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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32669/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10083-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro 2G di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, GIUCA Giovanni, nonché quest'ultimo personalmente e GUARINO Giovanni, quali soci della predetta società, rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5522/06/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE- rilevato che i controricorrenti hanno depositato istanza con la quale hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; - ritenuto che l'istanza, stante l'entità delle imposte riprese a tassazione per l'anno d'imposta accertato e la soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei gradi di merito, può essere accolta; P.Q.M. sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10083-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro 2G di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, GIUCA Giovanni, nonché quest'ultimo personalmente e GUARINO Giovanni, quali soci della predetta società, rappresentati e difesi, per procure speciali in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 5522/06/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 20/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE- rilevato che i controricorrenti hanno depositato istanza con la quale hanno manifestato l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia di cui all'art. 5 della legge n. 130 del 2022 ed hanno chiesto la sospensione del processo ai sensi del comma 10 della predetta disposizione; - ritenuto che l'istanza, stante l'entità delle imposte riprese a tassazione per l'anno d'imposta accertato e la soccombenza dell'Agenzia delle entrate nei gradi di merito, può essere accolta; P.Q.M. sospende il processo fino alla data del 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma il
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