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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 40366/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Pietro MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NOVISSIMO in relazione ai reati di cui agli artt.416, 640 e 479 cod. pen.; ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 27 luglio 2021.

2. In data 29 settembre 2021 il NOVISSINIO ha chiesto la revoca o sostituzione della misura cautelare, elencando una serie di circostanze storico-fattuali attestanti, secondo l'istante, il venir meno delle esigenze cautelari (dimissioni dell'indagato dalle cariche ricoperte nei laboratori di analisi oggetto di indagine e successivo pensionamento, sospensione a tempo indeterminato dell'accreditamento della società [OSCURATO:SOCIETA] con il servizio sanitario regionale, predisposizione da parte del management della predetta compagina societaria di un modello organizzativo volto ad impedire la commissione di reati, interdizione dei tre medici di base indagati in concorso con il ricorrente, decorso del tempo dall'inizio della esecuzione della misura cautelare, sopravvenuto rinvio a giudizio del NOVISSIMO).3.

Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari, ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sottolineando l'assenza di elementi nuovi attestanti l'affievolimento delle esigenze cautelari.

Secondo il giudice i motivi posti a base dell'istanza difensiva erano già correttamente stati valutati da parte del Tribunale del Riesame con conseguente insussistenza di nuovi elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari.

4. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato e riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare.

La difesa ha, in particolare, segnalato che gli unici elementi già affrontati dal Tribunale del Riesame erano le avvenute dimissioni del NOVISSIMO e la sospensione dell'accreditamento con conseguente vizio di motivazione in relazione agli ulteriori elementi indicati nell'istanza.

5. [OSCURATO:PERSONA] NOVISSIMO, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 febbraio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

6. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari; il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato in quanto privo di autonoma valutazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto di recidiva.

Secondo la difesa il giudice dell'appello, limitandosi alla mera asserzione della gravità dei fatti per cui si procede, ha omesso ogni valutazione in ordine a quanto affermato dalla difesa in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari.

La motivazione impugnata è affetta da nullità per omessa motivazione, anche, in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, secondo il ricorrente i giudici dell'appello si sono limitati ad indicare una mera clausola di stile disancorata da qualsiasi elemento fattuale verificabile.7.

In data 27 giugno 2022 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria di replica alle conclusione del Procuratore Generale con la quale hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Occorre rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame o appello in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251;761-01).

Il controllo di logicità deve, dunque «rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiene, Rv. 255460-01).

Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, quindi, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, vlannino, Rv. 202903- 01).

3. Il ricorso proposto dal NOVISSIMO è reiterativo ed aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli.

3.1. Va ricordato sul punto che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, il ricorso in cassazione è caratterizzato, pertanto, da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito sì da condurre a decisione differente.3.2.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dai giudici di appello che hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze logico-fattuali addotte dalla difesa, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

5. L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo.

5.1. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo all'estrema gravità delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente dal 2016 al 2021, alle modalità di partecipazione del NOVISSIMO all'attività delittuosa associativa caratterizzata da significativa professionalità ed efficienza organizzativa, alla prosecuzione dell'attività delittuosa anche in un periodo successivo al disvelamento dell'attività di indagine, all'intensità del dolo desumibile dalla totale indifferenza a fronte dei significati danni provocati al [OSCURATO:PERSONA] e dalla pervicacia criminale manifestata dall'indagato (vedi pagine 2, 3, 4 dell'ordinanza impugnata).

L'ordinanza impugnata ha, inoltre, motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari.

5.2. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che le avvenute dimissioni del NOVISSIMO e la sospensione dell'attività dei due laboratori coinvolti nelle indagini erano già stati considerati elementi irrilevanti dal Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica e che, di conseguenza, i predetti elementi storico- fattuali non costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.

Analoga considerazione è stata effettuata in relazione alla l'armale incensuratezza del ricorrente (gravato peraltro di numerosi carichi pendenti), elemento che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione comporta una presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata dai giudici valorizzando, come nel caso di specie, l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta dall'indagato (vedi fra le altre Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956 - 01).

