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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20460/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui all'art. 181 Digs. 42/2004 e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto/ non consente' al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che, dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli stessi per il reato di cui all'art. 181 Digs. 42/2004 e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili anche del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è del tutto generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto/ non consente' al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 2
Sentenza Cassazione n. 20460/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris