CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 27738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del suo rappresentante legale temporaneo avverso il decreto del 27/05/2022 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 27 maggio 2022 la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di opposizione avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano il 14 aprile 2021, rigettava la richiesta di ammissione al credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che era l'intestataria di un bene immobile sottoposto a confisca, ubicato a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, che risultava nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dalla Corte di merito sull'assunto che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva osservato l'obbligo di provare la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e che si riteneva dimostrata l'esistenza di un nesso di strumentalità, rilevante ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tra le attività illecite svolte da [OSCURATO:PERSONA] e il mutuo ipotecario dell'importo di 130.000,00 euro, concesso dalla parte ricorrente alla stessa Pawlukiewicz, con contratto stipulato il 6 luglio 2006. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:SOCIETA]., a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo si è dedotta la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 23, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 159 del 2011 e l'apparenza della motivazione, per avere la Corte di appello di Milano ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse osservato l'obbligo di provare la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava dalla sua condizione di terzo creditore. Si era, in questo modo, attribuito alla chiamata in giudizio della società creditrice un significato estraneo alla previsione dell'art. 52 d.lgs. n. 152 del 2019, che prescrive la verifica sulla legittimazione del terzo ipotecario solo dopo l'irrevocabilità della misura ablatoria. Con il secondo motivo si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 52, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, rappresentandosi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva erogato il mutuo ipotecario dell'importo di 130.000,00 euro a [OSCURATO:PERSONA] dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelati inadeguati soltanto ex post, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale l'unità immobiliare controversa veniva confiscata.Con il terzo motivo si è dedotta la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 quanto alla ritenuta strumentalità del credito rispetto all'attività illecita senza considerare che il finanziamento era stato erogato a persona diversa da Carvelli senza che l'istituto di credito avesse potuto riscontrare l'intestazione fittizia, mentre non assumono rilievo i versamenti per contanti sul conto corrente della debitrice. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è infondato. 2. Osserva il Collegio che l'inquadramento sistematico della vicenda in esame postula il richiamo preliminare dell'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel cui primo comma si recita: «La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso». Tale disposizione, a sua volta, deve essere correlata con quella del secondo comma della stessa norma, a tenore della quale: «I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5». Tanto premesso, deve rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui: «In materia di misure patrimoniali di prevenzione, il terzo creditore che si oppone all'esclusione del proprio credito dallo stato passivo formato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 59, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso a provare, non soltanto la buona fede, ma anche l'assenza del nesso di strumentalità tra il proprio diritto e l'attività illecita del soggetto pericoloso, in quanto, non avendo egli preso parte al procedimento applicativo della misura di prevenzione (celebrato, nel caso di specie, prima della modifica dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dall'art. 5, comma 7, della legge 17 ottobre 2017, n. 161), risulterebbe altrimenti leso il suo diritto a difendersi in giudizio» (Sez. 5, n. 17968 del 01/03/2019, CA.RI.GE ., Rv. 276849 - 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 39148 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271190 - 01). Ne discende che il tribunale investito dell'opposizione proposta dal terzo creditore avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo è tenuto ad accertare, anche d'ufficio e indipendentemente dall'attività di allegazione dell'istante, il fondamento giuridico della sua domanda sulla base delle risultanze acquisite al processo, nel rispetto della previsione dell'art. 52, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 — a tenore della quale: «Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi» —, tranne che si tratti di eccezioni che possono essere proposte in giudizio solo dalla parte interessata. Ne consegue che non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa nel caso in cui venga rigettata la domanda del creditore per ragioni diverse da quelle affermate nel provvedimento opposto, tenuto conto dei poteri devoluti al giudice dell'opposizione. Al contempo, la valutazione della condizione di buona fede del creditore deve essere eseguita attraverso l'intero arco temporale nel quale si è sviluppato il rapporto economico tra il prevenuto e il soggetto finanziatore, che comporta una verifica che deve riguardare sia il momento della concessione del finanziamento, sia il momento dell'eventuale modifica delle condizioni contrattuali, sia il momento in cui il rapporto creditizio si conclude. Ne consegue che il creditore, per potere beneficiare della tutela riconosciutagli dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, deve dimostrare di avere adoperato una condotta diligente, rapportata alle circostanze del caso concreto, lungo tutto il periodo in cui si è sviluppato il rapporto creditizio di cui si invoca la tutela, rispetto al quale si impone una «analisi globale dell'attività d'impresa del debitore e alla valutazione di attendibilità delle scritture contabili e delle poste di bilancio» (Sez. 2, n. 41016 del 21/02/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 274807 - 01). 