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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33430/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senlite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala del 23 febbraio 2023.

Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ha evidenziato che la pena era superiore al limite di anni due di reclusione stabilito dal legislatore, e, con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che non risultavano disponibili attività di tipo risocializzante, lavorative o di volontariato, necessarie a sostenere il percorso rieducativo.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver rilevato la sussistenza di molteplici aspetti positivi, idonei all'accoglimento della richiesta, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di attività lavorative e di volontariato o risocializzanti, senza considerare che, dalla lettura della stessa relazione dell'UEPE, si evinceva che, in caso di accoglimento, tale Ufficio si sarebbe impegnato a individuare l'Ente nel quale il condannato avrebbe potuto svolgere la propria attività. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua e illogica, nel momento in cui ha formulato dapprima un giudizio prognostico adeguato (avendo dato atto della presa di responsabilità da parte del condannato, della sua discreta revisione critica, della sussistenza di un domicilio idoneo e della volontà del condannato di svolgere attività lavorativa, individuata dall'UEPE), per poi rigettare l'istanza in maniera apodittica.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di un percorso risocializzante, tanto da non aver potuto esprimere una prognosi positiva, nonostante gli elementi risultanti dagli atti di causa non presentassero rilievi in tal senso, così come confermato anche dalla relazione dell'UEPE.

Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell'avvio di un percorso di reinserimento sociale.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/senlite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 16 novembre 2023 del Tribunale di sorveglianza di Palermo, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, e ha rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala del 23 febbraio 2023. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa della detenzione domiciliare, ha evidenziato che la pena era superiore al limite di anni due di reclusione stabilito dal legislatore, e, con riferimento alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ha evidenziato che non risultavano disponibili attività di tipo risocializzante, lavorative o di volontariato, necessarie a sostenere il percorso rieducativo. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, con riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver rilevato la sussistenza di molteplici aspetti positivi, idonei all'accoglimento della richiesta, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di attività lavorative e di volontariato o risocializzanti, senza considerare che, dalla lettura della stessa relazione dell'UEPE, si evinceva che, in caso di accoglimento, tale Ufficio si sarebbe impegnato a individuare l'Ente nel quale il condannato avrebbe potuto svolgere la propria attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del giudice di sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza non ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, avendo fornito sul punto una motivazione incongrua e illogica, nel momento in cui ha formulato dapprima un giudizio prognostico adeguato (avendo dato atto della presa di responsabilità da parte del condannato, della sua discreta revisione critica, della sussistenza di un domicilio idoneo e della volontà del condannato di svolgere attività lavorativa, individuata dall'UEPE), per poi rigettare l'istanza in maniera apodittica. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha rigettato l'istanza in forza della ritenuta assenza di un percorso risocializzante, tanto da non aver potuto esprimere una prognosi positiva, nonostante gli elementi risultanti dagli atti di causa non presentassero rilievi in tal senso, così come confermato anche dalla relazione dell'UEPE. Così facendo, il Tribunale di sorveglianza ha espresso un giudizio lacunoso e contraddittorio sulla mancanza di segni indicativi dell'avvio di un percorso di reinserimento sociale. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sor
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