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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 23134/2026

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iano il 10/08/1964avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv.ricorsi, con condanna alle rifusione delle spese sostenute nel presente grado digiudizio, come da nota allegata;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quanto quirileva, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4aprile 2024 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi isuddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti,nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in nove motivi.3.1.

Violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.e 6 CEDU, in relazione al difetto di prova dell’avvenuta notifica del decreto dicitazione nel giudizio di appello presso il domicilio dell’imputata, non risultandouna previa verifica dell’idoneità del domicilio dichiarato o eletto o dell’effettivairreperibilità dell’imputata.

L’intero giudizio di appello si sarebbe svolto a carico diun’imputata ignara e «in assenza del difensore fiduciario in udienza di appello».3.2.

Violazione degli artt. 2 cod. pen., 25, secondo comma Cost., e 7 CEDU,con riferimento all’omesso accertamento dell’intervenuta prescrizione, dovendoprevalere il principio della lex mitior sull’esegesi che afferma la sospensione deltermine prescrizionale ex l. 23 giugno 2017, n. 103.In subordine, si sollecita la proposizione di questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, l. n. 103 del2017, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 111 e 117 Cost.3.3.

Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché mera apparenza della motivazione, non avendo la Corte di appellosviluppato una risposta specifica alle specifiche deduzioni difensive in tema dielemento soggettivo, concreto contributo causale, compatibilità con un’ipotesi di3.4.

Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., riguardo all’affermazione diresponsabilità concorsuale, sulla base di una mera contiguità personale edell’inserimento della condotta della ricorrente in un generico contesto unitario,senza dimostrare la sussistenza di un consapevole contributo causale derivante daun atto specifico a lei riferibile.3.5.

Apparenza o manifesta illogicità della motivazione, per quel che attieneall’efficacia dimostrativa di una consapevole adesione al disegno truffaldino,ricavata dalla mera presenza davanti al notaio, senza offrire elementi da cuidesumere la coscienza degli artifici e raggiri.3.6.

Carenza o mera apparenza della motivazione, in relazione alla mancataconsiderazione degli elementi a discarico dedotti dalla difesa (assenza di profitto,mancata prova di una promessa o di un accordo di ripartizione del vantaggioeconomico, contatti limitati e non significativi con la beneficiaria, intervallo traincasso e successive vicende ablative).3.7.

Contraddittorietà della motivazione riguardo alla ribadita portata causaledell’atto notorio rispetto all’esito finale del disegno fraudolento e allaconsapevolezza dello stesso da parte del ricorrente.3.8.

Violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., nonché insufficienzadella motivazione, in merito alle statuizioni civili, fatte derivare in modoautomatico dall’affermazione di penale responsabilità, senza ricostruire il nessoeziologico e verificare la riferibilità soggettiva della perdita patrimoniale.3.9.

Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e correlati vizi di motivazione,in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante il ruoloconcorsuale non apicale, l’incensuratezza, la mancanza di profitto, le condizionisoggettive dell’imputata) e alla consistenza del trattamento sanzionatorio, fondatosu un giudizio standardizzato e non individualizzante.4.

Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mera apparenza dellamotivazione, appiattita asseritamente sulle considerazioni del primo grado,contestando la ribadita sussistenza del fatto ed eccependo la mancata risposta allepuntuali deduzioni difensive in merito alla estraneità del ricorrente ad altreconsimili vicende assicurative, all’assenza di artifici e raggiri e al correttosvolgimento delle pratiche assicurative, alla irrilevanza probatoria della presenzaquale mero testimone al rogito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,alla documentata esistenza di rapporti di credito-debito con [OSCURATO:PERSONA] (tali dagiustificare i versamenti in proprio favore).5.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili.2.

L’eccezione di nullità della vocatio in ius in secondo grado, espressa(peraltro in termini oltremodo generici, pretermettendo una compiutarappresentazione della vicenda notificatoria) nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],è manifestamente infondata.Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fattoprocessuale, come definitivamente sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01), si ricava che il «decreto di citazione ex art. 598-bis e601 c.p.p.» per l’udienza del 25 settembre 2025 è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA](«res. in Sperone (AV) al [OSCURATO:PERSONA] n. 36 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].TA»), comeda rituale relata, «mediante consegna di copia conforme all’originale a mani dellastessa», il 27 giugno 2025.Per completezza, al difensore il medesimo atto è stato notificato, per viatelematica, alle 11:49:47 del 19 giugno 2025.3.

