CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 29293/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PALERMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] COCOMELLOt cLu LILA c..3.A.AcCVD-c, PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA] -e 42.tiltn 210,u.& ci/4 r;tel2-€0 udit9,11...diferrsore o4 ry u-nte ott [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 30 dicembre 2020 il Tribunale di Bergamo - quale giudice della esecuzione - si è dichiarato incompetente sulla domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da [OSCURATO:PERSONA] in data 19 dicembre 2020. La decisione evidenzia che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - cui occorre fare riferimento ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen. - è quello emesso dal Tribunale di Palermo in data 20 luglio 2016, irrevocabile in data 1 febbraio 2018. 2. Con ordinanza resa in data 22 agosto 2022 il Tribunale di Palermo - quale giudice della esecuzione - ha parimenti declinato la propria competenza, sostenendo che la domanda di riconoscimento della continuazione si riferisce esclusivamente a decisioni irrevocabili emesse dal Tribunale di Bergamo. 3. Il conflitto negativo insorto (ordinanza di trasmissione atti del 25 ottobre 2022) va risolto con attribuzione della competenza al Tribunale di Palermo in qualità di giudice della esecuzione, in ragione del fatto che la decisione divenuta irrevocabile per ultima è quella emessa dal Tribunale di Palermo. Ed invero, per costante indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (da ultimo, Sez. I n. 37300 del 2.7.2021, rv 282011). Tale principio di diritto va qui ribadito, con attribuzione della competenza sulla domanda di riconoscimento della continuazione al Tribunale di Palermo. / P.Q.M. Decidendo sul conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti.Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente