CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 37141/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte di Appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 novembre 2022 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa, in data 16 novembre 2020, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato Albert MARKJA alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Albert MARKJA propone personalmente ricorso per cassazione avverso detta sentenza, lamentando, come unico motivo di impugnazione, la carenza della motivazione in ordine alla mancata prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. sulla contestata recidiva. 3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] gli eiestensore Il