Occorre tenere poi conto, per quel che concerne il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA],del fatto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, l. n. 103 del 2017, si applicaancora ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi; solo per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).Con sentenza n. 38 del 10/02/2026, la Corte costituzionale ha dato atto dellaconformità alla Carta di una simile lettura del quadro normativo e della suaevoluzione cronologica, in relazione ai primi parametri costituzionali evocati dallaricorrente (artt. 3 e 27, secondo comma, Cost.), nonché, incidentalmente, anchecon riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., avendo escluso – proprio in tema ditutela della lex mitior ad opera dell’art. 7 CEDU – che la normativa sopravvenutadebba ritenersi sic et simpliciter più favorevole (e, in generale, che non sianopossibili deroghe in funzione – come nel caso di specie – della tutela dicontrointeressi prevalenti sul piano costituzionale) ed avendo altresì confermatoche l’impianto ricostruttivo delle suddette Sezioni Unite non si pone in insanabilecontrasto con la ragionevole durata del processo.Le doglianze sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate.4.

Il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti concernentil’affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente.Le doglianze difensive non si misurano con il complessivo discorsogiustificativo della sentenza impugnata, cadendo così nel vizio di aspecificità, erisulterebbero, in ogni caso, dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento delmateriale istruttorio, affatto estraneo al perimetro cognitivo del giudice dilegittimità.La sentenza impugnata, invero, lungi dallo stigmatizzare la merapartecipazione all’atto notorio e prendendo, invece, scrupolosamente inconsiderazione le deduzioni difensive, sottolinea il ruolo fondamentale ricopertosin dall’inizio dalla ricorrente, che, nella sua veste di consulente bancaria legata alcliente da un rapporto di fiducia ultradecennale, indirizzò [OSCURATO:PERSONA], desiderosodi un prodotto assicurativo a contenuto finanziario, verso [OSCURATO:PERSONA], titolare diuna subagenzia [OSCURATO:SOCIETA].

Dopo che, con i buoni uffici di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoscrittauna polizza vita con un premio di euro 500.000 in favore di moglie e figli, Masisuggerì una modifica dei beneficiari, espungendo la coniuge, destinataria di altrilasciti ereditari, così da lasciare la suddetta liquidità solo alla prole.

Lacomunicazione di tale modifica, effettivamente predisposta da [OSCURATO:PERSONA], purinizialmente sconcertato per il consiglio della consulente, viene trasmessa allacompagnia assicuratrice da [OSCURATO:PERSONA] (con modalità assai rare, dato l’inserimento deinuovi beneficiari in separata busta chiusa).

Gli accertamenti grafologici espletati –e non oggetto di contestazione – hanno chiarito che la designazione comebeneficiaria della coimputata [OSCURATO:PERSONA], priva di qualsiasi legame conil contraente e contenuta nella suddetta busta chiusa, era però riconducibile altratto grafico di [OSCURATO:PERSONA].

Al decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presentò due richieste diliquidazione della polizza, con sottoscrizione autenticata da [OSCURATO:PERSONA], che le trasmisesenza riserve alla sede centrale.

La legittimazione a tale richiesta derivava anchedalla redazione del suddetto atto notorio – con autentica notarile e alla presenzadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come testimoni a conferma dell’identità della dichiarante – direttoad attestare che [OSCURATO:PERSONA] era morto intestato.

Incassata la cospicua somma,[OSCURATO:PERSONA] effettuò numerose movimentazioni bancarie, in favore di sé stessa o dicongiunti (oltre a un bonifico di euro 20.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA]), onde disperderela provvista e ostacolarne la tracciabilità.Ulteriore conforto a tale ricostruzione era offerto dalla anomala richiesta diMasi a [OSCURATO:PERSONA], avvocato civilista, di stipulare una bozza di testamento olografo perconto di un preteso zio della ricorrente, in cui compariva come erede la medesimaNapolitano per l’analogo importo di euro 500.000 (interpretato dai giudici di meritocome un mezzo per precostituirsi, previa apposizione di firma apocrifa, un ulteriorepezza giustificativa per i propri obiettivi criminali), da analoghe condottefraudolente perpetrate dai medesimi concorrenti in danno di terzi e dallacondanna, non definitiva, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una distinta appropriazione indebitain danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, la consapevolepartecipazione a un articolato e professionale disegno truffaldino da parte di [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, è l’unica spiegazione che consente diricondurre ad assetto logico tutte le suaccennate anomalie, anche tenuto conto delmancato avviso ai familiari del cliente scomparso (con cui era stata intrattenutauna lunga relazione professionale fiduciaria) della stranissima novitàtestamentaria, che andava a incidere assai sensibilmente sull’asse ereditario.Sulla base di questo intangibile accertamento della vicenda storica, sorrettoda motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o illogicità e coerentecon la piattaforma probatoria, appare evidente la sussistenza di un consapevole econsistente apporto concorsuale, offerto sin dalle fasi iniziali dell’azione delittuosa.5.