3. Passando a considerare le singole censure difensive, deve ritenersi inammissibile il primo motivo, con cui si è dedotta la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 23, commi 2, 3, 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere la Corte di appello di Milano ritenuto che [OSCURATO:SOCIETA]. non avesse osservato l'obbligo di provare la ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava dalla sua condizione di terzo creditore. Osserva il Collegio che [OSCURATO:SOCIETA]., pur essendosi costituita ritualmente in giudizio davanti al Tribunale di Milano, non adempiva all'obbligo di dimostrare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del suo diritto di credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che gli derivava, ex art. 52 d.lgs. n. 152 del 2019, dalla sua condizione di terzo creditore. Non può, invero, non rilevarsi che per ottenere il riconoscimento del diritto di credito su un bene confiscato, il terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare sia la sua estraneità all'illecito preesistente sia l'affidamento incolpevole, inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di diligenza media funzionale a escludere la rimproverabilità del comportamento del creditore. Basti, in proposito, richiamare il principio di diritto secondo cui «ai fini dell'ammissione del credito allo stato passivo la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata» (Sez. 1, n. 44714 del 13/07/2016, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 268507 - 01). Questo assetto normativo, del resto, è imposto dall'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, che ha introdotto un subprocedimento, teso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede, funzionali a determinare le condizioni di accesso al riconoscimento di detti crediti, con soddisfazione concessa nei limiti del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore. Si tratta, a ben vedere, di una disciplina particolarmente articolata, mossa dall'esigenza primaria di qualificare le modalità di acquisto al patrimonio dello Stato dei beni confiscati in via definitiva, fornendo, al contempo, tutela ai creditori legittimati prima del sequestro di buona fede, allo scopo di ridurre le incertezze manifestatesi in passato sul tema e rendere omogenei e prevedibili nei loro esiti i contenziosi, spesso di notevole impatto economico per i soggetti coinvolti. L'opzione legislativa di fondo sottesa al subprocedimento di cui all'art. 52 d.lgs. citato, del resto, è chiara, essendo funzionale a consentire l'estinzione di diritto delle garanzie reali, che è possibile solo quando venga contestualmente fornita al titolare del diritto di credito un'adeguata tutela delle sue ragioni.Occorre, pertanto, ribadire che spetta al terzo, che assume la prescritta condizione di buona fede l'onere di fornire la dimostrazione degli elementi da cui possa desumersi il suo diritto di credito e il suo affidamento incolpevole, in linea con quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, (tra le altre, Sez. 1, n. 44515 del 27/04/2012, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 253827 - 01; Sez. 1, n. 30326 del 29/04/2011, MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 250910 - 01; Sez. 1, n. 8015 del 06/02/2007, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 236364 - 01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, posto che l'istituto ricorrente, nel costituirsi nel procedimento, aveva espressamente dedotto, ma non dimostrato, di avere versato in condizioni di buona fede all'atto dell'erogazione del finanziamento, dal quale trae origine il credito vantato. 4. Devono, invece, ritenersi infondati il secondo ed il terzo motivo, con cui si è denunciata la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 52, commi 1 e 3, d.lgs. n. 159 del 2011, rappresentandosi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva erogato il mutuo ipotecario dell'importo di 130.000,00 euro a [OSCURATO:PERSONA], dopo avere effettuato tutti gli accertamenti funzionali a verificare le condizioni reddituali e la solvibilità del mutuatario, che si erano rivelate inadeguate soltanto ex post, a seguito dell'attivazione del procedimento di prevenzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del quale l'unità immobiliare controversa veniva confiscata. Non può, invero, non rilevarsi che è incontestabile che [OSCURATO:PERSONA] era la convivente del prevenuto, [OSCURATO:PERSONA], che immetteva nel circuito economico lecito le risorse che gli derivavano dall'attività del narcotraffico nel quale era coinvolto anche attraverso la convivente, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Milano. Quanto alla condizione di buona fede, la società ricorrente omette di confrontarsi con l'ordinanza impugnata, che evidenziava l'assenza di qualsivoglia allegazione sul valore del bene e sulle altre condizioni ordinarie del finanziamento di 130.000,00 euro erogato da [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA], rendendo irrilevante la conoscenza o la conoscibilità della situazione processuale di [OSCURATO:PERSONA], invocata dalla difesa della società ricorrente. L'assenza di allegazioni documentali, del resto, è talmente radicale da fare ritenere altamente probabile che l'erogazione del credito non era stata preceduta da alcuna istruttoria bancaria, essendo stata basata sulla mera allegazione di due buste paga, fornite dalla mutuataria e senza che venissero fornite ulteriori garanzie finanziarie. Si consideri che il mutuo ipotecario controverso, che prevedeva una rata mensile di 700,00 euro, veniva concesso a una persona che riceveva uno stipendio mensile di 1.200,00 euro, della quale non era conosciuta l'affidabilità patrimoniale, in assenza di pregressi rapporti finanziari e senza il compimento di verifiche sulla sua attività lavorativa. Queste conclusioni, a ben vedere, appaiono rispettose delle emergenze probatorie e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui in tema «di disciplina relativa alla tutela dei terzi nelle misure di prevenzione reali, la buona fede di un creditore in forza di titolo avente data certa anteriore al sequestro si commisura ad un onere di ordinaria diligenza, dovendosi escludere che il medesimo sia tenuto a conoscere ed interpretare le motivazioni di atti giudiziari concernenti il debitore [...]» (Sez. 1, n. 31025 del 15/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273671 - 01). Per converso, la buona fede necessaria per l'ammissione allo stato passivo di un istituto bancario titolare di un diritto di credito, rilevante ex art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, non può «essere esclusa soltanto in ragione della erogazione del mutuo ipotecario non preceduta dall'acquisizione di garanzie da parte della società destinataria, quando tra quest'ultima e la banca preesista da tempo un complesso di rapporti creditizi, connotato dalla regolarità della condotta contrattuale della parte affidataria e dalla costante proroga e ampliamento dell'affidamento da parte della parte concedente in presenza di un effettivo progetto imprenditoriale» (Sez. 1, n. 26356 del 08/06/2016, dep. 2017, Mazzara, Rv. 270444 - 01). Quanto, infine, alla strumentalità del diritto di credito, il provvedimento impugnato evidenziava il pagamento delle rate con versamenti in contanti, che costituisce un elemento altamente sintomatico e, come tale, logicamente considerato dai giudici di merito nell'ambito di un giudizio plausibile e razionale, dell'assenza di redditi leciti sufficienti e dell'obiettivo di reimmettere nel circuito legale i fondi derivanti dalle attività illecite di Carvelli. Non è, del resto, dubitabile che la strumentalità di un diritto di credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto o a un soggetto collegato allo stesso, come nel caso in esame, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari è idonea ad agevolare, in modo indiretto, la realizzazione di attività illecite. Anche in questo caso, appare utile richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui in tema «di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite» (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282734 - 01). 5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a