CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 18309/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE D[ CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso FATTO E DIRITTO - Vista la sentenza emessa dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione il 21/02/2023 (n. 13038-23, depositata il 29/03/2023), nel procedimento iscritto al n. 25371/2022 R.G. in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]; - considerato che per mero errore materiale il ricorrente D'[OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in solido con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che non si era invece costituita nei suoi confronti; - considerato che tale indicazione, frutto di evidente errore materiale, può e deve essere eliminata e che, pertanto, deve essere espunto, sia dalla parte motiva della sentenza, sia dal dispositivo il riferimento alla condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 13038-23 del 21/02/2023, sul ricorso n. 25371/2022 R.G. di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], nel senso che a pagina 18 della sentenza le parole della parte motiva e del dispositivo, dalla quindicesima riga fino alle parole D'[OSCURATO:PERSONA], devono essere così sostituite: " I ricorsi nel resto devono essere rigettati agli effetti civili. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che appare congruo liquidare in euro 3000,00, oltre accessori come per legge; i ricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che appare congruo liquidare in euro 3900,00, oltre accessori come per legge PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza medesima limitatamente alle statuizioni civili emesse a favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], statuizioni civili che elimina. Rigetta nel resto i ricorsi agli effetti civili e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 3000,00, oltre accessori come per legge e entrambi i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3900,00, oltre accessori come per legge." Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Cos