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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12690/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di ROMA1 dato avviso alle partt-7; Th udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen. e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, inoltre, che la censura sull'art. 129 cod. proc. pen. si scontra con il chiaro tenore della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Ste [OSCURATO:PERSONA]!TATO _ [OSCURATO:PERSONA] LLER1A 0 5 AP1 022 (3 t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 del TRIBUNALE di ROMA1 dato avviso alle partt-7; Th udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha applicato, nei suoi confronti, la pena concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Ritenuto che le doglianze proposte - che afferiscono all'art. 129 cod. proc. pen. e alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. - esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, inoltre, che la censura sull'art. 129 cod. proc. pen. si scontra con il chiaro tenore della motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Ste [OSCURATO:PERSONA]!TATO _ [OSCURATO:PERSONA] LLER1A 0 5 AP1 022 (3 t
Sentenza Cassazione n. 12690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris