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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 04047/2026

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bi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Magistris, con studio in Avellino (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]) (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “EQUITALIA” [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore(nella qualità di successore ex lege di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]”, con sede in Roma, a sua volta incorporante “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”, con sede in Roma), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 1 0 settembre 2018, n. 7618/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 09720150008678400 emessa dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(poi incorporata dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, su incarico del Comune di Avellino, in dipendenza di avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ICI relativa a ll’anno 20 09, in relazione a d ue fabbricati ubicat i in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché a un terreno ubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], harigettato l’appello proposto dal medesimo n ei confronti del Comune di Avellino e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta lite pendente alla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Avellino il 19 aprile 2016, n. 608/05/2016, con compensazione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che l’agente della riscossione poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; b) che la proroga del potere di riscossione alle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”non contrastava coi principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , sullo scioglimento ex lege senza liquidazione di tali società e sul subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] nei relativi rapporti atti e passivi, anche processuali; c) che la motivazione della cartella di pagamento successiva ad un atto impositivo poteva limitarsi a contenere gli estremi di quest’ultimo senza allegarlo e,nella specie, poi, conteneva il richiamo del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento presupposto; d) che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 era stato ampiamente rispettato.

3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] si è tardivamente costituita per la sola partecipazione dell’eventuale udienza di discussione.

4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubbl ica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e del la valenza nomofilattica- della questione relativa alla compatibilità con il diritto unionalein materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale delle proroghe ex lege (in particolare, della proroga stabilita col d.l.8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 6464) dell’affidamentodel servizio di riscossione da parte degli enti locali alle varie società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”secondo la previsione originaria dell’art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,venendo essa i n particolare risalto ai fini della decisione sul terzo motivo di ricorsoper cassazione.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 2.Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente per la riscossione, con motivazione meramente apparente, in relazione alla facoltà per l’agente della riscossione di notificare le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale.

In particolare, a fronte del motivo di appello circa la carenza del potere dell’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, la sentenza impugnata si sarebbe limitata alla citazione di una massima giurisprudenziale (Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395), «senza verificare in alcun modo che il principio ivi impugnato fosse attagliabile al caso da decidere e quindi senza rispondere in alcun modo alle censure sollevate dal contribuente» (pagina 7 del ricorso).

3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente per la riscossione con motivazione meramente apparente.

4. I predetti motiv i – la cui stretta e intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla congruenza motivazionale della sentenza impugnata – sono infondati. 4.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 4.2Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragioni sottese, in generale, al rigetto dell’appello e, in particolare, al riconoscimento in capo all’agente della riscossione del potere di notificare la cartella di pagamento mediante l’ausilio del servizio postale.

In particolare, sotto quest’ultimo profilo, la trascrizione della massima giurisprudenziale vale, comunque, a spiegare l’infondatezza della doglianza, dando atto della facoltà riconosciuta all’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento (come è accaduto, per l’appunto, nel caso di specie) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in conformità alla previsione dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui, la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme concernenti ilservizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. Trib., 3agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. Trib., 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 24 dicembre 2025, n. 34053).

Per cui, nel complesso, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale.

5. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonchéviolazione o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. c iv . , per essere stato rigettato il secondo motivo di appello dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, senza dare risposta alle eccezioni e difese del contribuente sulla «carenza di potere per decadenza del potere di riscossione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2011» e sulla «illegittimità ed inapplicabilità delle diverse proroghe di tale termine, posto a pena di decadenza, disposte dal legislatore». 5.1 Il predetto motivo è inammissibile in relazione al primo profilo di doglianza e infondato in relazione al secondo profilo didoglianza. 5.2 Anzitutto, si rileva che – al di là della preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado) e, comunque, della dubbia riconducibilità alla nozione naturalistica di “ fatto ” secondo l’accezione consacrata dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(in base all’esegesi consolidata di questa Corte - tra le tante: Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573) - la questione della sopravvenuta carenza del potere di riscossione in capo a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” “(e, poi, a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), in ragione dell’incompatibilità con il diritto unionale delle proroghe del termine fissato per la cessazione dei poteri conferiti per l’accertamento, la liquidazione e la riscossionedelle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, è stata vagliata e disattesa dal giudice di appello, che l’ha ritenuta « priva di rilievo a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225». 5.3 Per il resto, con riguardo alla paventata violazione/falsa applicazionedi legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), la censura attinge il passaggio della sentenza impugnata che concerne la decadenza del potere di riscossione in capo ad “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” sul presupposto dell’illegittimità delle proroghe ex legedell’affidamento (in particolare, della proroga stabilita col d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). 5.4 Si rende opportuno, a questo punto, un sintetico (ma esaustivo) excursus sull’evoluzione storica della disciplina relativa al servizio di riscossione dei tributi locali. 5.5 Ora, il gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” trova origine nell’art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che –dopo aver soppresso il precedente sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed aver conferito all’Agenzia delle Entrate le funzioni relative alla riscossione nazionale (comma 1) -aveva previsto la costituzione di “ [OSCURATO:SOCIETA] .” (poi ridenominata “[OSCURATO:SOCIETA].”) – con la partecipazione al capitale dell’Agenzia delle Entrate, per una quota del 51%, e dell’INPS, per una quota del 49% –per l’esercizio delle attività (comma 4) di riscossione coattiva (mediante ruolo) (lett. a), nonché delle attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate (lett. b), n. 1).

Attraverso una vasta serie di acquisizioni e fusioni, sulla base delle facoltà riservate dall’art. 3, commi 7 e 8, del citato d.l. 30 settembre 2005, n. 203, la capogruppo “[OSCURATO:SOCIETA].” (società a totale partecipazione pubblica) ha ridotto a tre il numero degli agenti della riscossione: “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”.

Queste ultime sono poi confluite in un unico soggetto: “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, che, a partire dall’1 gennaio 2012, ha svolto le funzioni di agente della riscossione per l’intero territorio nazionale, con la sola eccezione della Sicilia, ove il suo omologo era costituito da “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:SOCIETA].” fino al 31 dicembre 2011). 5.6Ciò detto, si rammenta che l’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva stabilito che, «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate».

«In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione», la scadenza del 31 dicembre 2012 è stata inizialmente differita, dall’art. 9, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al 30 giugno 2013.

In seguito, l’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i Comuni potessero continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, «anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

«Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del [OSCURATO:PERSONA] per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione», l’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato modificato dall’art. 53 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nel senso che il predetto termine è stato inderogabilmente differito al 31 dicembre 2013.