5.3. La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e priva di manifesta illogicità anche in ordine all'irrilevanza ai fini cautelari del sopravvenuto pensionamento del NOVISSIMO; in particolare appare ragionevole e compatibile con le risultanze investigative quanto affermato dai giudici dell'appello in ordine alla possibilità del ricorrente di continuare ad operare illecitamente attraverso intermediari ovvero presso altre strutture sanitarie in considerazione della professionalità criminale acquisita negli anni che ha condotto l'indagato a perfezionare modalità operative standardizzate e particolarmente efficaci.

5.4. Il Tribunale ha confutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la doglianza difensiva secondo la quale l'adozione da parte dei centri di analisi oggetto di indagine di modelli organizzativi idonei ad impedire la reiterazione cli condotte illecite e la sospensione dei medici coinvolti nelle precedenti attività delittuose sarebbero elementi da cui dedurre l'affievolimento del pericolo di reiterazione; in particolare i giudici hanno affermato, in modo logico e fondato, che le predette circostanze non sono in alcun modo idonee a depotenziare il pericolo che il NOVISSIMO ponga in essere ulteriori condotte in considerazione della particolare pervicacia criminale dell'indagato il quale ha continuato a delinquere nonostante la sopravvenuta conoscenza della sottoposizione ad attività investigativa.

5.5. La residua deduzione difensiva, incentrata sul decorso del tempo dall'inizio dell'esecuzione della misura unito al sopravvenuto rinvio a giudizio del NOVISSIMO, è totalmente aspecifica e non correlata alla particolare gravità del pericolo di reiterazione descritto nel provvedimento oggetto di ricorso.

Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso dall'inizio di applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la permanenza delle esigenze cautelari.

Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere, infatti, costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura. (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 - 01).

Sotto altro profilo non può non considerarsi che parte appellante si è limitata a dedurre i predetti profili di novità (decorso del tempo e conclusione della fase delle indagini preliminari), senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi abbiano inciso sulle esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza genetica né indicare ulteriori elementi sintomatici idonei a comprovare un mutamento complessivo del quadro cautelare, come richiesto dal costante orientamento di questa Corte di Cassazione (vedi fra le molte Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, Mangiaracina, Rv. 266161 - 01).

