcun modo fatto oggetto di censura da parte del ricorrente. 3. Manifestamente infondata e generica risulta la censura rivolta alla ritenuta adeguatezza della misura del divieto di dimora nel comune di Salerno. Il Tribunale, con motivazione completa e logica, ha valorizzato la disponibilità dimostrata dal ricorrente ad operare nel sistema collusivo, ha preso in esame l'attuale inserimento nella cooperativa e la conseguente necessitàdi allontanarlo dal servizio, vista la permanenza del rapporto di lavoro con la cooperativa sociale "[OSCURATO:PERSONA]". La ritenuta adeguatezza della misura è stata, invero, supportata facendo presente come il provvedimento di sospensione del servizio del Comune con la cooperativa sociale fosse di natura meramente provvisoria e non decisivo, in ragione dell'apprezzata pervasività del sistema illecito portato avanti da tutti gli indagati dotati di capacità organizzativa manifestata anche dopo aver appreso delle indagini in corso. Il ricorrente vorrebbe confutare detti elementi prospettando a questa Corte un maggiore pertinenza delle differenti misure di natura interdittiva, come ad esempio quelle di cui agli artt. 289-bis e 290 cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha logicamente osservato come le misure interdittive sopra richiamate sarebbero state inefficaci nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] visto che, al venir meno del ruolo di presidente della cooperativa, non era corrisposto il venir meno del rapporto di lavoro con la citata cooperativa; la persistente possibilità di incidere sulle decisioni della compagine, pur in assenza di alcun ruolo formale, non consentiva alle invocate misure interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare determinate attività professionali di svolgere alcun ruolo cautelare, essendo dette misure all'evidenza rivolte nei confronti dei soggetti titolari di un potere di rappresentanza o di gestione della compagine attraverso cui viene in concreto realizzata la condotta penalmente rilevante che si intende prevenire. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così