CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 17832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con laquale la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sua condanna per il delitto di cui all'art.75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce tre motivi di ricorso, il primo in punto di ribaditasussistenza del reato per cui è condanna, il secondo in punto di diniego delle circostanzevista la memoria depositata il 7 aprile 2026;rilevato che tutte le suindicate censure sono non consentite perché interamente versatein fatto e, comunque, reiterative di analoghe doglianze prospettate in appello eadeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, oltre che a-specifiche, risolvendosi il ricorsoin una rilettura delle risultanze istruttorie; considerato, quanto alla prima censura, che la sentenza argomenta ineccepibilmente(p. 4 e 5) le ragioni per le quali ha ritenuto che – contrariamente a quanto dedottodall’appellante e, pedissequamente, nel ricorso per cassazione – non vi fosse alcun dubbiosull’accuratezza del controllo svolto dai verbalizzanti in esito al quale è incontrovertibilmenteemersa l’assenza in casa del sottoposto alla misura di prevenzione;rilevato che analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento all'asserito viziodi motivazione in punto di ribadito diniego delle circostanze attenuanti generiche,correttamente fondato sull’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione,coerentemente con il consolidato principio secondo cui «Il mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice conl'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riformadell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01);considerato, infine, quanto ala mancata sostituzione della pena detentiva, che il giudice,una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"– ovverosia il limite edittale el'assenza di una condanna per reato di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord.pen) – è chiamato a svolgere un giudizio prognostico la cui discrezionalità è disciplinatadall’art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale, tenuto conto dei criteri indicati nell’art.133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazionedel condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano laprevenzione del pericolo di commissione di altri reati», che non può pervenirsi a sostituzione«quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiutedal condannato», infine che tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea allarieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertàpersonale, indicando i motivi che giustificano l’applicazione della pena sostitutiva e la sceltadel tipo»; ribadito il principio secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa auna valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza deicriteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per ilquale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558), principio valido anche per le nuove sanzioni sostitutive«atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a unavalutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione); rilevato che il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deveprendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati inchiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare larieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati eche in tale quadro ermeneuitico si è posto il Giudice di merito che, infatti, non si è limitato aporre a fondamento del provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne e lagravità del fatto, ma ha svolto una motivata previsione d'inadeguatezza delle misuresostitutive invocate, per nulla avversata dal ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]