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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26947/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali - e, per effetto di esse, anche alla competenza del giudice di pace e alla conseguente pena applicabile - non incidono nel caso in esame, in cui, in fatto, è contestata l'aggravante delle più persone riunite; che il reato aggravato dalla circostanza delle più persone riunite, essendo rimasto procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale, continua a essere sanzionato con la pena detentiva; che la pena detentiva applicata nel caso in esame, pertanto, rimane conforme alla legge vigente; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza emessa il 3 ottobre 2022, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, mediante il loro difensore; - che l'unico motivo di ricorso, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851); - che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 al regime di procedibilità previsto per il reato di lesioni personali - e, per effetto di esse, anche alla competenza del giudice di pace e alla conseguente pena applicabile - non incidono nel caso in esame, in cui, in fatto, è contestata l'aggravante delle più persone riunite; che il reato aggravato dalla circostanza delle più persone riunite, essendo rimasto procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale, continua a essere sanzionato con la pena detentiva; che la pena detentiva applicata nel caso in esame, pertanto, rimane conforme alla legge vigente; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] *
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