6. L'assenza di elementi nuovi da cui desumere l'affievolimento delle esigenze cautelari rende manifestamente infondata la doglianza difensiva inerente la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata in tema di adeguatezza della misura, adeguatezza che era stata già correttamente valutata dal giudice della misura e dal Tribunale del Riesame che ha confermato il provvedimento genetico, con conseguente idoneità della sintetica motivazione con la quale i giudici di appello hanno ribadito la perdurante necessità della detenzione domiciliare per tutelare il «serio rischio di condotte recidivanti» (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Pietro MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NOVISSIMO in relazione ai reati di cui agli artt.416, 640 e 479 cod. pen.; ordinanza confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 27 luglio 2021. 2. In data 29 settembre 2021 il NOVISSINIO ha chiesto la revoca o sostituzione della misura cautelare, elencando una serie di circostanze storico-fattuali attestanti, secondo l'istante, il venir meno delle esigenze cautelari (dimissioni dell'indagato dalle cariche ricoperte nei laboratori di analisi oggetto di indagine e successivo pensionamento, sospensione a tempo indeterminato dell'accreditamento della società [OSCURATO:SOCIETA] con il servizio sanitario regionale, predisposizione da parte del management della predetta compagina societaria di un modello organizzativo volto ad impedire la commissione di reati, interdizione dei tre medici di base indagati in concorso con il ricorrente, decorso del tempo dall'inizio della esecuzione della misura cautelare, sopravvenuto rinvio a giudizio del NOVISSIMO).3. Con provvedimento del 28 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari, ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, sottolineando l'assenza di elementi nuovi attestanti l'affievolimento delle esigenze cautelari. Secondo il giudice i motivi posti a base dell'istanza difensiva erano già correttamente stati valutati da parte del Tribunale del Riesame con conseguente insussistenza di nuovi elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari. 4. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato e riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. La difesa ha, in particolare, segnalato che gli unici elementi già affrontati dal Tribunale del Riesame erano le avvenute dimissioni del NOVISSIMO e la sospensione dell'accreditamento con conseguente vizio di motivazione in relazione agli ulteriori elementi indicati nell'istanza. 5. [OSCURATO:PERSONA] NOVISSIMO, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 10 febbraio 2022 con la quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza di reiezione dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 6. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione ex art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, cod. proc. pen. nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed all'adeguatezza della misura degli arresti donniciliari; il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento impugnato in quanto privo di autonoma valutazione in ordine alla persistenza di un pericolo concreto di recidiva. Secondo la difesa il giudice dell'appello, limitandosi alla mera asserzione della gravità dei fatti per cui si procede, ha omesso ogni valutazione in ordine a quanto affermato dalla difesa in ordine all'affievolimento delle esigenze cautelari. La motivazione impugnata è affetta da nullità per omessa motivazione, anche, in ordine all'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, secondo il ricorrente i giudici dell'appello si sono limitati ad indicare una mera clausola di stile disancorata da qualsiasi elemento fattuale verificabile.7. In data 27 giugno 2022 i difensori del ricorrente hanno depositato memoria di replica alle conclusione del Procuratore Generale con la quale hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Occorre rammentare che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame o appello in tema di misure cautelari personali, le doglianze attinenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se deducono la violazione di specifiche norme di legge o il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251;761-01). Il controllo di logicità deve, dunque «rimanere all'interno del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiene, Rv. 255460-01). Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa, quindi, dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621-01), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munita di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, vlannino, Rv. 202903- 01). 3. Il ricorso proposto dal NOVISSIMO è reiterativo ed aspecifico in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale di Napoli. 3.1. Va ricordato sul punto che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, il ricorso in cassazione è caratterizzato, pertanto, da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, enucleare in modo specifico il vizio denunciato e dedurre puntualmente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito sì da condurre a decisione differente.3.2. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4. Alla luce di tali principi di diritto risulta evidente che le doglianze innanzi sintetizzate hanno ad oggetto questioni relative alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, già esaminate dai giudici di appello che hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le deduzioni difensive sviluppate nei motivi del gravame (sinteticamente richiamati nell'ordinanza impugnata), pervenendo alla conferma dell'ordinanza di rigetto emessa dal giudice per le indagini preliminari attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze logico-fattuali addotte dalla difesa, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 5. L'ordinanza impugnata è motivata in modo congruo, logico e non manifestamente contraddittorio, con riguardo alla attualità delle esigenze cautelari che giustificano la prosecuzione dell'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari ed alla insufficienza degli elementi addotti dalla difesa a far ritenere affievolite le esigenze cautelari poste a base del provvedimento impositivo. 5.1. Il Tribunale ha correttamente valorizzato la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo all'estrema gravità delle condotte criminose poste in essere dal ricorrente dal 2016 al 2021, alle modalità di partecipazione del NOVISSIMO all'attività delittuosa associativa caratterizzata da significativa professionalità ed efficienza organizzativa, alla prosecuzione dell'attività delittuosa anche in un periodo successivo al disvelamento dell'attività di indagine, all'intensità del dolo desumibile dalla totale indifferenza a fronte dei significati danni provocati al [OSCURATO:PERSONA] e dalla pervicacia criminale manifestata dall'indagato (vedi pagine 2, 3, 4 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza impugnata ha, inoltre, motivato la conferma dell'ordinanza di rigetto facendo presente come nessun elemento dedotto in quella sede avesse il carattere della novità idonea a far ritenere attenuate le esigenze cautelari. 5.2. Correttamente i giudici di appello hanno evidenziato che le avvenute dimissioni del NOVISSIMO e la sospensione dell'attività dei due laboratori coinvolti nelle indagini erano già stati considerati elementi irrilevanti dal Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza genetica e che, di conseguenza, i predetti elementi storico- fattuali non costituiscono fatti nuovi idonei ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Analoga considerazione è stata effettuata in relazione alla l'armale incensuratezza del ricorrente (gravato peraltro di numerosi carichi pendenti), elemento che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione comporta una presunzione relativa di minima pericolosità sociale, che ben può essere superata dai giudici valorizzando, come nel caso di specie, l'intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta in concreto tenuta dall'indagato (vedi fra le altre Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna, Rv. 267956 - 01). 5.3. La motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e priva di manifesta illogicità anche in ordine all'irrilevanza ai fini cautelari del sopravvenuto pensionamento del NOVISSIMO; in particolare appare ragionevole e compatibile con le risultanze investigative quanto affermato dai giudici dell'appello in ordine alla possibilità del ricorrente di continuare ad operare illecitamente attraverso intermediari ovvero presso altre strutture sanitarie in considerazione della professionalità criminale acquisita negli anni che ha condotto l'indagato a perfezionare modalità operative standardizzate e particolarmente efficaci. 5.4. Il Tribunale ha confutato, con motivazione sintetica ma esaustiva, la doglianza difensiva secondo la quale l'adozione da parte dei centri di analisi oggetto di indagine di modelli organizzativi idonei ad impedire la reiterazione cli condotte illecite e la sospensione dei medici coinvolti nelle precedenti attività delittuose sarebbero elementi da cui dedurre l'affievolimento del pericolo di reiterazione; in particolare i giudici hanno affermato, in modo logico e fondato, che le predette circostanze non sono in alcun modo idonee a depotenziare il pericolo che il NOVISSIMO ponga in essere ulteriori condotte in considerazione della particolare pervicacia criminale dell'indagato il quale ha continuato a delinquere nonostante la sopravvenuta conoscenza della sottoposizione ad attività investigativa. 5.5. La residua deduzione difensiva, incentrata sul decorso del tempo dall'inizio dell'esecuzione della misura unito al sopravvenuto rinvio a giudizio del NOVISSIMO, è totalmente aspecifica e non correlata alla particolare gravità del pericolo di reiterazione descritto nel provvedimento oggetto di ricorso. Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione del tempo intercorso dall'inizio di applicazione della misura cautelare, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la permanenza delle esigenze cautelari. Il fatto nuovo rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere, infatti, costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare, risultando all'uopo inconferente il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura. (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini, Rv. 278866 - 01). Sotto altro profilo non può non considerarsi che parte appellante si è limitata a dedurre i predetti profili di novità (decorso del tempo e conclusione della fase delle indagini preliminari), senza tuttavia chiarire in quale misura ed in quali termini tali asseriti fatti nuovi abbiano inciso sulle esigenze cautelari poste a fondamento dell'ordinanza genetica né indicare ulteriori elementi sintomatici idonei a comprovare un mutamento complessivo del quadro cautelare, come richiesto dal costante orientamento di questa Corte di Cassazione (vedi fra le molte Sez. 2, n. 10808 del 16/12/2015, Mangiaracina, Rv. 266161 - 01). 6. L'assenza di elementi nuovi da cui desumere l'affievolimento delle esigenze cautelari rende manifestamente infondata la doglianza difensiva inerente la carenza motivazionale dell'ordinanza impugnata in tema di adeguatezza della misura, adeguatezza che era stata già correttamente valutata dal giudice della misura e dal Tribunale del Riesame che ha confermato il provvedimento genetico, con conseguente idoneità della sintetica motivazione con la quale i giudici di appello hanno ribadito la perdurante necessità della detenzione domiciliare per tutelare il «serio rischio di condotte recidivanti» (vedi pag. 4 dell'ordinanza impugnata). 7. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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