Ancora, tale scadenza è stata prorogata, attraverso la novellazione del citato comma 2-terdell’art. 10 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, nell’ordine, dall’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 31 dicembre 2014, dall’art. 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al 30 giugno 2015, dall’art. 7, comma 7, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al 31 dicembre 2015, dall’art. 10, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al 30 giugno 2016, dall’art. 18 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al 31 dicembre 2016, dall’art. 2, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, al 30 giugno 2017. 5.7Nelle more di tali proroghe, l’art. 10, comma 1, lett. c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo al «riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia», prevedendo – anche attraverso «l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione» (n. 4) - « che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]» (n. 6) 5.8 L’approdo del riordino sistematico della riscossione (per lo Stato e) per gli enti locali è costituito dal citato d.l.22 ottobre 2016, n. 193, il cui art. 1 ha previsto l’estinzione mediante la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese (senza procedura di liquidazione) delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” (comma 1), l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (comma 2), l’affidamento dell’esercizio di tali funzioni all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (comma 3), il subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” (comma 4), la facoltà per l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, con esclusione delle società di riscossione e delle società da queste partecipate(comma 5), ed il cui comma 2, dopo aver prorogato al 30 giugno 2017 il termine fissato dall’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (comma 1), ha stabilito che: «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie» (comma 2).

Pertanto, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità: a) svolgimento del servizio tramite risorse interne; b) affidamento in house del servizio (tramite società strumentali); c) affidamento del servizio all'ente pubblico economico (Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera; d) affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica. 5.9Secondo la prospettazione del ricorrente, disapplicandosi le proroghe ex lege per contrarietà ai principi eurounitari di «buona amministrazione, trasparenza, legalità, proporzionalità, certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela giurisdizionale», la società “[OSCURATO:SOCIETA].” «avrebbe dovuto cessare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, già dal 1° gennaio 2012».

Tuttavia, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto del motivo di appello circa il presunto contrasto delle leggi di proroga con i principi di diritto eurounitario, adducendo la cessazione di potenziali conflitti in conseguenza dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] e dello scioglimento ex legesenza liquidazione delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”. 5.10 La ratio del prolungato regime transitorio è stata individuata dal legislatore, in attesa del «riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali», nel «fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità».

Secondo la valutazione del collegio, non è ravvisabile alcun contrasto della disciplina transitoria in disamina con il diritto unionale.

Come è noto, l’art. 106, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sancisce che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

Lo sviluppodegli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».

Ora, la gestione e la riscossione delle entrate tributarie degli enti territoriali rientrano senza alcun dubbio tra i «servizi di interesse economico generale» di cui all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

A tale proposito, le direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014 – al pari, dapprima, delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché della direttiva n. 2006/123/CEdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, rispettivamente, del 31 marzo 2004 e del 12 dicembre 2006 – hanno riservato agli Stati membri la libertà di organizzare e disciplinare i «servizi economici di interesse generale», «in conformità delle regole sugli aiuti di Stato», anche con riguardo alla procedura di affidamento in concessione, non essendo rinvenibile «un indicatore di preferenza in favore del ricorso all’affidamento del servizio di ci si tratta ad operatori privati, ovvero, in favore di un modello gestionale dei servizi pubblici esternalizzato», giacché tale scelta è rimessa alle strategie organizzative dell’ente pubblico titolare del servizio (c.d.

“principio di autorganizzazione delle autorità pubbliche”) ( da ultima: Corte Giust., 22 dicembre 2022, C-383/21 e C-384/21, Sambre BiesmeSCRL, Commune de Farciennes vs.

Société wallonne du logement (SWL), par. 45), che può liberamente optare per la gestione diretta dello stesso (“in economia” o tramite il ricorso all’in house providing), ovvero per il suo affidamento a terzi, secondo le regole della concorrenza di mercato (Cons.

Stato, Sez. 5^, 18 luglio 2017, n. 3554; Cons.

Stato, Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 4135).

Su tale premessa, secondo l’esegesi di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 25 novembre 2013, n. 26283), è certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto unionale, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo.

In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l'affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l'affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l'affidamento a società c.d. in house.

Solo in quest'ultimo caso la giurisprudenza unionale (sin da: Corte Giust., 18 novembre 1999, C-107/98, [OSCURATO:PERSONA] vs.

Comune di Viano, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (AGAC) di [OSCURATO:PERSONA], par. 51 - vedansi anche: Corte Giust., 11 gennaio 2005, C-26/03, [OSCURATO:PERSONA], RPL [OSCURATO:PERSONA] GmbH vs. [OSCURATO:PERSONA] - und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, par. 47 e 49; Corte Giust., 11 maggio 2006, C-340/04, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] vs.

Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], par. 59 e 63; Corte Giust., 9 giugno 2009, C-480/06, Commissione delle [OSCURATO:PERSONA].

Repubblica Federale di Germania , par. 34; Corte Giust., 3 ottobre 2019, C-285/18, Kauno miesto savivaldybe, Kauno miesto savivaldybes administracijavs.

UAB «Irgita», UAB «Kauno švara», par. 59; Corte Giust., 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19 e C-91/19, [OSCURATO:SOCIETA] vs.

Comune di Lanciano et alii, par. 42; Corte Giust., 12 maggio 2022, C- 719/20, Comune di Lerici vs.

Provincia di [OSCURATO:PERSONA] et alii, par. 33) ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall'ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri stessi uffici.

In totale sintonia con tale visione, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare come l’in house providing costituisca «un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica», che «viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà, solo lalonga manus del primo» (Corte Cost., 13 marzo 2013, n. 46).

Di talché «l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa» (così: Cons.

Stato, Ad.

Plen., 3 marzo 2008, n. 1). 5.11Questa lettura del sistema normativo è coerente con la recente rivisitazione delle tradizionali categorie del diritto amministrativo, che, proprio alla luce dei principi eurounitari, è pervenuto alla tipizzazione di nuovi moduli organizzativi per l’esercizio di attività pubbliche, pervenendo alla conclusione che un ente pubblico possa assumere anche la veste societaria.

Tale fenomeno viene in rilievo sia alivello centrale (si pensi alle società risultanti dalla privatizzazione dei precedenti enti pubblici economici), sia alivello locale (è il caso delle società a partecipazione parzialmente o totalmente pubblica per lo svolgimento dei servizi pubblici locali).

Sulla premessa che, in base all’art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (in materia di “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”), «nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge», riconoscendo la neutralità della forma societaria rispetto al perseguimento di fini pubblici, si è affermata l’astratta compatibilità tra il modello societario e il paradigma dell’ente pubblico, ferma restandone la costituzione mediante (o sulla base di) un atto legislativo, che ne determini, con la denominazione e lo scopo, la necessaria pertinenza ad un soggetto pubblico.

Si è, così, ritenuto che vi sono società partecipate aventi sostanziale natura giuridica pubblica, desumibile in via interpretativa da taluni indici (in linea di massima, e di volta in volta, ravvisati in limitazioni statutarie all'autonomia degli organi societari, nell'esclusiva titolarità pubblica del capitale, nell'ingerenza nella nomina degli amministratori da parte di organi promananti dallo Stato, nell'erogazione di risorse pubbliche per il raggiungimento dello scopo), le quali vanno equiparate ad ogni effetto (e, dunque, anche ai fini della loro esenzione dal fallimento) agli enti pubblici (Cass., Sez. 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez.

Un., 5 dicembre 2016, n. 24737).

Si avrebbe, allora, «un'attività funzionalizzata di natura pubblicistica implicante l'esercizio di pubblici poteri ancorché esercitata da un soggetto di diritto privato strutturato in forma di società di capitali», di modo che la veste societaria assumerebbe, allora, il carattere di «mero abito formale rispetto ad una natura sostanziale di Ente assimilabile, a tutti gli effetti, ad una [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez.

Un., 5 dicembre 2016, n. 24737).

Tale mutamento di prospettiva si è tradotto, per un verso, nel consentire alla pubblica amministrazione il fisiologico perseguimento delle finalità istituzionali anche mediante strumenti alternativi a quelli pubblicisti, sancendosi che essa, «nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente» (art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15), per altro verso, in una rinnovata nozione di «pubblica amministrazione», che – sia pure ai limitati fini della disciplina sull’accesso degli interessati ai documenti amministrativi –è ormai comprensiva di «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» (art. 22, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Su tale ultima linea, si colloca anche la disciplina delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, la quale, nell’ottica «di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione», ha incluso tra le “amministrazioni pubbliche”, in senso onnicomprensivo, «tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario»(art. 2, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94). 5.12Il successivo d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (portante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), ha confermato la possibilità di qualificare le società a partecipazione pubblica come “enti pubblici”, sostenendosi dalla giurisprudenza amministrativa l’assunto secondo cui, nel diritto amministrativo è andata affermandosi una nozione cangiante e funzionale di pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’attribuzione, ad un determinato soggetto, della natura pubblicistica in relazione a determinati fini non implica automaticamente la integrale sottoposizione dello stesso alla disciplina dettata, in generale, per la pubblica amministrazione.

Così, si è ammesso che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica.

Sicché, è fisiologico che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all’applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali e sostanziali (Cons.

Stato, Sez. 6^, 26 maggio 2015, n. 2660).

Del resto, coerente con tale orientamento intermedio è lo stesso art. 1, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato».

A ogni modo, resta ferma la configurabilità, in astratto, di enti pubblici aventi forma societaria, cioè di organismi sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubbliche e dell’attrazione all’interno delgenus delle pubbliche amministrazioni. 5.13Ora, trattandosi di società controllate da enti pubblici , al di là della distinta personalità giuridica, si viene a delineareun rapporto di immedesimazione con la pubblica amministrazione rispetto all’esercizio del servizio pubblico di riscossione .

Dunque, un rapporto solo apparentemente intersoggettivo, ma nella sostanza equiparabile ad un rapporto interorganico, che configura la società alla stregua di una longa manus della pubblica amministrazione. 5.14 Del resto, in tale prospettiva si colloca l a stess a formulazione dell’art. 1, comma 3,del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, laddove si prevede che «le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2».

È stato così delineato per legge un ruolo meramente “strumentale” della “[OSCURATO:SOCIETA].”rispetto all’Agenzia delle Entrate, la quale esercita la riscossione dei tributi mediante (gli organi e il personale del)la“[OSCURATO:SOCIETA].”.

Laddove, quindi, la “[OSCURATO:SOCIETA].” a ssume nei confronti dei contribuenti la veste di mero esercente (o gerente) della riscossione dei tributi, di cui l’Agenzia delle Entrate rimane la sola ed unica titolare.

Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, tale disposizione ha sancito che la successione dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] alle società del gruppo “ [OSCURATO:SOCIETA] ” , già incorporate per fusione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., debba qualificarsi come “successione tra enti pubblici”.

Invero, sebbene l’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”fosse strutturata come società per azioni, avuto riguardo al fine istituzionale dell'ente, la riscossione coattiva su tutto il territorio nazionale, era già, in modo condivisibile, sottolineato in dottrina che le società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” fosse ro soggettead una disciplina in deroga a quella comune secondo le norme del diritto privato, proprio in forza dello stretto legame di strumentalità intercorrente con l'amministrazione finanziaria(vedasi, in motivazione: Cass., Sez.

Un., 8 giugno 2021, n. 15911 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2022, n. 1181; Cass., Sez. 3^, 8 giugno 2022, n. 18420).

Il dettato del succitato art. 1 del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,attribuisce a detta affermazione, in relazione all'ente di nuova istituzione, espressa base normativa.

Nello stabilire, infatti, al comma 1, lo scioglimento, dalla data dell’1 luglio 2017, delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”, con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, senza il previo esperimento di alcuna procedura di liquidazione, ha quindi, al successivo comma 2, attribuito, con decorrenza dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle E nt rate, demandandone lo svolgimento all'ente di nuova istituzione Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], qualificato ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate.

Se, dunque, detta successione riguarda una successione tra enti pubblici, è stato ribadito quanto a suo tempo espresso, in motivazione, inun'ormai risalente pronuncia (Cass., Sez.

Un., 24 luglio 1958, n. 2689), secondo cui «in tema di successione tra enti pubblici non vige un principio generale che regoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolo universale; ma [...] nella carenza di norme in via generale regolatrici della particolare materia, non vige neppure il principio inverso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo liquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui», potendo altresì «su tali direttrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza del permanere degli scopi dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche già in testa all'ente soppresso, ivi si è pure in presenza di un fenomeno di successione in universum iusda uno ad altro ente». 5.15 Per cui, la reiterazione delle proroghe legali per l’affidamento alle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”non v ale va a ledere i principi eurounitari in materia di libera concorrenza , essendo finalizzate a consentire la graduale riorganizzazione del sistema di riscossione dei tributi locali, che era stato fondato fino ad allora sull’attribuzione disgiunta della funzione all’Agenzia delle Entratee dell’esercizio (per conto della prima) alla “[OSCURATO:SOCIETA].” (poi, alla “[OSCURATO:SOCIETA].”).

Trattandosi di munus publicum riservato per legge all’Agenzia delle Entrate, che lo esercitava in forma indiretta con l’ausilio strumentale delle società del gruppo “ [OSCURATO:SOCIETA] ” , non s i delineava alc un a limitazione o restrizione della libertà di concorrenza in pregiudizio di soggetti privati , in quanto non c’era, a monte, una concessione amministrativa di affidamento del servizio pubblico che potesse esige re (anche per la proroga) – ma tanto, comunque, non sarebbe stato indispensabile, anche in tale ipotesi, in presenza di una società a integrale controllo pubblico- l’esperimento preventivo di una procedura di evidenza pubblica (per la tutela della libertà di concorrenza).

Per il diritto unionale, come si è visto, ogni Stato è libero di regolamentare le modalità organizzative e gestion ali d i un servizio pubblico (ivi compreso quello di riscossionedei tributi), prevedendone l’esercizio in forma diretta o in forma indiretta (quest’ultima, attraverso l’ausilio strumentale d i società controllate).

Conla riforma del sistema di riscossione introdotto dall'art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,a far data dall’1 ottobre 2006 era stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, con assegnazione della relativa funzione all'Agenzia delle Entrate, anche se esercitata per mezzo di “[OSCURATO:SOCIETA].”, società a base azionaria pubblica costituita per legge.

Dunque, in carenza di un atto amministrativo in regime di concessione, non poteva venire in ril ie vo la d irettiva n. 2014/23/UEdel [OSCURATO:PERSONA] e d el Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, non delineandosi alcuna spoliazione o delega nella gestione del servizio pubblico. 5.16Non constando precedenti specifici su tale questione , il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e coni principi della direttiva n. 2014/23/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014, gli artt. 9, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 53 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 7, comma 7, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 10, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, 18 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,e 2, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012- dall’art. 7, comma 2, lett. gg - ter ), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, ad opera dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” e delle società dalla stessa partecipate,essendo finalizzate tali proroghe a consentire i l riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l’ art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aveva fondato, in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l’ organizza zione de i servizi pubblici (ivi compreso, il servizio di riscossione dei tributi), sull’attribuzione - i n forza (anche per la proroga) di una legge e non di un provvedimento amministrativo - della funzione ad un ente pubblico (l’Agenzia delle Entrate) e dell’esercizio a una società (“[OSCURATO:SOCIETA].”) interamente controllatadallo stesso e da altroente pubblic o (Agenzia delle Entrate e INPS) ». 6.Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, o messo esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, che la cartella di pagamento fosse stata adeguatamente motivata con il mero richiamo al prodromico avviso di accertamento, affermando che: «Nel caso in disamina la cartella oltre ad indicare il ruolo segue, si rimarca, ad un avviso di accertamento, dal che la necessaria conoscenza da parte del contribuente dei relativi presupposti». 6.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 6.2 Anzitutto, al di là della preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), vi è difetto di autosufficienza per omessa trascrizione in ricorso della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. 30498; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16428; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, n. 9372). 6.3 Per il resto, secondo l’art. 25, commi 2 e 2 - bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 8 del d.lgs., 26 gennaio 2001, n. 32), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: «2.La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis.

La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo»; il “contenuto minimo della cartella di pagamento” è stato fissato ratione temporis dall’art. 6 (con rinvio all’art. 1, commi 1 e 2) del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 (portante il “Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), comprendendo l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell’anno o del periodo di riferimento, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell’importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale; inoltre, il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall’1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento; Ne discende che la motivazione delle cartelle di pagamento è completa in relazione al contenuto tipizzato dal modello ministeriale, che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa dei contribuenti rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei loro confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. 30799; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904). 6.4 Si consideri anche il principio enunciato daCass., Sez.

Un., 14 luglio 2022, n. 22281, secondo cui « La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990».

Nella specie, infatti, in virtù di Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014(che aveva respinto il ricorso per cassazione del contribuente nel giudizio di impugnazione dell’ avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009), ormai si può dire che anche il prodromico avviso di accertamento era stato congruamente motivato. 7.Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, che il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo era stato rispettato con la notifica il 19 agosto 2013 del prodromico avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009. 7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.2 Anzitutto, viene in rilievo la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d.

“doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado) 7.3 Per il resto, pur confermando la decisione del giudice di appello, occorre rettificarne la motivazione exart. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Difatti, la questione della decadenza è vizio proprio dell’atto presupposto, cioè dell’avviso di accertamento, attenendo all’esercizio del potere impositivo, per cui non può farsi valere in sede di impugnazione dell’atto presupponente, cioè della cartella di pagamento.

8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

9. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto circa la relativa regolamentazione, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa.

10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] ), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Magistris, con studio in Avellino (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]) (indirizzi pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ), elettivamente domiciliato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] “EQUITALIA” [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore(nella qualità di successore ex lege di “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]”, con sede in Roma, a sua volta incorporante “ [OSCURATO:PERSONA] S.p.A .”, con sede in Roma), rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 1 0 settembre 2018, n. 7618/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente e il controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione della sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 10 settembre 2018, n. 7618/04/2018, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 09720150008678400 emessa dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”(poi incorporata dalla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Roma, su incarico del Comune di Avellino, in dipendenza di avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ICI relativa a ll’anno 20 09, in relazione a d ue fabbricati ubicat i in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21, nonché a un terreno ubicato in Avellino alla [OSCURATO:PERSONA], harigettato l’appello proposto dal medesimo n ei confronti del Comune di Avellino e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] (succeduta lite pendente alla “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Avellino il 19 aprile 2016, n. 608/05/2016, con compensazione delle spesegiudiziali. 2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricorso originario del contribuente - sul rilievo: a) che l’agente della riscossione poteva avvalersi del servizio postale per la notifica della cartella di pagamento; b) che la proroga del potere di riscossione alle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”non contrastava coi principi comunitari, trattandosi di situazione transitoria cessata per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 , sullo scioglimento ex lege senza liquidazione di tali società e sul subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] nei relativi rapporti atti e passivi, anche processuali; c) che la motivazione della cartella di pagamento successiva ad un atto impositivo poteva limitarsi a contenere gli estremi di quest’ultimo senza allegarlo e,nella specie, poi, conteneva il richiamo del ruolo esattoriale e dell’avviso di accertamento presupposto; d) che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2009 era stato ampiamente rispettato. 3. Il Comune di Avellino ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] si è tardivamente costituita per la sola partecipazione dell’eventuale udienza di discussione. 4. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubbl ica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e del la valenza nomofilattica- della questione relativa alla compatibilità con il diritto unionalein materia di libera concorrenza e di servizi di interesse economico generale delle proroghe ex lege (in particolare, della proroga stabilita col d.l.8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 6464) dell’affidamentodel servizio di riscossione da parte degli enti locali alle varie società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”secondo la previsione originaria dell’art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,venendo essa i n particolare risalto ai fini della decisione sul terzo motivo di ricorsoper cassazione. 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a sette motivi. 2.Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione o falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente per la riscossione, con motivazione meramente apparente, in relazione alla facoltà per l’agente della riscossione di notificare le cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale. In particolare, a fronte del motivo di appello circa la carenza del potere dell’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento a mezzo del servizio postale, la sentenza impugnata si sarebbe limitata alla citazione di una massima giurisprudenziale (Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395), «senza verificare in alcun modo che il principio ivi impugnato fosse attagliabile al caso da decidere e quindi senza rispondere in alcun modo alle censure sollevate dal contribuente» (pagina 7 del ricorso). 3. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato accolto dal giudice di secondo grado l’appello dell’agente per la riscossione con motivazione meramente apparente. 4. I predetti motiv i – la cui stretta e intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza alla congruenza motivazionale della sentenza impugnata – sono infondati. 4.1 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza: «(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2026, n. 1090). 4.2Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente illustrazione delle ragioni sottese, in generale, al rigetto dell’appello e, in particolare, al riconoscimento in capo all’agente della riscossione del potere di notificare la cartella di pagamento mediante l’ausilio del servizio postale. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, la trascrizione della massima giurisprudenziale vale, comunque, a spiegare l’infondatezza della doglianza, dando atto della facoltà riconosciuta all’agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento (come è accaduto, per l’appunto, nel caso di specie) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in conformità alla previsione dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui, la notifica della cartella di pagamento mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento è regolata dalle norme concernenti ilservizio postale ordinario e non da quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2016, n. 2790; Cass. Sez. 5^, 23 novembre 2017, n. 28000; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2018, n. 13124; Cass., Sez. 6^-2, 17 gennaio 2019, n. 1243; Cass., Sez. 5^, 21 febbraio 2020, n. 4671; Cass., Sez. 6^-5, 30 settembre 2020, n. 20700; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2021, nn. 5154 e 5155; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30898; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. Trib, 16 dicembre 2022, n. 36911; Cass., Sez. Trib., 3agosto 2023, n. 23723; Cass., Sez. Trib., 11 aprile 2024, n. 9866; Cass., Sez. Trib., 24 dicembre 2025, n. 34053). Per cui, nel complesso, la motivazione del decisum raggiunge appieno la soglia del minimo costituzionale. 5. Con il terzo motivo, si denunciano, al contempo, omessa motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonchéviolazione o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. c iv . , per essere stato rigettato il secondo motivo di appello dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, senza dare risposta alle eccezioni e difese del contribuente sulla «carenza di potere per decadenza del potere di riscossione in capo ad [OSCURATO:PERSONA] fin dal 2011» e sulla «illegittimità ed inapplicabilità delle diverse proroghe di tale termine, posto a pena di decadenza, disposte dal legislatore». 5.1 Il predetto motivo è inammissibile in relazione al primo profilo di doglianza e infondato in relazione al secondo profilo didoglianza. 5.2 Anzitutto, si rileva che – al di là della preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado) e, comunque, della dubbia riconducibilità alla nozione naturalistica di “ fatto ” secondo l’accezione consacrata dall’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.(in base all’esegesi consolidata di questa Corte - tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359; Cass., Sez. Trib., 10 novembre 2023, n. 31327; Cass., Sez. Trib., 29 dicembre 2023, n. 36426; Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n. 3404; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2025, n. 13573) - la questione della sopravvenuta carenza del potere di riscossione in capo a “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” “(e, poi, a “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”), in ragione dell’incompatibilità con il diritto unionale delle proroghe del termine fissato per la cessazione dei poteri conferiti per l’accertamento, la liquidazione e la riscossionedelle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, è stata vagliata e disattesa dal giudice di appello, che l’ha ritenuta « priva di rilievo a seguito dell’emanazione del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225». 5.3 Per il resto, con riguardo alla paventata violazione/falsa applicazionedi legge (art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.), la censura attinge il passaggio della sentenza impugnata che concerne la decadenza del potere di riscossione in capo ad “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” sul presupposto dell’illegittimità delle proroghe ex legedell’affidamento (in particolare, della proroga stabilita col d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). 5.4 Si rende opportuno, a questo punto, un sintetico (ma esaustivo) excursus sull’evoluzione storica della disciplina relativa al servizio di riscossione dei tributi locali. 