Il terzo e il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo articolato daCrisci, tutti diretti a lamentare l’omesso confronto con specifiche deduzionedifensive, sono manifestamente infondati.Con ampia ricostruzione sistematica (p. 13), la Corte di appello ha infattiaffermato preliminarmente che, non contenendo le censure dell’appellanteelementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese inprimo grado, avrebbe indicato il percorso logico-giuridico posto alla base delleproprie valutazioni principalmente con motivazione per relationem.La premessa è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa.Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta“doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unicocomplessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellantecon criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non ètenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., nonmass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).Nel caso di specie, salvo quanto già chiarito al precedente paragrafo, bastirammentare ancora l’accertata apocrifia della nota di designazione dellabeneficiaria (vergata da [OSCURATO:PERSONA]) e la cura della pratica di liquidazione (nell’ambitodella quale [OSCURATO:PERSONA] si affermava falsamente nipote di [OSCURATO:PERSONA]), interamentegestita dal medesimo imputato.Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da entrambi i ricorrenti, sono stateargomentatamente superate le deduzioni in tema di mancanza di un ritornoeconomico per i concorrenti (valorizzando la mancata tracciabilità di circa euro80.000, l’accredito di euro 20.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e un’evidente dilatazione deitempi delle preliminari operazioni dissimulatorie).6.

L’ottavo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 185, secondo comma, cod. pen., «Ogni reato, che abbiacagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento ilcolpevole […]»La condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile presuppone,in primo luogo, l’accertamento, secondo le regole probatorie proprie del giudiziopenale, della sussistenza del reato e della riferibilità dello stesso all’imputato (Sez.4, n. 33815 del 01/07/2015, Cianci, Rv. 264961-01).

Nondimeno, il danno dareato, patrimoniale e non patrimoniale, non può essere identificato nel mero fattodell’avvenuta integrazione dell’illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice;pertanto, il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, nonpuò motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cuiè desumibile che il pregiudizio è ravvisato solamente in re ipsa (Sez. 3, n. 33001del 27/03/2015, A., Rv. 264260-01).Nel caso di specie, i giudici partenopei hanno puntualmente ricostruito glielementi tipici dell’illecito aquiliano, evidenziando, da un lato, la piena integrazionedel contestato delitto previsto dall’art. 640 cod. pen., e, dall’altro lato, l’effettivasussistenza di un danno risarcibile in capo alle persone offese, costituitesi particivili, in ragione del pregiudizio economico patito per effetto della scorrettacondotta professionale dell’imputata, da cui è derivata la fuoriuscita di un’ingentesomma di denaro, sottratta alle lecite aspettative degli eredi, con parallelo dannoanche per la società assicuratrice (p. 34).7.

L’ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La Corte di appello motiva congruamente – esprimendo un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici – l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche o dirimodulare in melius il trattamento sanzionatorio, negando la marginalità del ruolosvolto dalla ricorrente e condividendo appieno le conclusioni del primo Giudice intema di notevole gravità del reato (dato il coinvolgimento in un lungo arcotemporale di più soggetti con ruoli diversi e il considerevole profitto ricavato) e laspregiudicatezza degli imputati (che hanno approfittato della buona fede dellavittima, senza alcun segno di successiva resipiscenza).D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo eventuali fattori attenuantidisattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 17576 del 13/02/2026,Graziano, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).8.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.Consegue altresì la condanna di entrambi gli imputati alla rifusione delle spesedi assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presentegrado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquidain complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iano il 10/08/1964avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., avv.ricorsi, con condanna alle rifusione delle spese sostenute nel presente grado digiudizio, come da nota allegata;lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento della sentenza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, per quanto quirileva, ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 4aprile 2024 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi isuddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti,nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in nove motivi.3.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost.e 6 CEDU, in relazione al difetto di prova dell’avvenuta notifica del decreto dicitazione nel giudizio di appello presso il domicilio dell’imputata, non risultandouna previa verifica dell’idoneità del domicilio dichiarato o eletto o dell’effettivairreperibilità dell’imputata. L’intero giudizio di appello si sarebbe svolto a carico diun’imputata ignara e «in assenza del difensore fiduciario in udienza di appello».3.2. Violazione degli artt. 2 cod. pen., 25, secondo comma Cost., e 7 CEDU,con riferimento all’omesso accertamento dell’intervenuta prescrizione, dovendoprevalere il principio della lex mitior sull’esegesi che afferma la sospensione deltermine prescrizionale ex l. 23 giugno 2017, n. 103.In subordine, si sollecita la proposizione di questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, l. n. 103 del2017, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 111 e 117 Cost.3.3. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost.,nonché mera apparenza della motivazione, non avendo la Corte di appellosviluppato una risposta specifica alle specifiche deduzioni difensive in tema dielemento soggettivo, concreto contributo causale, compatibilità con un’ipotesi di3.4. Violazione degli artt. 110 e 640 cod. pen., riguardo all’affermazione diresponsabilità concorsuale, sulla base di una mera contiguità personale edell’inserimento della condotta della ricorrente in un generico contesto unitario,senza dimostrare la sussistenza di un consapevole contributo causale derivante daun atto specifico a lei riferibile.3.5. Apparenza o manifesta illogicità della motivazione, per quel che attieneall’efficacia dimostrativa di una consapevole adesione al disegno truffaldino,ricavata dalla mera presenza davanti al notaio, senza offrire elementi da cuidesumere la coscienza degli artifici e raggiri.3.6. Carenza o mera apparenza della motivazione, in relazione alla mancataconsiderazione degli elementi a discarico dedotti dalla difesa (assenza di profitto,mancata prova di una promessa o di un accordo di ripartizione del vantaggioeconomico, contatti limitati e non significativi con la beneficiaria, intervallo traincasso e successive vicende ablative).3.7. Contraddittorietà della motivazione riguardo alla ribadita portata causaledell’atto notorio rispetto all’esito finale del disegno fraudolento e allaconsapevolezza dello stesso da parte del ricorrente.3.8. Violazione degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., nonché insufficienzadella motivazione, in merito alle statuizioni civili, fatte derivare in modoautomatico dall’affermazione di penale responsabilità, senza ricostruire il nessoeziologico e verificare la riferibilità soggettiva della perdita patrimoniale.3.9. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e correlati vizi di motivazione,in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche (nonostante il ruoloconcorsuale non apicale, l’incensuratezza, la mancanza di profitto, le condizionisoggettive dell’imputata) e alla consistenza del trattamento sanzionatorio, fondatosu un giudizio standardizzato e non individualizzante.4. Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la mera apparenza dellamotivazione, appiattita asseritamente sulle considerazioni del primo grado,contestando la ribadita sussistenza del fatto ed eccependo la mancata risposta allepuntuali deduzioni difensive in merito alla estraneità del ricorrente ad altreconsimili vicende assicurative, all’assenza di artifici e raggiri e al correttosvolgimento delle pratiche assicurative, alla irrilevanza probatoria della presenzaquale mero testimone al rogito della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,alla documentata esistenza di rapporti di credito-debito con [OSCURATO:PERSONA] (tali dagiustificare i versamenti in proprio favore).5. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. L’eccezione di nullità della vocatio in ius in secondo grado, espressa(peraltro in termini oltremodo generici, pretermettendo una compiutarappresentazione della vicenda notificatoria) nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],è manifestamente infondata.Dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice del fattoprocessuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01), si ricava che il «decreto di citazione ex art. 598-bis e601 c.p.p.» per l’udienza del 25 settembre 2025 è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA](«res. in Sperone (AV) al [OSCURATO:PERSONA] n. 36 [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].TA»), comeda rituale relata, «mediante consegna di copia conforme all’originale a mani dellastessa», il 27 giugno 2025.Per completezza, al difensore il medesimo atto è stato notificato, per viatelematica, alle 11:49:47 del 19 giugno 2025.3. Occorre tenere poi conto, per quel che concerne il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA],del fatto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, l. n. 103 del 2017, si applicaancora ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effettiretroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre2021, n. 134, poi; solo per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica ladisciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).Con sentenza n. 38 del 10/02/2026, la Corte costituzionale ha dato atto dellaconformità alla Carta di una simile lettura del quadro normativo e della suaevoluzione cronologica, in relazione ai primi parametri costituzionali evocati dallaricorrente (artt. 3 e 27, secondo comma, Cost.), nonché, incidentalmente, anchecon riferimento agli artt. 111 e 117 Cost., avendo escluso – proprio in tema ditutela della lex mitior ad opera dell’art. 7 CEDU – che la normativa sopravvenutadebba ritenersi sic et simpliciter più favorevole (e, in generale, che non sianopossibili deroghe in funzione – come nel caso di specie – della tutela dicontrointeressi prevalenti sul piano costituzionale) ed avendo altresì confermatoche l’impianto ricostruttivo delle suddette Sezioni Unite non si pone in insanabilecontrasto con la ragionevole durata del processo.Le doglianze sul punto sono, pertanto, manifestamente infondate.4. Il quarto, il quinto e il settimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tutti concernentil’affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente.Le doglianze difensive non si misurano con il complessivo discorsogiustificativo della sentenza impugnata, cadendo così nel vizio di aspecificità, erisulterebbero, in ogni caso, dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento delmateriale istruttorio, affatto estraneo al perimetro cognitivo del giudice dilegittimità.La sentenza impugnata, invero, lungi dallo stigmatizzare la merapartecipazione all’atto notorio e prendendo, invece, scrupolosamente inconsiderazione le deduzioni difensive, sottolinea il ruolo fondamentale ricopertosin dall’inizio dalla ricorrente, che, nella sua veste di consulente bancaria legata alcliente da un rapporto di fiducia ultradecennale, indirizzò [OSCURATO:PERSONA], desiderosodi un prodotto assicurativo a contenuto finanziario, verso [OSCURATO:PERSONA], titolare diuna subagenzia [OSCURATO:SOCIETA]. Dopo che, con i buoni uffici di [OSCURATO:PERSONA], era stata sottoscrittauna polizza vita con un premio di euro 500.000 in favore di moglie e figli, Masisuggerì una modifica dei beneficiari, espungendo la coniuge, destinataria di altrilasciti ereditari, così da lasciare la suddetta liquidità solo alla prole. Lacomunicazione di tale modifica, effettivamente predisposta da [OSCURATO:PERSONA], purinizialmente sconcertato per il consiglio della consulente, viene trasmessa allacompagnia assicuratrice da [OSCURATO:PERSONA] (con modalità assai rare, dato l’inserimento deinuovi beneficiari in separata busta chiusa). Gli accertamenti grafologici espletati –e non oggetto di contestazione – hanno chiarito che la designazione comebeneficiaria della coimputata [OSCURATO:PERSONA], priva di qualsiasi legame conil contraente e contenuta nella suddetta busta chiusa, era però riconducibile altratto grafico di [OSCURATO:PERSONA]. Al decesso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] presentò due richieste diliquidazione della polizza, con sottoscrizione autenticata da [OSCURATO:PERSONA], che le trasmisesenza riserve alla sede centrale. La legittimazione a tale richiesta derivava anchedalla redazione del suddetto atto notorio – con autentica notarile e alla presenzadi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come testimoni a conferma dell’identità della dichiarante – direttoad attestare che [OSCURATO:PERSONA] era morto intestato. Incassata la cospicua somma,[OSCURATO:PERSONA] effettuò numerose movimentazioni bancarie, in favore di sé stessa o dicongiunti (oltre a un bonifico di euro 20.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA]), onde disperderela provvista e ostacolarne la tracciabilità.Ulteriore conforto a tale ricostruzione era offerto dalla anomala richiesta diMasi a [OSCURATO:PERSONA], avvocato civilista, di stipulare una bozza di testamento olografo perconto di un preteso zio della ricorrente, in cui compariva come erede la medesimaNapolitano per l’analogo importo di euro 500.000 (interpretato dai giudici di meritocome un mezzo per precostituirsi, previa apposizione di firma apocrifa, un ulteriorepezza giustificativa per i propri obiettivi criminali), da analoghe condottefraudolente perpetrate dai medesimi concorrenti in danno di terzi e dallacondanna, non definitiva, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per una distinta appropriazione indebitain danno del medesimo [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto sostenuto dagli imputati, la consapevolepartecipazione a un articolato e professionale disegno truffaldino da parte di [OSCURATO:PERSONA], secondo i giudici di merito, è l’unica spiegazione che consente diricondurre ad assetto logico tutte le suaccennate anomalie, anche tenuto conto delmancato avviso ai familiari del cliente scomparso (con cui era stata intrattenutauna lunga relazione professionale fiduciaria) della stranissima novitàtestamentaria, che andava a incidere assai sensibilmente sull’asse ereditario.Sulla base di questo intangibile accertamento della vicenda storica, sorrettoda motivazione che non presenta profili di contraddittorietà o illogicità e coerentecon la piattaforma probatoria, appare evidente la sussistenza di un consapevole econsistente apporto concorsuale, offerto sin dalle fasi iniziali dell’azione delittuosa.5. Il terzo e il sesto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l’unico motivo articolato daCrisci, tutti diretti a lamentare l’omesso confronto con specifiche deduzionedifensive, sono manifestamente infondati.Con ampia ricostruzione sistematica (p. 13), la Corte di appello ha infattiaffermato preliminarmente che, non contenendo le censure dell’appellanteelementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese inprimo grado, avrebbe indicato il percorso logico-giuridico posto alla base delleproprie valutazioni principalmente con motivazione per relationem.La premessa è del tutto corretta e impermeabile alle perplessità della difesa.Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta“doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, così da formare un unicocomplessivo corpo decisionale, esaminando le censure proposte dall’appellantecon criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando i passaggi logico-giuridici della prima sentenza e concordando nell’analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 6, n. 34532 del22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv 257595-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non ètenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e aprendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invecesufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modologico e adeguato, le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di avertenuto presente ogni fatto decisivo; debbono pertanto considerarsi implicitamentedisattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 4, n. 33393 del18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025, T., nonmass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01).Nel caso di specie, salvo quanto già chiarito al precedente paragrafo, bastirammentare ancora l’accertata apocrifia della nota di designazione dellabeneficiaria (vergata da [OSCURATO:PERSONA]) e la cura della pratica di liquidazione (nell’ambitodella quale [OSCURATO:PERSONA] si affermava falsamente nipote di [OSCURATO:PERSONA]), interamentegestita dal medesimo imputato.Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da entrambi i ricorrenti, sono stateargomentatamente superate le deduzioni in tema di mancanza di un ritornoeconomico per i concorrenti (valorizzando la mancata tracciabilità di circa euro80.000, l’accredito di euro 20.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e un’evidente dilatazione deitempi delle preliminari operazioni dissimulatorie).6. L’ottavo motivo di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.Ai sensi dell’art. 185, secondo comma, cod. pen., «Ogni reato, che abbiacagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento ilcolpevole […]»La condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile presuppone,in primo luogo, l’accertamento, secondo le regole probatorie proprie del giudiziopenale, della sussistenza del reato e della riferibilità dello stesso all’imputato (Sez.4, n. 33815 del 01/07/2015, Cianci, Rv. 264961-01). Nondimeno, il danno dareato, patrimoniale e non patrimoniale, non può essere identificato nel mero fattodell’avvenuta integrazione dell’illecito previsto dalla fattispecie incriminatrice;pertanto, il giudice penale, quando afferma la effettiva sussistenza del danno, nonpuò motivare la condanna, anche generica, al risarcimento con affermazioni da cuiè desumibile che il pregiudizio è ravvisato solamente in re ipsa (Sez. 3, n. 33001del 27/03/2015, A., Rv. 264260-01).Nel caso di specie, i giudici partenopei hanno puntualmente ricostruito glielementi tipici dell’illecito aquiliano, evidenziando, da un lato, la piena integrazionedel contestato delitto previsto dall’art. 640 cod. pen., e, dall’altro lato, l’effettivasussistenza di un danno risarcibile in capo alle persone offese, costituitesi particivili, in ragione del pregiudizio economico patito per effetto della scorrettacondotta professionale dell’imputata, da cui è derivata la fuoriuscita di un’ingentesomma di denaro, sottratta alle lecite aspettative degli eredi, con parallelo dannoanche per la società assicuratrice (p. 34).7. L’ultimo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.La Corte di appello motiva congruamente – esprimendo un giudizio di fatto,la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logico-giuridici – l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche o dirimodulare in melius il trattamento sanzionatorio, negando la marginalità del ruolosvolto dalla ricorrente e condividendo appieno le conclusioni del primo Giudice intema di notevole gravità del reato (dato il coinvolgimento in un lungo arcotemporale di più soggetti con ruoli diversi e il considerevole profitto ricavato) e laspregiudicatezza degli imputati (che hanno approfittato della buona fede dellavittima, senza alcun segno di successiva resipiscenza).D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelliritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo eventuali fattori attenuantidisattesi o superati da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 17576 del 13/02/2026,Graziano, non mass.; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).8. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, nullaaggiungendo alle riflessioni che precedono la memoria di replica depositata dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.Consegue altresì la condanna di entrambi gli imputati alla rifusione delle spesedi assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile costituita nel presentegrado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che liquidain complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.Così deciso il 3 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23134/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris