CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 04142/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha ritenuti di non poter disporre misure alternative alla detenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento all"esecuzione della pena di mesi 6 di reclusione -, in assenza di un domicilio idoneo e di una attività risocializzante; rilevato che il motivo di ricorso proposto, volto a contestare il giudizio di inidoneità dell'immobile in cui il condannato vive e a censurare l'omessa complessiva valutazione della personalità del richiedente, è inammissibile in quanto declinato in fatto, generico ed aspecifico, oltreché volto a sollecitare, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]