5.5 Ora, il gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” trova origine nell’art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che –dopo aver soppresso il precedente sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione ed aver conferito all’Agenzia delle Entrate le funzioni relative alla riscossione nazionale (comma 1) -aveva previsto la costituzione di “ [OSCURATO:SOCIETA] .” (poi ridenominata “[OSCURATO:SOCIETA].”) – con la partecipazione al capitale dell’Agenzia delle Entrate, per una quota del 51%, e dell’INPS, per una quota del 49% –per l’esercizio delle attività (comma 4) di riscossione coattiva (mediante ruolo) (lett. a), nonché delle attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate (lett. b), n. 1). Attraverso una vasta serie di acquisizioni e fusioni, sulla base delle facoltà riservate dall’art. 3, commi 7 e 8, del citato d.l. 30 settembre 2005, n. 203, la capogruppo “[OSCURATO:SOCIETA].” (società a totale partecipazione pubblica) ha ridotto a tre il numero degli agenti della riscossione: “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” ed “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”. Queste ultime sono poi confluite in un unico soggetto: “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”, che, a partire dall’1 gennaio 2012, ha svolto le funzioni di agente della riscossione per l’intero territorio nazionale, con la sola eccezione della Sicilia, ove il suo omologo era costituito da “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:SOCIETA].” fino al 31 dicembre 2011). 5.6Ciò detto, si rammenta che l’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, aveva stabilito che, «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società [OSCURATO:SOCIETA]., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate». «In attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali e per favorirne la realizzazione», la scadenza del 31 dicembre 2012 è stata inizialmente differita, dall’art. 9, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, al 30 giugno 2013. In seguito, l’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha previsto che i Comuni potessero continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. gg-ter), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, «anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013». «Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del [OSCURATO:PERSONA] per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione», l’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è stato modificato dall’art. 53 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nel senso che il predetto termine è stato inderogabilmente differito al 31 dicembre 2013. Ancora, tale scadenza è stata prorogata, attraverso la novellazione del citato comma 2-terdell’art. 10 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, nell’ordine, dall’art. 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al 31 dicembre 2014, dall’art. 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al 30 giugno 2015, dall’art. 7, comma 7, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al 31 dicembre 2015, dall’art. 10, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al 30 giugno 2016, dall’art. 18 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, al 31 dicembre 2016, dall’art. 2, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, al 30 giugno 2017. 5.7Nelle more di tali proroghe, l’art. 10, comma 1, lett. c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato il Governo al «riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia», prevedendo – anche attraverso «l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione» (n. 4) - « che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]» (n. 6) 5.8 L’approdo del riordino sistematico della riscossione (per lo Stato e) per gli enti locali è costituito dal citato d.l.22 ottobre 2016, n. 193, il cui art. 1 ha previsto l’estinzione mediante la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese (senza procedura di liquidazione) delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” (comma 1), l’attribuzione all’Agenzia delle Entrate delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (comma 2), l’affidamento dell’esercizio di tali funzioni all’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] (comma 3), il subentro a titolo universale dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” (comma 4), la facoltà per l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA] di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, con esclusione delle società di riscossione e delle società da queste partecipate(comma 5), ed il cui comma 2, dopo aver prorogato al 30 giugno 2017 il termine fissato dall’art. 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 (comma 1), ha stabilito che: «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie» (comma 2). Pertanto, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità: a) svolgimento del servizio tramite risorse interne; b) affidamento in house del servizio (tramite società strumentali); c) affidamento del servizio all'ente pubblico economico (Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA]) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale, previa delibera; d) affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica. 5.9Secondo la prospettazione del ricorrente, disapplicandosi le proroghe ex lege per contrarietà ai principi eurounitari di «buona amministrazione, trasparenza, legalità, proporzionalità, certezza dei rapporti giuridici ed effettività della tutela giurisdizionale», la società “[OSCURATO:SOCIETA].” «avrebbe dovuto cessare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, già dal 1° gennaio 2012». Tuttavia, la sentenza impugnata ha motivato il rigetto del motivo di appello circa il presunto contrasto delle leggi di proroga con i principi di diritto eurounitario, adducendo la cessazione di potenziali conflitti in conseguenza dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:SOCIETA] e dello scioglimento ex legesenza liquidazione delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”. 5.10 La ratio del prolungato regime transitorio è stata individuata dal legislatore, in attesa del «riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali», nel «fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità». Secondo la valutazione del collegio, non è ravvisabile alcun contrasto della disciplina transitoria in disamina con il diritto unionale. Come è noto, l’art. 106, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sancisce che: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppodegli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione». Ora, la gestione e la riscossione delle entrate tributarie degli enti territoriali rientrano senza alcun dubbio tra i «servizi di interesse economico generale» di cui all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. A tale proposito, le direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014 – al pari, dapprima, delle direttive nn. 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché della direttiva n. 2006/123/CEdel [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, rispettivamente, del 31 marzo 2004 e del 12 dicembre 2006 – hanno riservato agli Stati membri la libertà di organizzare e disciplinare i «servizi economici di interesse generale», «in conformità delle regole sugli aiuti di Stato», anche con riguardo alla procedura di affidamento in concessione, non essendo rinvenibile «un indicatore di preferenza in favore del ricorso all’affidamento del servizio di ci si tratta ad operatori privati, ovvero, in favore di un modello gestionale dei servizi pubblici esternalizzato», giacché tale scelta è rimessa alle strategie organizzative dell’ente pubblico titolare del servizio (c.d. “principio di autorganizzazione delle autorità pubbliche”) ( da ultima: Corte Giust., 22 dicembre 2022, C-383/21 e C-384/21, Sambre BiesmeSCRL, Commune de Farciennes vs. Société wallonne du logement (SWL), par. 45), che può liberamente optare per la gestione diretta dello stesso (“in economia” o tramite il ricorso all’in house providing), ovvero per il suo affidamento a terzi, secondo le regole della concorrenza di mercato (Cons. Stato, Sez. 5^, 18 luglio 2017, n. 3554; Cons. Stato, Sez. 5^, 30 giugno 2020, n. 4135). Su tale premessa, secondo l’esegesi di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283), è certamente consentito che, in conformità ai principi generali del diritto unionale, gli enti pubblici scelgano se espletare tali servizi direttamente o tramite terzi e che, in quest'ultimo caso, individuino diverse possibili forme di esternalizzazione, ivi compreso l'affidamento a società partecipate dall'ente pubblico medesimo. In tale ambito, peraltro, si possono dare ipotesi ben distinte: l'affidamento a società totalmente estranee alla pubblica amministrazione, l'affidamento a società con azionariato misto, in parte pubblico ed in parte privato, ed infine l'affidamento a società c.d. in house. Solo in quest'ultimo caso la giurisprudenza unionale (sin da: Corte Giust., 18 novembre 1999, C-107/98, [OSCURATO:PERSONA] vs. Comune di Viano, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (AGAC) di [OSCURATO:PERSONA], par. 51 - vedansi anche: Corte Giust., 11 gennaio 2005, C-26/03, [OSCURATO:PERSONA], RPL [OSCURATO:PERSONA] GmbH vs. [OSCURATO:PERSONA] - und Energieverwertungsanlage TREA Leuna, par. 47 e 49; Corte Giust., 11 maggio 2006, C-340/04, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] vs. Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], par. 59 e 63; Corte Giust., 9 giugno 2009, C-480/06, Commissione delle [OSCURATO:PERSONA]. Repubblica Federale di Germania , par. 34; Corte Giust., 3 ottobre 2019, C-285/18, Kauno miesto savivaldybe, Kauno miesto savivaldybes administracijavs. UAB «Irgita», UAB «Kauno švara», par. 59; Corte Giust., 6 febbraio 2020, C-89/19, C-90/19 e C-91/19, [OSCURATO:SOCIETA] vs. Comune di Lanciano et alii, par. 42; Corte Giust., 12 maggio 2022, C- 719/20, Comune di Lerici vs. Provincia di [OSCURATO:PERSONA] et alii, par. 33) ha escluso la necessità del preventivo ricorso a procedure di evidenza pubblica, muovendo dal presupposto che non sussistono esigenze di tutela della concorrenza quando la società affidataria sia interamente partecipata dall'ente pubblico, eserciti in favore del medesimo la parte più importante della propria attività e sia soggetta al suo controllo in termini analoghi a quelli in cui si esplica il controllo gerarchico dell'ente sui propri stessi uffici. In totale sintonia con tale visione, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di evidenziare come l’in house providing costituisca «un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica», che «viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l’in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante ed affidatario, perché quest’ultimo è, in realtà, solo lalonga manus del primo» (Corte Cost., 13 marzo 2013, n. 46). Di talché «l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa» (così: Cons. Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008, n. 1). 5.11Questa lettura del sistema normativo è coerente con la recente rivisitazione delle tradizionali categorie del diritto amministrativo, che, proprio alla luce dei principi eurounitari, è pervenuto alla tipizzazione di nuovi moduli organizzativi per l’esercizio di attività pubbliche, pervenendo alla conclusione che un ente pubblico possa assumere anche la veste societaria. Tale fenomeno viene in rilievo sia alivello centrale (si pensi alle società risultanti dalla privatizzazione dei precedenti enti pubblici economici), sia alivello locale (è il caso delle società a partecipazione parzialmente o totalmente pubblica per lo svolgimento dei servizi pubblici locali). Sulla premessa che, in base all’art. 4 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (in materia di “Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente”), «nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge», riconoscendo la neutralità della forma societaria rispetto al perseguimento di fini pubblici, si è affermata l’astratta compatibilità tra il modello societario e il paradigma dell’ente pubblico, ferma restandone la costituzione mediante (o sulla base di) un atto legislativo, che ne determini, con la denominazione e lo scopo, la necessaria pertinenza ad un soggetto pubblico. Si è, così, ritenuto che vi sono società partecipate aventi sostanziale natura giuridica pubblica, desumibile in via interpretativa da taluni indici (in linea di massima, e di volta in volta, ravvisati in limitazioni statutarie all'autonomia degli organi societari, nell'esclusiva titolarità pubblica del capitale, nell'ingerenza nella nomina degli amministratori da parte di organi promananti dallo Stato, nell'erogazione di risorse pubbliche per il raggiungimento dello scopo), le quali vanno equiparate ad ogni effetto (e, dunque, anche ai fini della loro esenzione dal fallimento) agli enti pubblici (Cass., Sez. 1^, 27 settembre 2013, n. 22209; Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2016, n. 24737). Si avrebbe, allora, «un'attività funzionalizzata di natura pubblicistica implicante l'esercizio di pubblici poteri ancorché esercitata da un soggetto di diritto privato strutturato in forma di società di capitali», di modo che la veste societaria assumerebbe, allora, il carattere di «mero abito formale rispetto ad una natura sostanziale di Ente assimilabile, a tutti gli effetti, ad una [OSCURATO:PERSONA]» (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2016, n. 24737). Tale mutamento di prospettiva si è tradotto, per un verso, nel consentire alla pubblica amministrazione il fisiologico perseguimento delle finalità istituzionali anche mediante strumenti alternativi a quelli pubblicisti, sancendosi che essa, «nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente» (art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge 11 febbraio 2005, n. 15), per altro verso, in una rinnovata nozione di «pubblica amministrazione», che – sia pure ai limitati fini della disciplina sull’accesso degli interessati ai documenti amministrativi –è ormai comprensiva di «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario» (art. 22, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241). Su tale ultima linea, si colloca anche la disciplina delle misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, la quale, nell’ottica «di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione», ha incluso tra le “amministrazioni pubbliche”, in senso onnicomprensivo, «tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario»(art. 2, comma 2, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94). 5.12Il successivo d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (portante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), ha confermato la possibilità di qualificare le società a partecipazione pubblica come “enti pubblici”, sostenendosi dalla giurisprudenza amministrativa l’assunto secondo cui, nel diritto amministrativo è andata affermandosi una nozione cangiante e funzionale di pubblica amministrazione, con la conseguenza che l’attribuzione, ad un determinato soggetto, della natura pubblicistica in relazione a determinati fini non implica automaticamente la integrale sottoposizione dello stesso alla disciplina dettata, in generale, per la pubblica amministrazione. Così, si è ammesso che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica. Sicché, è fisiologico che ciò che a certi fini costituisce un ente pubblico, possa non esserlo ad altri fini, rispetto all’applicazione di altri istituti che danno rilievo a diversi dati funzionali e sostanziali (Cons. Stato, Sez. 6^, 26 maggio 2015, n. 2660). Del resto, coerente con tale orientamento intermedio è lo stesso art. 1, comma 3, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, secondo cui: «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato». A ogni modo, resta ferma la configurabilità, in astratto, di enti pubblici aventi forma societaria, cioè di organismi sottoposti ad una disciplina derogatoria rispetto a quella codicistica e sintomatica della strumentalità rispetto al conseguimento di finalità pubbliche e dell’attrazione all’interno delgenus delle pubbliche amministrazioni. 5.13Ora, trattandosi di società controllate da enti pubblici , al di là della distinta personalità giuridica, si viene a delineareun rapporto di immedesimazione con la pubblica amministrazione rispetto all’esercizio del servizio pubblico di riscossione . Dunque, un rapporto solo apparentemente intersoggettivo, ma nella sostanza equiparabile ad un rapporto interorganico, che configura la società alla stregua di una longa manus della pubblica amministrazione. 5.14 Del resto, in tale prospettiva si colloca l a stess a formulazione dell’art. 1, comma 3,del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, laddove si prevede che «le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2». È stato così delineato per legge un ruolo meramente “strumentale” della “[OSCURATO:SOCIETA].”rispetto all’Agenzia delle Entrate, la quale esercita la riscossione dei tributi mediante (gli organi e il personale del)la“[OSCURATO:SOCIETA].”. Laddove, quindi, la “[OSCURATO:SOCIETA].” a ssume nei confronti dei contribuenti la veste di mero esercente (o gerente) della riscossione dei tributi, di cui l’Agenzia delle Entrate rimane la sola ed unica titolare. Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, tale disposizione ha sancito che la successione dell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA] alle società del gruppo “ [OSCURATO:SOCIETA] ” , già incorporate per fusione in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., debba qualificarsi come “successione tra enti pubblici”. Invero, sebbene l’“[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”fosse strutturata come società per azioni, avuto riguardo al fine istituzionale dell'ente, la riscossione coattiva su tutto il territorio nazionale, era già, in modo condivisibile, sottolineato in dottrina che le società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]” fosse ro soggettead una disciplina in deroga a quella comune secondo le norme del diritto privato, proprio in forza dello stretto legame di strumentalità intercorrente con l'amministrazione finanziaria(vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911 – nello stesso senso: Cass., Sez. 3^, 17 gennaio 2022, n. 1181; Cass., Sez. 3^, 8 giugno 2022, n. 18420). Il dettato del succitato art. 1 del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193,attribuisce a detta affermazione, in relazione all'ente di nuova istituzione, espressa base normativa. Nello stabilire, infatti, al comma 1, lo scioglimento, dalla data dell’1 luglio 2017, delle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”, con cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese, senza il previo esperimento di alcuna procedura di liquidazione, ha quindi, al successivo comma 2, attribuito, con decorrenza dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle E nt rate, demandandone lo svolgimento all'ente di nuova istituzione Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], qualificato ente pubblico economico, strumentale dell'Agenzia delle entrate. Se, dunque, detta successione riguarda una successione tra enti pubblici, è stato ribadito quanto a suo tempo espresso, in motivazione, inun'ormai risalente pronuncia (Cass., Sez. Un., 24 luglio 1958, n. 2689), secondo cui «in tema di successione tra enti pubblici non vige un principio generale che regoli, ex se, il fenomeno successorio come successione a titolo universale; ma [...] nella carenza di norme in via generale regolatrici della particolare materia, non vige neppure il principio inverso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni di regola avviene, dopo liquidazione, a titolo particolare e limitatamente ai beni residui», potendo altresì «su tali direttrici affermarsi che, quante volte si sia in presenza del permanere degli scopi dell'ente pubblico soppresso in capo ad altro ente e risultino anche attuati il passaggio, sia pure parziale delle strutture, funzionalmente intese, e quello del complesso delle posizioni giuridiche già in testa all'ente soppresso, ivi si è pure in presenza di un fenomeno di successione in universum iusda uno ad altro ente». 5.15 Per cui, la reiterazione delle proroghe legali per l’affidamento alle società del gruppo “[OSCURATO:SOCIETA]”non v ale va a ledere i principi eurounitari in materia di libera concorrenza , essendo finalizzate a consentire la graduale riorganizzazione del sistema di riscossione dei tributi locali, che era stato fondato fino ad allora sull’attribuzione disgiunta della funzione all’Agenzia delle Entratee dell’esercizio (per conto della prima) alla “[OSCURATO:SOCIETA].” (poi, alla “[OSCURATO:SOCIETA].”). Trattandosi di munus publicum riservato per legge all’Agenzia delle Entrate, che lo esercitava in forma indiretta con l’ausilio strumentale delle società del gruppo “ [OSCURATO:SOCIETA] ” , non s i delineava alc un a limitazione o restrizione della libertà di concorrenza in pregiudizio di soggetti privati , in quanto non c’era, a monte, una concessione amministrativa di affidamento del servizio pubblico che potesse esige re (anche per la proroga) – ma tanto, comunque, non sarebbe stato indispensabile, anche in tale ipotesi, in presenza di una società a integrale controllo pubblico- l’esperimento preventivo di una procedura di evidenza pubblica (per la tutela della libertà di concorrenza). Per il diritto unionale, come si è visto, ogni Stato è libero di regolamentare le modalità organizzative e gestion ali d i un servizio pubblico (ivi compreso quello di riscossionedei tributi), prevedendone l’esercizio in forma diretta o in forma indiretta (quest’ultima, attraverso l’ausilio strumentale d i società controllate). Conla riforma del sistema di riscossione introdotto dall'art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,a far data dall’1 ottobre 2006 era stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, con assegnazione della relativa funzione all'Agenzia delle Entrate, anche se esercitata per mezzo di “[OSCURATO:SOCIETA].”, società a base azionaria pubblica costituita per legge. Dunque, in carenza di un atto amministrativo in regime di concessione, non poteva venire in ril ie vo la d irettiva n. 2014/23/UEdel [OSCURATO:PERSONA] e d el Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, non delineandosi alcuna spoliazione o delega nella gestione del servizio pubblico. 5.16Non constando precedenti specifici su tale questione , il collegio ritiene di enunciare il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione dei tributi locali, non sono incompatibili con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e coni principi della direttiva n. 2014/23/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio del 26 febbraio 2014, gli artt. 9, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 10, comma 2-ter, del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 53 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 1, comma 642, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 7, comma 7, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, 10, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, 18 del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,e 2, comma 1, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, che hanno prorogato fino al 30 giugno 2017 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2012- dall’art. 7, comma 2, lett. gg - ter ), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - per la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, ad opera dell’“[OSCURATO:SOCIETA].” e delle società dalla stessa partecipate,essendo finalizzate tali proroghe a consentire i l riordino della disciplina sulla riscossione dei tributi locali, che l’ art. 3, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, aveva fondato, in linea con il principio unionale della libertà per ogni Stato membro di regolamentare l’ organizza zione de i servizi pubblici (ivi compreso, il servizio di riscossione dei tributi), sull’attribuzione - i n forza (anche per la proroga) di una legge e non di un provvedimento amministrativo - della funzione ad un ente pubblico (l’Agenzia delle Entrate) e dell’esercizio a una società (“[OSCURATO:SOCIETA].”) interamente controllatadallo stesso e da altroente pubblic o (Agenzia delle Entrate e INPS) ». 6.Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, o messo esame di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., nonché violazione o falsa applicazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, che la cartella di pagamento fosse stata adeguatamente motivata con il mero richiamo al prodromico avviso di accertamento, affermando che: «Nel caso in disamina la cartella oltre ad indicare il ruolo segue, si rimarca, ad un avviso di accertamento, dal che la necessaria conoscenza da parte del contribuente dei relativi presupposti». 6.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 6.2 Anzitutto, al di là della preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado), vi è difetto di autosufficienza per omessa trascrizione in ricorso della cartella di pagamento (Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2020, nn. 9902 e 9903; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2021, n. 7156; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7928; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, n. 30498; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16428; Cass., Sez. Trib., 9 aprile 2025, n. 9372). 6.3 Per il resto, secondo l’art. 25, commi 2 e 2 - bis (quest’ultimo introdotto dall’art. 8 del d.lgs., 26 gennaio 2001, n. 32), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: «2.La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. 2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo»; il “contenuto minimo della cartella di pagamento” è stato fissato ratione temporis dall’art. 6 (con rinvio all’art. 1, commi 1 e 2) del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 (portante il “Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46”), comprendendo l’indicazione dell’ente creditore, della specie del ruolo, del codice fiscale e dei dati anagrafici, dell’anno o del periodo di riferimento, dell’importo di ogni articolo di ruolo, del totale degli importi iscritti a ruolo, del numero, della scadenza e dell’importo delle rate, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento, della possibilità di pagamento rateale; inoltre, il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 22 aprile 2008, in base all’art. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che la cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità e con riferimento ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a partire dall’1 giugno 2008, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella di pagamento; Ne discende che la motivazione delle cartelle di pagamento è completa in relazione al contenuto tipizzato dal modello ministeriale, che è sufficiente a tutelare il diritto di difesa dei contribuenti rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei loro confronti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2018, n. 1111; Cass., Sez. 6^, 11 ottobre 2018, n. 25343; Cass., Sez. 5^, 19 gennaio 2022, n. 1638; Cass., Sez. Trib., 19 ottobre 2022, n. 30799; Cass., Sez. Trib., 17 dicembre 2024, n. 32904). 6.4 Si consideri anche il principio enunciato daCass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281, secondo cui « La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990». Nella specie, infatti, in virtù di Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014(che aveva respinto il ricorso per cassazione del contribuente nel giudizio di impugnazione dell’ avviso di accertamento n. 1990 del 16 luglio 2013 per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009), ormai si può dire che anche il prodromico avviso di accertamento era stato congruamente motivato. 7.Con il quinto motivo, si denunciano, al contempo, v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., nonché violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione meramente apparente, che il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo era stato rispettato con la notifica il 19 agosto 2013 del prodromico avviso di accertamento per l’omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009. 7.1 Il predetto motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 7.2 Anzitutto, viene in rilievo la preclusione sancita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ. in dipendenza della c.d. “doppia conforme” (per la soccombenza in primo grado ed in secondo grado) 7.3 Per il resto, pur confermando la decisione del giudice di appello, occorre rettificarne la motivazione exart. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. Difatti, la questione della decadenza è vizio proprio dell’atto presupposto, cioè dell’avviso di accertamento, attenendo all’esercizio del potere impositivo, per cui non può farsi valere in sede di impugnazione dell’atto presupponente, cioè della cartella di pagamento. 8. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza/inammissibilità dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 9. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali: - tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; -tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto circa la relativa regolamentazione, non essendo stata svolta attività difensiva dalla parte vittoriosa. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il rico
Sentenza Cassazione n. 04047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris